Corte Di Cassazione Penale Sez. Iii, 13 Febbraio 2018, N. 6940 (C.C. 5 Dicembre 2017)

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giur giur
Arch. nuova proc. pen. 3/2018
LEGITTIMITÀ
3/2018 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
pen., sez. I, 21 febbraio 2013, n. 8533, in questa Rivista 2014, 403. In
senso conforme inoltre si veda Cass. pen., sez. VI, 16 ottobre 2009, n.
40388, ivi 2010, 49 e nello stesso senso - in relazione ad un manufatto
edilizio - abusivo si veda Cass. pen., sez. III, 11 febbraio 2008, n. 6462,
ivi 2009, 132.Peraltro in senso difforme si veda Cass. pen., sez. III, 27
luglio 2015, n. 32714, in www.latribunaplus.it, che in tema di seque-
stro preventivo, in materia di reati edilizi, statuisce che “la misura
perde eff‌icacia qualora venga pronunciata una sentenza di condanna
senza che sia disposta la conf‌isca dei beni sequestrati, che devono
essere restituiti all’avente diritto”; quindi escludendo l’applicazione
del principio generale di cui all’art. 321, comma 3 c.p.p. Nello stesso
senso di quest’ultima si veda anche Cass. pen., sez. III, 1 febbraio
2011, n. 3633, in questa Rivista 2012, 229.
(2) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. III, 14 febbraio 2017, n.
6887, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 7 giugno 2017, il Tribunale del
riesame di (omissis) ha respinto il ricorso, ex art. 322-
bis c.p.p., proposto da C. C. avverso al provvedimento del
Tribunale di (omissis), sez. dist. di (omissis), di rigetto
di restituzione di una struttura in alluminio di 145 mq.
adibita a sala ristorante, di due locali in muratura per al-
loggiamento caldaie e locali destinati a lavanderia e depo-
sito biancheria, opere sottoposte a sequestro preventivo
in relazione ai reati di cui agli artt. 44 lett c) D.P.R. n. 380
del 2001 e 181 comma 1-bis D.L.vo n. 42 del 2004, reati
per i quali, ad eccezione del capo A n. 1 (opere relative al
locale bar), è stata pronunciata condanna del Tribunale
di (omissis), sez. dist. di (omissis), con sentenza resa in
data 5 aprile 2017, non ancora def‌initiva, con la quale è
stata disposta la demolizione delle opere abusive e la ri-
messione in pristino.
A fondamento della decisione il Tribunale ha richiama-
to giurisprudenza di questa Suprema Corte (da ultimo sez.
III, n. 6887 del 24 novembre 2016, Calabrese, Rv. 269322),
secondo la quale deve escludersi che debba essere dispo-
sta, con la sentenza non irrevocabile di condanna che
non disponga la conf‌isca dei beni sottoposti a sequestro
preventivo, la restituzione dei medesimi a meno che non
siano cessate le esigenze cautelari, che, nel caso in esame,
erano sussistenti le esigenze cautelari poiché l’eventuale
restituzione dei beni avrebbe comportato un sicuro aggra-
vio del carico urbanistico, trattandosi di struttura ricetti-
va (Hotel omissis di omissis) che ospita numerosi turisti
ed essendo i beni in sequestro destinati a sala ristorante,
per di più le opere abusive erano state effettuate in zona
paesaggisticamente vincolata, da cui l’attualità del peri-
colo per l’ambiente, conclamato dal fatto che le strutture
realizzate erano visibili nel contesto ambientale di rife-
rimento; inf‌ine sussisteva, altresì, il concreto pericolo di
perpetrazione di ulteriori reati, deponendo in tal senso
l’avvenuta violazione di sigilli, dimostrativa del suddetto
pericolo di reiterazione di ulteriori reati che il vincolo cau-
telare intendeva scongiurare.
2. Propone ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo
del proprio difensore, deducendo con un unico motivo di
ricorso la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. in
relazione all’art. 323 comma 3 c.p.p.
Secondo il ricorrente l’interpretazione del disposto di
cui al comma 3 dell’art. 323 c.p.p. non consentirebbe la
conclusione a cui è giunto il Tribunale, poiché il precetto
normativo è chiaro nel disporre che in caso di condanna,
anche non def‌initiva, qualora non sia stata disposta la conf‌i-
sca, le cose sequestrate debbono essere restituite all’avente
diritto, a nulla rilevando che sia stato disposto l’ordine di
demolizione delle opere abusive che non giustif‌ica il man-
tenimento del sequestro. A tal f‌ine richiama, il ricorrente,
la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, espressa da
sez. III n. 32714 del 2015, che ha affermato il principio di
diritto secondo cui «in tema di sequestro preventivo, la mi-
sura perde eff‌icacia qualora venga pronunciata una senten-
za di condanna senza che sia disposta la conf‌isca dei beni
sequestrati, che devono essere restituiti all’avente diritto».
