Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 8 Febbraio 2018, N. 6013 (Ud. 30 Gennaio 2018)

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giur giur
Arch. nuova proc. pen. 3/2018
LEGITTIMITÀ
3/2018 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 8 FEBBRAIO 2018, N. 6013
(UD. 30 GENNAIO 2018)
PRES. GALLO – EST. PARDO – P.M. ZACCO (CONF.) – RIC. G. ED ALTRO
Indagini preliminari y Arresto in f‌lagranza e fer-
mo y Doveri della polizia giudiziaria y Comunicazio-
ne scritta all’arrestato ex art. 386 c.p.p. y Mancata
consegna y Conseguenze y Invalidità di tutti i suc-
cessivi atti del procedimento y Esclusione y Proba-
bili ripercussioni sulla validità del procedimento di
arresto y Ammissibilità.
. In tema di arresto in f‌lagranza, la mancata consegna
all’arrestato della comunicazione scritta prevista dal-
l’art. 386, comma 1, c.p.p. circa le facoltà e i diritti a lui
spettanti non comporta l’invalidità dei successivi atti
del procedimento ma può tutt’al più riverberarsi sulla
validità del procedimento di arresto, con conseguente
proponibilità delle relative doglianze soltanto in sede
di udienza di convalida o di impugnazione dell’ordi-
nanza emessa all’esito della medesima. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 179; c.p.p., art. 386) (1)
(1) Analogamente si veda Cass. pen., sez. IV, 13 giugno 2014, n.
25235, in www.latribunaplus.it. Nello stesso senso della pronuncia
in commento si vedano inoltre Cass. pen., sez. VI, 6 agosto 2013, n.
34083, in questa Rivista 2015, 181 e Cass. pen., sez. VI, 29 luglio 2009,
n. 31281, ivi 2010, 773.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 La Corte d’appello di (omissis), con sentenza in
data 5 luglio 2016, confermava la condanna alla pena ri-
tenuta di giustizia pronunciata dal tribunale di Roma, in
data 7 gennaio 2015, nei confronti di G. A. e M. S., in rela-
zione ai reati, loro contestati in concorso di cui agli artt.
628, 337, 582-585 c.p..
1.2 Proponevano ricorso per cassazione gli imputati,
deducendo i seguenti motivi:
G. A. deduceva: violazione di legge e vizio di motiva-
zione con riferimento alla omessa consegna all’arrestato
di nazionalità straniera della comunicazione prevista
dall’art. 386 c.p.p. nonché mancata traduzione dei suc-
cessivi atti del procedimento e della stessa sentenza. Al
proposito, deduceva la violazione del diritto di difesa non
essendo stato informato il cittadino straniero della natura
e dei motivi delle accuse mosse nei suoi riguardi nonché
dei diritti dallo stesso esercitabili al momento dell’arresto,
come pure previsto inderogabilmente dal testo dell’art.
386 c.p.p. da leggersi unitamente alla previsione dell’art.
143. Aggiungeva che dal verbale di convalida risultava
come l’imputato non conoscesse la lingua italiana tanto
che in quella sola occasione era stato nominato un inter-
prete con conseguente violazione dei principi dettati dalla
Convenzione europea in materia di diritti dell’accusato ad
essere informato nel più breve tempo nella lingua di origi-
ne dell’accusa elevata.
Con il secondo motivo lamentava mancanza, contrad-
dittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto
alla ritenuta responsabilità dell’imputato basata sul travi-
samento delle prove il cui contenuto richiamava. (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis)
2.2 Quanto al ricorso del G. nella trattazione del primo
motivo occorre distinguere la doglianza relativa alla de-
dotta violazione dell’art. 386 c.p.p. da quella con la quale si
lamenta pure la mancata traduzione degli atti processuali
e della sentenza nella lingua madre dell’imputato.
In relazione al primo aspetto, occorre sottolineare
come a seguito delle modif‌iche introdotte dal D.Lvo n. 101
del 2014 all’art. 386 comma 1 c.p.p. sia stato introdotto
un preciso obbligo a carico degli appartenenti alla poli-
zia giudiziaria che procedano ad arresto in f‌lagranza, di
comunicazione con atto scritto redatto in lingua italiana
ovvero tradotto in lingua straniera ove il cittadino estero
sconosca la lingua italiana, delle facoltà e dei diritti che
la legge processuale assicura al soggetto tratto in arresto
(nomina del difensore-informazioni riguardanti l’accusa-
diritto all’interprete-facoltà di non rispondere-diritto di
acceso agli atti-diritto di informare autorità consolari e fa-
miliari-diritto ad assistenza medica-diritto di essere con-
dotto dinanzi all’autorità giudiziaria per la convalida entro
il termine di 96 ore-diritto di comparire davanti al giudice
per rendere interrogatorio e di impugnare direttamente
con ricorso per cassazione l’ordinanza di convalida). Al
successivo comma 1 bis viene anche previsto che qualora
la comunicazione scritta non sia prontamente reperibile
nella lingua straniera, per le ovvie diff‌icoltà nascenti dal
reperimento dell’interprete negli stretti termini previsti
dalla procedura di arresto in f‌lagranza, si deve procedere
ad avviso orale “salvo l’obbligo di dare comunque, senza
ritardo, comunicazione scritta all’arrestato o al fermato”.
