Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 15 Febbraio 2018, N. 7474 (C.C. 30 Novembre 2017)

Pagine245-246
244 245
giur giur
Arch. nuova proc. pen. 3/2018
LEGITTIMITÀ
3/2018 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
sul complice), non è stata ritenuta logicamente dirimente
dalla Corte territoriale, in quanto anche laddove l’agente
di P.G. avesse affermato - come riferito dal B. nel corso del
suo interrogatorio -” tanto lo troviamo dalle celle telefoni-
che”, ciò non permette affatto di ritenere che gli operanti
abbiano con ciò “provocato” le sue successive dichiarazio-
ni, trattandosi di mera enunciazione di quelli che sarebbe-
ro stati gli ovvi sviluppi delle indagini.
Inoltre, e trattasi di un aspetto “ignorato” sia dal ricor-
rente che dallo stesso giudice di seconde cure, i risultati
degli accertamenti sul telefono del B. sarebbero stati co-
munque utilizzabili nel procedimento anche a voler ricon-
durre la fattispecie in esame nell’ambito del disposto di
cui al comma 5 dell’art. 351 c.p.p., in quanto il codice di
rito non preclude affatto di poter utilizzare i risultati delle
investigazioni compiute a seguito delle indicazioni o noti-
zie assunte dalla persona nei cui confronti vengono svolte
le indagini. Il ricorrente, infatti, confonde la valenza di
quanto appreso nell’immediatezza dalla P.G. - certamente
inutilizzabile nel processo - con il risultato investigativo di
tale conoscenza, di per sé utilizzabile nella sua esclusiva
ed obiettiva portata. Si pensi al caso dell’indagato il quale
trovato vicino al corpo della vittima riferisca a richiesta
della P.G. di essere stato l’autore dell’omicidio e di avere
usato un coltello di cui si è spossessato in un cassonetto
della spazzatura sito nelle vicinanze. Ebbene, tali dichia-
razioni sono certamente inutilizzabili a suo carico, ma non
così l’elemento di prova costituito dal rinvenimento - sul-
la base di tali dichiarazioni - del coltello con le impronte
dell’indagato, poi sequestrato.
Inf‌ine, nessun rilievo ha il fatto che quanto riferito dal
B. alla P.G. nell’immediatezza sia stato poi utilizzato per
le contestazioni a questi rese nel corso del suo interro-
gatorio, tenuto conto che la sua risposta (“tanto nel mio
telefono non c’è niente, e quello che c’era io comunque
l’ho cancellato”) non contiene alcun elemento indiziante
a carico del ricorrente. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 15 FEBBRAIO 2018, N. 7474
(C.C. 30 NOVEMBRE 2017)
PRES. DIOTALLEVI – EST. RECCHIONE – P.M. PRATOLA (CONF.) – RIC. V.
Misure cautelari personali y Condizioni di ap-
plicabilità y Scelta delle misure y Criteri y Delitti
aggravati ex art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 y Con
riferimento ad un’associazione di tipo maf‌ioso y
Esigenza cautelare ex art. 274 c.p.p. y Specif‌ica mo-
tivazione in ordine all’attualità del pericolo della
condotta di reato y Necessità y Esclusione.
. In tema di misure cautelari, quando si procede per
un reato aggravato dall’art.7 del D.L. 152 del 1991, con
riferimento ad un’ associazione di tipo maf‌ioso carat-
terizzata da un risalente radicamento e da una ricono-
sciuta stabilità, non occorre, ai f‌ini della giustif‌icazio-
ne circa la ritenuta sussistenza dell’esigenza cautelare
di cui all’art. 274, lett. c), c.p.p., fornire una specif‌ica
motivazione in ordine alla attualità del pericolo di rei-
terazione della condotta criminosa, essendo essa da
considerare immanente al tipo di reato in questione, sì
da poter essere esclusa solo in presenza di prove indi-
cative della rescissione di ogni rapporto dell’accusato
con la suddetta associazione. (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 274) (1)
(1) Nello stesso senso sull’argomento si vedano Cass. pen., sez. II, 23
gennaio 2017, n. 3105, in www.latribunaplus.it e Cass. pen., sez. II, 8
febbraio 2016, n. 4951, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale per il riesame di (omissis), decidendo
sull’appello proposto dal pubblico ministero, riconosceva
i presupposti per l’applicazione della cautela, e segnata-
mente, dell’attualità delle esigenze cautelari, in relazione
a due episodi di estorsione aggravata dall’art. 7 del D.L. n.