3. Il Procuratore generale ha chiesto, in udienza, la di-
chiarazione di inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso non è fondato per le ragioni qui di seguito
esposte.
La questione giuridica, che viene in rilievo per la de-
cisione del caso in esame, attiene all’interpretazione del
disposto di cui all’art. 323 comma 3 c.p.p. in rapporto con
le altre disposizioni del medesimo Titolo II, Capo II del
Per quanto qui di rilievo, va ricordato, che l’art. 323
c.p.p. dispone, al comma 1, che con la sentenza di proscio-
glimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta ad
impugnazione, le cose sequestrate devono essere restitui-
te a chi ne abbia diritto, quando non deve essere disposta
la conf‌isca a norma dell’art. 240 c.p. Il provvedimento è
immediatamente esecutivo. Se è pronunciata condanna, il
terzo comma dell’art. 323 c.p.p., stabilisce che il sequestro
deve essere mantenuto quando è disposta la conf‌isca.
Dunque, il legislatore ha f‌issato l’immediata esecutivi-
tà della restituzione del bene sottoposto a sequestro pre-
ventivo per le sole sentenze di proscioglimento. Per quelle
di condanna, ha stabilito che il sequestro deve essere
mantenuto quando è disposta la conf‌isca (art. 323, comma
3, c.p.p.), ma da tale norma, argomentando a contrario,
non si può però trarre la convinzione che, quando non sia
disposta la conf‌isca il bene debba essere comunque re-
stituito anche se la sentenza di condanna non è ancora
def‌initiva, giacché, nelle ipotesi di non def‌initività della
pronuncia di condanna, subentra la regola generale di cui
all’art. 321, comma 3, c.p.p.
Questa norma dispone, infatti, che le cose sequestrate
per f‌inalità cautelari ovvero per evitare l’aggravamento o
la protrazione della conseguenza del reato o agevolare la
commissione di ulteriori reati, c.d. sequestro impeditivo
(art. 321 comma 1 c.p.p.), debbano essere restituite allor-
ché siano venute meno le esigenze che hanno determinato
l’imposizione del vincolo.
Da tale quadro normativo si ricava, quindi, che nel
caso di sentenza di condanna non def‌initiva il bene seque-
strato per esigenze cautelari può essere restituito solo se,
alla data della pronuncia della sentenza di condanna non
di attualità, ma anche della necessità di dover applicare la
misura di maggior rigore per fronteggiare adeguatamente
i “ pericula libertatis” (Cass. sez. VI, n. 27544 del 16 giugno
2015 dep. 30 giugno 2015, Rechichi, Rv. 263942; Cass. sez.
VI n. 29807 del 4 maggio 2017, rv 270738). Diversamente
si è affermato che la contestazione dell’aggravante di cui
all’art. 7/L. n. 203 del 1991 determina una presunzione re-
lativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva,
superabile solo dalla prova, offerta dall’interessato, di ele-
menti da cui desumere l’aff‌ievolimento o la cessazione di
ogni esigenza cautelare, sicché, in difetto di detta prova,
l’onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi del-
l’art. 274 c.p.p. deve ritenersi rispettato mediante il sem-
plice riferimento alla mancanza di elementi positivamen-
te valutabili nel senso di un’attenuazione delle esigenze di
prevenzione (Cass. sez. II, n. 3105 del 22 dicembre 2016 -
dep. 23 gennaio 2017, Puca, Rv. 269112; con riguardo all’a-
deguatezza della massima misura: Cass. sez. II, n. 4951 del
12 gennaio 2016 - dep. 8 febbraio 2016, Soleti, Rv. 266152).
Il collegio ritiene di confermare la linea interpretativa che
ritiene quando si procede per reati aggravati dall’art. 7 del
D.L. 152 del 1991 il giudice ha un onere motivazionale at-
tenuato rispetto a quello “ordinario” sia con riguardo alla
dimostrazione della attualità del pericolo cautelare, sia
in ordine alla valutazione della adeguatezza della misura
custodiale. La presunzione relativa contenuta nell’art. 275
comma 3 c.p.p. prevale infatti sulla regola generale indica-
ta dall’art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p. che richiede che sia
dimostrata la concretezza ed attualità del pericolo. L’esi-
stenza dell’esigenza preventiva, come anche l’adeguatezza
della massima misura custodiale sono infatti presunte,
sebbene in modo relativo, ogni volta che si procede per un
reato aggravato dall’art. 7 del D.L. 152 del 1991.