Il successivo comma settimo del citato art. 386, prevede
poi che gli unici casi di ineff‌icacia dell’arresto o del fermo
riguardano la mancata osservanza dei termini previsti dal
precedente comma terzo, e cioè l’omessa trasmissione al
pubblico ministero degli atti e dell’arrestato.
Tanto premesso, e ritenuto quindi che la disciplina re-
lativa alla comunicazione scritta prevista dal nuovo testo
dell’art. 386 cit. è dettata con riferimento alle condizioni
di validità dell’arresto in f‌lagranza, deve essere escluso
che l’assenza di tale atto che il ricorrente denuncia con
il primo motivo di ricorso possa determinare l’invalidi-
tà dei successivi atti del procedimento e del processo e
possa anche essere fatta valere per la prima volta con il
presente ricorso per cassazione. E difatti, con riguardo al
primo aspetto, si evidenzia che alcuna sanzione di ineff‌i-
cacia degli atti successivi viene prevista dallo stesso art.
386 c.p.p. per l’omessa effettuazione da parte della poli-
zia giudiziaria della comunicazione scritta e tale invali-
dità non può neppure ricavarsi dalla generale disciplina
dettata dall’art. 143 c.p.p. in tema di traduzione degli atti
processuali all’imputato alloglotta. Escluso, quindi, che
sia prevista una sanzione di ineff‌icacia od invalidità va poi
rimarcato che seppure dovesse così ritenersi, tale invalidi-
tà attenendo esclusivamente al procedimento di arresto in
def‌initiva, siano venute meno le esigenze cautelari, altri-
menti il vincolo deve essere mantenuto f‌ino alla sentenza
def‌initiva. L’art. 323 comma 3 c.p.p., in altri termini, nel
prevedere che, in caso di condanna, gli effetti del seque-
stro preventivo permangano soltanto se sia stata disposta
la conf‌isca dei beni sequestrati, intende riferirsi soltanto
all’ipotesi che la pronuncia di condanna abbia assunto
carattere di irrevocabilità; da cui la conclusione che, in
mancanza di irrevocabilità, non si fa luogo alla restituzio-
ne del bene in sequestro, dovendosi comunque verif‌icare,
da parte del giudice, la permanenza o meno delle esigenze
cautelari ai f‌ini della restituzione del bene sottoposto a se-
questro (sez. V, n. 26889 del 20 febbraio 2017, P.G. in proc.
Scuto, Rv. 270865; sez. I, n. 8533 del 9 gennaio 2013, Rv.
254927; sez. IV, n. 40388 del 26 maggio 2009, n. 40388, Rv.
245473; sez. III, n. 6462 del 14 dicembre 2007, Rv. 239289).
5. Tale conclusione non muta in relazione allo specif‌ico
tema della restituzione del bene oggetto di sequestro pre-
ventivo nel caso di condanna non def‌initiva per il reato di
costruzione abusiva, rispetto al quale si registrano nella
giurisprudenza due opposte conclusioni.
Va ricordato, che, secondo l’indirizzo giurisprudenziale
che può dirsi maggioritario di questa sezione, la cessazio-
ne della permanenza del reato edilizio al pari del reato
paesaggistico non fa venir meno di per sè il pericolo che
possa essere reiterato l’abuso edilizio, giacché il sequestro
cautelare può essere disposto non solo per evitare l’aggra-
vamento del medesimo reato ma anche l’agevolazione di
altri reati anche se della stessa specie. Pertanto la ces-
sazione della permanenza con la sentenza di primo grado
non costituisce elemento di per sè idoneo a fare ritenere
cessate le esigenze cautelari (in termini sez. III, n. 6887
del 24 novembre 2016, Calabrese, Rv. 269322; sez. III, n.
6462 del 14 dicembre 2007, Oriente, Rv. 239289, sez. III, n.
45674 del 21 ottobre 2003, Cotena, Rv. 226860).