152 del 1991.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassa-
zione il difensore dell’indagato che deduceva:
2.1. vizio di legge e di motivazione in relazione al rico-
noscimento dell’attualità delle esigenze cautelari: contra-
riamente a quanto ritenuto dal Tribunale il ruolo apicale
contestato al V. non sarebbe stato stabile e continuativo,
ma circoscritto ad un limitato periodo di tempo in quanto
interrotto dalla detenzione; si deduceva inoltre che non vi
sarebbe una valutazione della “attualità” distinta da quella
relativa alla “concretezza” delle esigenze cautelari; inf‌ine:
non sarebbe stato motivato il pericolo di inquinamento
probatorio in quanto non sarebbe stata considerata la tu-
tela delle fonti dichiarative conseguente alla applicazione
del meccanismo acquisitivo previsto dall’art. 513 c.p.p.,
né il fatto che i collaboratori fossero sottoposti al regime
di protezione; inf‌ine: il Tribunale riteneva ininf‌luente sul
quadro cautelare la circostanza che il V. avesse svolto at-
tività lavorativa, anche se poi in modo illogico riteneva il
pericolo cautelare aggravato dalla assenza di attività lavo-
rativa lecita; (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile. (omissis)
1.2. Con riferimento al contestato riconoscimento del
requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione ed
all’incidenza su tale requisito del decorso del tempo nei
casi in cui si proceda per reati aggravati dall’art. 7 del D.L.
152 del 1991 la giurisprudenza di legittimità non si pre-
senta univoca, con specif‌ico riguardo alla def‌inizione degli
oneri motivazionali gravanti sul giudice della cautela. Da
un lato si è affermato che anche quando si procede per i
delitti aggravati ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in leg-
ge n. 203 del 1991, per i quali opera una presunzione “re-
lativa” di adeguatezza cautelare della custodia in carcere,
la considerevole distanza temporale tra i fatti contestati e
l’applicazione della misura costituisce elemento che im-
pone di dare adeguata motivazione non solo della sussi-
stenza della pericolosità sociale dell’indagato in termini
mibile dall’intervenuta eliminazione del conferimento al
difensore della procura speciale per proporre opposizione,
prevista, invece, nell’abrogato codice di rito. L’assistenza
tecnica, quale massima espressione del diritto di difesa
costituzionalmente sancito (art. 24 Cost.), è strettamente
correlata, da un lato, alla valutazione dei vantaggi deri-
vanti dal particolare tipo di procedimento (consistente
riduzione della pena f‌ino alla metà del minimo edittale,
esonero dal pagamento delle spese processuali, inapplica-
bilità delle pene accessorie) e, dall’altro, alle prospettive
aperte dall’opposizione (instaurazione del giudizio con
conseguente, possibile irrogazione di una pena diversa e
più grave, come stabilito dall’art. 464 c.p.p., comma 4, ac-
cesso ai riti speciali). In questo articolato contesto, solo
l’assistenza tecnica del difensore è in grado di guidare
l’imputato in una scelta informata e consapevole. Una di-
versa interpretazione che escludesse la legittimazione del
difensore d’uff‌icio a proporre opposizione si porrebbe in
contrasto con quanto stabilito nel titolo VII del codice di
rito, che non legittima alcuna distinzione tra i diritti e le
facoltà attribuiti al difensore di f‌iducia e quelli riservati
a difensore d’uff‌icio. Essa contrasterebbe anche con l’art.
24 Cost., che sancisce l’indefettibilità del diritto di difesa,
quale diritto indisponibile, e con l’art. 3 della Carta fonda-
mentale, non sussistendo obiettive ragioni di ordine logico
e sistematico idonee a riservare un diverso trattamento al
difensore, a seconda che si tratti di un legale investito di
un mandato f‌iduciario o di un avvocato nominato d’uff‌i-
cio (cfr. Cass. sez. IV, 15 marzo 2007, n. 18352, rv. 236629;
Cass., sez. V, 16 maggio 2003, n. 26497, rv. 226124). Sulla
base di tali argomentazioni è possibile affermare che la
ratio della modif‌ica dell’art. 460 c.p.p., introdotta dalla L.