In tali casi non è richiesta la dimostrazione della attua-
lità e concretezza del pericolo, ma solo la dimostrazione
della ininf‌luenza sulla presunzione relativa prevista dal
codice di eventuali elementi “positivi” emersi dal compen-
dio indiziario. Se cosi è occorre chiedersi se la distanza
temporale tra l’applicazione della misura e la consuma-
zione dei fatti contestati possa considerarsi uno degli
“elementi positivi” in grado di incidere sulla presunzione
e, conseguentemente di attivare l’onere motivazionale ag-
gravato del giudice della cautela. La risposta a tale quesito
dipende dalle caratteristiche del reato per cui si procede;
segnatamente si ritiene che quando sia contestato un rea-
to caratterizzato da una correlazione con le maf‌ie storiche
italiane o con quelle ad esse omogenee per radicamento,
risalenza e stabilità, ovvero: a) che sia consumato con
modalità riconducibili a quelle tipicamente utilizzate da
maf‌ie “radicate e stabili”; b) sia f‌inalizzato ad agevolare
tali risalenti consorzi criminali, allora il decorso del tempo
dai fatti perde di rilevanza proprio in ragione della rico-
nosciuta stabilità e persistenza di tali maf‌ie, nonché della
loro costante capacità attrattiva.
1.3. Pertanto: quando si procede per un reato aggravato
dall’art. 7 del D.L. 152 del 1991 e la condotta contestata
abbia una correlazione con una associazione caratteriz-
zata da un risalente radicamento e da una riconosciuta
stabilità non occorre fornire una specif‌ica motivazione in
ordine alla attualità del pericolo di reiterazione essendo
tale attributo immanente al tipo di reato per cui si proce-
de ed escludibile solo in presenza di prove indicative della
rescissione di ogni rapporto dell’accusato con la maf‌ia “ra-
dicata e stabile” di riferimento.
1.4. Nel caso di specie in coerenza con tali linee erme-
neutiche il collegio di merito rilevava la assenza di ele-
menti in grado di neutralizzare la presunzione relativa di
esistenza del pericolo cautelare, e, segnatamente la inin-
f‌luenza del dato temporale. Il Tribunale rilevava infatti la
preesistente operatività del clan dei casalesi e la assenza
di elementi di prova indicativi della recisione dei contat-
ti del V. con l’organizzazione camorristica di riferimento
(pag. 17 dell’ordinanza impugnata). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 13 FEBBRAIO 2018, N. 6940
(C.C. 5 DICEMBRE 2017)
PRES. SAVANI – EST. GAI – P.M. PERELLI (CONF.) – RIC. C.
Misure cautelari reali y Sequestro preventivo y
Condizioni di applicabilità y Subordinazione della
permanenza del sequestro all’avvenuta disposizio-
ne della conf‌isca y Condizioni.
Misure cautelari reali y Sequestro preventivo y
Oggetto y Avvenuta consumazione del reato y Ces-
sazione della permanenza del reato y Conseguenze
y Cessazione delle esigenze cautelari y Consequen-
zialità temporale y Sussistenza y Esclusione y Fatti-
specie di restituzione di bene sequestrato oggetto
di condanna non def‌initiva per abuso edilizio.
. In tema di sequestro preventivo, il disposto di cui
all’art. 323, comma 3, c.p.p., secondo cui, “se è pronun-
ciata sentenza di condanna gli effetti del sequestro per-
mangono quando è stata disposta la conf‌isca delle cose
sequestrate”, va inteso nel senso che la subordinazione
dalla permanenza del sequestro all’avvenuta disposizio-
ne della conf‌isca opera soltanto quando la condanna
abbia assunto carattere di irrevocabilità, dovendosi al-
trimenti fare applicazione della regola generale dettata
dal comma 3 dell’art. 321 c.p.p., secondo cui il disse-
questro e la restituzione delle cose sequestrate possono
aver luogo soltanto quando siano venute meno le esi-
genze che hanno determinato l’imposizione del vincolo.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 321; c.p.p., art. 323) (1)
. La cessazione della permanenza del reato edilizio o
ambientale, determinata dalla pronuncia della sen-
tenza di primo grado, non comporta, di per sé, la ces-
sazione delle esigenze cautelari sulla base delle quali
sia stato disposto il sequestro preventivo delle opere
abusive. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 321; c.p.p., art. 322;
c.p.p., art. 323) (2)
(1) Nello stesso senso della massima in commento si vedano Cass.
pen., sez. V, 30 maggio 2017, n. 26889, in www.latribunaplus.it ; Cass.

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