Infatti, costituisce ius receptum di questa Corte il prin-
cipio secondo il quale è ammissibile il sequestro preventivo
di opere costruite abusivamente anche nell’ipotesi in cui l’e-
dif‌icazione sia ultimata, fermo restando l’obbligo di motiva-
zione del giudice circa le conseguenze ulteriori sul regolare
assetto del territorio rispetto alla consumazione del reato,
ovvero sull’aumento del c.d. carico urbanistico (da ultimo,
sez. III, n. 52051 del 20 ottobre 2016, Giudici, Rv. 268812;
sez. III, n. 42717 del 10 settembre 2015, Buomo, Rv. 265195)
Da cui la conclusione che anche nello specif‌ico caso di
sequestro preventivo di un bene disposto nell’ambito di un
procedimento per costruzione abusiva (o per reato pae-
saggistico), l’interpretazione dell’art., 323 comma 3 c.p.p.,
alla luce del disposto generale di cui all’art. 321 comma
3 c.p.p., impone al giudice che ha pronunciato condanna
non def‌initiva di valutare la permanenza delle esigenze
cautelari e, se richiesto della revoca, argomentare la per-
manenza delle ragioni giustif‌icatrici del vincolo ovvero
l’aggravio del carico urbanistico.
6. Il diverso orientamento espresso dalla pronuncia
(sez. III, n. 32714 del 16 aprile 2015, Alvino, Rv. 264472)
menzionato dal ricorrente, non è condiviso dal Collegio in
virtù delle ragioni sopra esposte. Se è condivisibile l’affer-
mazione secondo cui il sequestro preventivo ha, per sua na-
tura e f‌inalità, carattere provvisorio e cautelare e non può
quindi essere mantenuto dopo la sentenza di condanna, sia
perchè questa interrompe la permanenza, che caratterizza
i suddetti illeciti, sia perchè la eventuale reiterazione della
condotta vietata dà luogo ad altra ipotesi di reato, (sez. III,
n. 8444 del 16 luglio 1993, D’Antuono, Rv. 194985; sez. III,
n. 476, dell’11 febbraio 1997, Di Bari, Rv. 207341; sez. III, n.
38 del 14 novembre 2002, Ammaturo, Rv. 222876; sez. III,
n. 3633 del 15 dicembre 2010, Chiappetta, Rv. 249156), ciò
non di meno, il disposto dell’art. 323 comma 3 c.p.p. deve
trovare una coerente chiave di lettura interpretativa nel
contesto delle norme che disciplinano le vicende del se-
questro preventivo con riferimento a tutti i reati non po-
tendo fare eccezione il reato oggetto del processo avente
natura di reato permanente. Se è corretta l’affermazione
che la ripresa dei lavori, cessata la permanenza al più con
la sentenza di condanna cui aveva fatto seguito la restitu-
zione del bene, costituisce nuovo reato (sez. III, n. 14501
del 7 dicembre 2016, P.M. in proc. Rocchio, Rv. 269325), ciò
non vale ad escludere, non ponendosi in antinomia, l’appli-
cazione del principio generale di cui all’art. 321 comma 3
c.p.p. secondo cui solo la cessazione delle esigenze caute-
lari comporta la cessazione del vincolo, ed appare altresì
coerente con la riconosciuta possibilità di disporre il se-
questro delle opere abusive comunque ultimate.
7. Quindi deve essere affermato il principio di diritto
secondo cui con la sentenza di condanna non def‌initiva
il bene sequestrato per esigenze cautelari può essere re-
stituito solo se alla data della pronuncia della sentenza
di condanna non def‌initiva siano venute meno le esigen-
ze cautelari, altrimenti il vincolo deve essere mantenuto
f‌ino alla sentenza def‌initiva in quanto la cessazione della
permanenza non fa venir meno di per sè il pericolo che
possa essere reiterato l’abuso edilizio, giacché il sequestro
cautelare può essere disposto non solo per evitare l’aggra-
vamento del medesimo reato ma anche l’agevolazione di
altri reati anche se della stessa specie. Pertanto, la ces-
sazione della permanenza con la sentenza di primo grado
non costituisce elemento di per sè idoneo a fare ritenere
cessate le esigenze cautelari rispetto alla quali, se richie-
sta la revoca, il giudice deve valutare la persistenza del
c.d. aggravio del carico urbanistico.
8. A tali principi si è attenuto il Tribunale di (omissis)
che, nel confermare il provvedimento di rigetto della ri-
chiesta di restituzione dei beni oggetto di sequestro pre-
ventivo, ha argomentato la sussistenza di un sicuro aggra-
vio del carico urbanistico, trattandosi di opere realizzate
all’interno di una struttura ricettiva (omissis di omissis)
che ospita numerosi turisti ed essendo i beni in sequestro
destinati a sala ristorante, per di più le opere abusive era-
no state effettuate in zona paesaggisticamente vincolata,
da cui l’attualità del pericolo per l’ambiente, conclamato
dal fatto che le strutture realizzate erano visibili nel con-
testo ambientale di riferimento.
9. Il ricorso va, conseguentemente, rigettato e il ricor-
rente condannato al pagamento delle spese processuali.
(Omissis)

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