6 marzo 2001, n. 60, che prevede il dovere di notif‌icazione
del decreto penale di condanna con relativo precetto al
difensore d’uff‌icio, deve essere ravvisata nella volontà legi-
slativa di garantire nella sua pienezza ed effettività il dirit-
to di difesa, legittimando il difensore d’uff‌icio a proporre
opposizione nell’interesse del proprio assistito, in confor-
mità, del resto, alla disciplina generale delle impugnazio-
ni (categoria generale cui è riconducibile anche l’opposi-
zione) dettata dall’art. 571 c.p.p., comma 3 (cfr. sez. I, n.
15166 del 4 marzo 2009 - dep. 8 aprile 2009, Azzinnaro).
7. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile con
condanna al pagamento delle spese processuali ed al ver-
samento della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 16 FEBBRAIO 2018, N. 7643
(UD. 24 GENNAIO 2018)
PRES. DIOTALLEVI – EST. ARIOLLI – P.M. MOLINO (PARZ. DIFF.) – RIC. G.
Indagini preliminari y Attività ad iniziativa della
polizia giudiziaria y Sommarie informazioni y Noti-
zie e indicazioni nell’immediatezza del fatto y Inuti-
lizzabilità processuale ex art. 350, comma 6 c.p.p. y
Applicabilità della disciplina ai risultati delle inve-
stigazioni y Esclusione.
. L’inutilizzabilità processuale, sancita dall’art. 350,
comma 6, c.p.p., delle notizie e indicazioni acquisite
dalla polizia giudiziaria sul luogo o nell’immediatezza
del fatto, a norma del precedente comma 5 dello stesso
articolo, non si estende ai risultati delle investigazioni
che, sulla base delle stesse notizie e indicazioni, siano
state effettuate dalla polizia giudiziaria. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 350) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. II, 14 marzo 2008,
n. 11722, in questa Rivista 2009, 257 e Cass. pen., sez. II, 29 dicem-
bre 2006, n. 42451, ivi 2007, 654. In dottrina sull’argomento si veda
C. MORSELLI, La teoria della “percezione diretta del fatto da parte
della polizia giudiziaria” ai f‌ini dell’arresto in f‌lagranza, al vaglio
critico, in Riv. pen. 2017, 638.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il difensore di L.G. ricorre per cassazione avverso la
sentenza in data 20 dicembre 2016 della Corte di appel-
lo di Milano che, in parziale riforma di quella emessa dal
G.u.p. del Tribunale di Milano, riconosciute all’imputato le
attenuanti generiche, ha ridotto la pena allo stesso inf‌litta
in anni due e mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa,
in ordine al delitto di rapina aggravata in concorso.
1.1. Con il primo motivo deduce l’inosservanza di nor-
me processuali stabilite a pena di inutilizzabilità (c.d.
inutilizzabilità patologica) ed il vizio di motivazione per
avere confermato l’utilizzabilità dell’annotazione di P.G.
del 14 marzo 2015 a f‌irma dell’app. S., con cui si dava atto
di avere ricevuto dal coimputato, nell’immediatezza del
suo arresto, dichiarazioni indizianti che avevano permesso
di risalire al ricorrente (nella specie che nel telefono del
coimputato gli operanti avrebbero trovato una chiamata
effettuata al ricorrente nell’orario della rapina). Trattava-
si di notizie di cui, ai sensi dell’art. 350, comma 5, c.p.p.,
era vietata ogni documentazione ed utilizzazione e che,
dunque, non potevano qualif‌icarsi come spontanee ed uti-
lizzarsi per le contestazioni nel corso dell’interrogatorio
del coimputato, stante anche la precisazione successiva-
mente da questi resa, avendo riferito di essere stato sol-
lecitato dalla P.G. Del tutto illogica poi era la motivazio-
ne resa dalla Corte territoriale a sostegno della ritenuta
spontaneità di tali dichiarazioni. (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis)
2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infon-
dato. Anzitutto, la valenza spontanea delle dichiarazioni
rese dal coimputato al momento del suo arresto è espres-
samente attestata dalla P.G. nella relativa annotazione ove
si dà atto che nessuna sollecitazione venne in tal senso
effettuata dai Carabinieri, ma fu il B. a riferire di avere
chiamato il complice dopo la rapina. La circostanza che il
B., nel corso del suo interrogatorio, abbia riferito una ver-
sione differente volta ad introdurre elementi di “sollecita-
zioni ad opera della P.G.” (oltre ad allontanare i sospetti

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT