Corte Di Cassazione Penale Sez. Iv, 19 Febbraio 2018, N. 7693 (C.C. 6 Dicembre 2017)

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giur giur
Arch. nuova proc. pen. 3/2018
LEGITTIMITÀ
3/2018 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
il difensore d’uff‌icio; l’imputato non ebbe mai notizia del
decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti,
né del decreto di citazione in giudizio a seguito di oppo-
sizione formulata autonomamente dal difensore d’uff‌icio,
privo di procura speciale, né della condanna conseguita al
processo con rito ordinario tenutosi avanti al Tribunale di
(omissis).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. L’art. 625-ter c.p.p. stabilisce che il condannato con
sentenza passata in giudicato possa richiedere la rescis-
sione del giudicato ove provi che l’assenza è stata dovuta
ad una “incolpevole” mancata conoscenza del processo.
Ora, al f‌ine di valutare l’incolpevolezza va fatto riferi-
mento alla disciplina che regola l’assenza dell’imputato
nel processo ed in particolare al disposto di cui all’art. 420
bis c.p.p. con cui si prevede che il giudice proceda in as-
senza dell’imputato non solo quando quest’ultimo, pur se
impedito, ha espressamente rinunciato ad assistere all’u-
dienza, ma altresì quando l’imputato “nel corso del proce-
dimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato
arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero
abbia nominato un difensore di f‌iducia, nonché nel caso
in cui l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la
notif‌icazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti comun-
que con certezza che lo stesso è a conoscenza del proce-
dimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza
del procedimento o di atti del medesimo”. In tutte queste
ipotesi l’imputato è rappresentato dal difensore, secondo
il disposto del terzo comma del medesimo articolo. Mentre
quando non vi sia la prova certa della conoscenza da parte
dell’imputato né della data dell’udienza, né della esistenza
del procedimento penale, dovrà procedersi alla sospensio-
ne del processo (art. 420 quater c.p.p.).
La disciplina, dunque, introduce una sorta di presun-
zione di conoscenza del processo in capo al soggetto che
elegge domicilio non solo quando ciò avvenga presso il
difensore di f‌iducia, ma anche quando l’elezione sia fatta
presso il difensore nominato d’uff‌icio, come risulta dal fat-
to che la norma non introduce distinzioni.
Si tratta, nondimeno, di presunzioni vincibili, come di-
mostra il successivo comma quarto dell’art. 420 bis, che
appronta delle soluzioni restitutorie per il caso di effettiva
ed incolpevole mancanza di conoscenza del procedimento.
La conseguenza è che la regolare notif‌icazione del de-
creto di citazione in giudizio all’imputato avvenuta presso
il domicilio da questi eletto presso il difensore nominato
d’uff‌icio, non può tout court essere considerata ai f‌ini della
rescissione come giustif‌icata mancata conoscenza del pro-
cedimento, solo adducendo la mancata informazione da
parte di questi del difensore d’uff‌icio. Se è certo che, in
tema di rescissione del giudicato, integri colpa della non
conoscenza del processo, preclusiva del rimedio di cui
all’art. 625 c.p.p., la mancata attivazione da parte dell’im-
putato o della persona sottoposta alle indagini, che ab-
bia nominato un difensore di f‌iducia in un procedimento
penale, allo scopo di mantenere con lo stesso i contatti
necessari per essere informato dello sviluppo del proce-
dimento a suo carico (cfr. da ultimo sez. III, sentenza n.
38513 del 22 giugno 2016), deve ritenersi che ciò valga
anche quando il difensore sia stato nominato d’uff‌icio (cfr.
sez. V, sentenza n. 36855 del 7 luglio 2016 c.c. (dep. 5 set-
tembre 2016 Rv. 268322).
3. Una diversa interpretazione, che implichi la presun-
zione opposta secondo cui solo in caso di nomina di di-
fensore di f‌iducia possa ritenersi la conoscenza degli atti
processuali rivolti all’imputato che presso il primo abbia
eletto domicilio, mentre non potrebbero ritenersi pari-
menti conosciuti gli atti notif‌icati presso il difensore d’uf-
f‌icio, nonostante l’elezione di domicilio, si presta al facile
abuso del processo, potendo in questo modo l’interessato
diversamente atteggiarsi secondo l’esito del giudizio, an-
che avvantaggiandosi del decorrere del tempo e della sua
incidenza sulla prescrizione.
4. Dunque, deve concludersi che, anche se la noti-
f‌icazione del decreto che dispone il giudizio non viene
eseguita a mani dell’imputato ma solo presso il difenso-
re d’uff‌icio, l’effettiva conoscenza da parte dell’imputato
deve ritenersi integrata, tanto più laddove siffatto difen-
sore originariamente nominato, si attivi partecipando ef-
fettivamente al giudizio e cioè svolgendo correttamente il
mandato ricevuto.
5. Diversa è la questione relativa al potere del difensore
d’uff‌icio di proporre opposizione al decreto penale senza
specif‌ico mandato, risolta in senso positivo dalla giuri-
sprudenza prevalente (in senso difforme le decisioni più
risalenti Cass., sez. IV, 7 luglio 2003, rv. 227307; Cass., sez.
III, 27 gennaio 1994, Forest; Cass., sez. V, 4 luglio 1994,
rv. 199210; Cass., sez. III, 12 novembre 1993, Tramontina).
6. In particolare è stato affermato che “sono legittimati
a proporre opposizione al decreto penale di condanna non
solo l’imputato e il difensore di f‌iducia, ma anche il difen-
sore nominato d’uff‌icio (Cass., sez. V, 24 gennaio 2005, rv.
230885; Cass., sez. IV, 25 ottobre 2000, rv. 219414). Depon-
gono in tal senso plurimi elementi di interpretazione let-
terale e logico-sistematica. Innanzitutto, occorre rilevare
che la genericità dell’art. 461 c.p.p., comma 1 attributiva
della legittimazione a proporre impugnazione all’imputato
“personalmente o a mezzo del difensore eventualmente
nominato” - se comparata con quella contenuta nell’art.
460 c.p.p., comma 3, - che prevede la notif‌ica di copia del
decreto “al condannato, al difensore d’uff‌icio o al difen-
sore di f‌iducia eventualmente nominato” - autorizza una
lettura estensiva e la riferibilità del disposto normativo sia
al difensore di f‌iducia che a quello d’uff‌icio. In secondo
luogo, lo strumento dell’opposizione al decreto penale di
condanna, volto a riaffermare il principio del contraddit-
torio nella formazione della prova (derogabile solo con il
consenso dell’imputato) e funzionale all’introduzione del
bilanciamento rispetto alla precedente fase di emissione
del provvedimento senza preventiva instaurazione del
contraddittorio, presuppone un’ampia nozione del di-
ritto di difesa, comprensiva dell’assistenza tecnica (cfr.,
sia pure con riferimento ad una diversa problematica,
Corte cost. sent. n. 479 del 2000), come del resto desu-
sequestro preventivo citati nel provvedimento impugnato,
che comunque ammettono anche in quel caso l’interesse
ad impugnare dell’indagato che vi abbia concreto interesse.
3. Con la memoria depositata il ricorrente allega prece-
denti giudiziari relativi a ordinanze pronunciate dal Tribu-
nale di (omissis), nei confronti dello stesso ricorrente, su
istanze di riesame aventi analogo oggetto e non ritenute
carenti di interesse ad impugnare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La carenza di interesse al riesame di X., quale indagato,
era ritenuta nel provvedimento impugnato in base alla con-
siderazione per la quale tale interesse presuppone la possi-
bilità di ottenere la restituzione in proprio favore dei beni
sequestrati, nella specie esclusa per il fatto che le calzature
in sequestro appartenevano ad un soggetto, vale a dire la X.
C. C. s.r.l., e solo quest’ultima pertanto poteva essere bene-
f‌iciaria della restituzione e pertanto interessata alla stessa.
Come correttamente rammentato dal ricorrente, que-
sta Corte Suprema ha però in altra occasione affermato il
principio per il quale l’interesse dell’indagato a proporre
richiesta di riesame prescinde dalla possibilità di ottenere
la restituzione della cosa sequestrata, in quanto al soggetto
indagato deve essere riconosciuto il diritto di chiedere la
rimozione degli effetti del provvedimento ablativo anche al
solo f‌ine di evitare che l’oggetto in sequestro entri a far par-
te del materiale probatorio utilizzabile a suo carico (sez. IV,
n. 6279 del 1 dicembre 2005, dep. 2006, Galletti, Rv. 233402).
Non va naturalmente trascurata l’esistenza dell’orien-
tamento, successivamente formatosi, per il quale la richie-
sta di riesame è inammissibile per sopravvenuta carenza
di interesse laddove il bene in sequestro sia stato restituito
(sez. un., n. 18253 del 24 aprile 2008, Tchmil, Rv. 239397;
sez. VI, n. 29846 del 24 aprile 2012, Addona, Rv. 253251;
sez. II, n. 32881 del 5 luglio 2007, Sandalj, Rv. 237763).
I casi trattati in questa linea giurisprudenziale riguarda-
no, tuttavia, il sequestro di cose pertinenti al reato, in rela-
zione ai quali veniva posta la questione della tutela della loro
disponibilità patrimoniale, e non della posizione dell’indaga-
to rispetto alla loro funzione probatoria; nessuno di tali casi
avendo in particolare ad oggetto il sequestro di cose costi-
tuenti, come nella situazione in esame, il corpo del reato per
il quale si procede. Relativamente a questo aspetto, assume
invece rilevanza, per l’indagato, la possibilità di far valere
l’illegittimità del provvedimento acquisitivo di un elemento
di prova a suo carico; tanto dando luogo ad un diritto di di-
fesa che non può trovare espressione procedimentale se non
nell’impugnazione del provvedimento di sequestro, alla qua-
le pertanto l’indagato, secondo il principio enunciato nella
citata sentenza Galletti, ha indubbio interesse.
Nella specie, l’ X. aveva pertanto interesse a proporre il
riesame avverso il provvedimento di sequestro nella sua po-
sizione di indagato, rimanendo superate le questioni sulla le-
gittimazione del predetto ad impugnare in nome della società
proprietaria dei beni sequestrati. Il provvedimento impugna-
to deve pertanto essere annullato con rinvio per nuovo esame
al Tribunale di (omissis), Sezione del riesame. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 19 FEBBRAIO 2018, N. 7693
(C.C. 6 DICEMBRE 2017)
PRES. IZZO – EST. CAPPELLO – P.M. X (CONF.) – RIC. Z.
Cassazione penale y Rescissione del giudicato y
Notif‌iche degli atti destinati all’imputato y Effet-
tuate al domicilio da lui eletto presso il difensore
d’uff‌icio y Ammissibilità y Esclusione y Mancata at-
tivazione dell’imputato per avere conoscenza sullo
stato del processo y Presupposto di non colpevolez-
za y Sussistenza y Esclusione.
Giudizio per decreto y Decreto di condanna y Op-
posizione y Legittimazione y Del difensore d’uff‌icio y
Al pari del difensore di f‌iducia y Sussistenza.
. Non può dar luogo a rescissione del giudicato il solo
fatto che le notif‌iche degli atti destinati all’imputato
siano state effettuate al domicilio da lui eletto presso il
difensore nominatogli d’uff‌icio, valendo anche nel caso
della difesa d’uff‌icio il principio secondo il quale l’asse-
rita, mancata conoscenza del processo non può essere
ritenuta incolpevole quando l’imputato abbia trascura-
to di mantenere i contatti con il difensore di f‌iducia da
lui nominato . (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 175; c.p.p.,
art. 420 bis; c.p.p., art. 625 ter) (1)
. Il difensore d’uff‌icio deve ritenersi legittimato, al
pari del difensore di f‌iducia, a proporre opposizione,
nell’interesse dell’imputato, avverso il decreto penale
di condanna. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 460; c.p.p.,
art. 571) (2)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. III, 16 settembre
2016, in www.latribunaplus.it e Cass. pen., sez. V, 5 settembre 2016,
n. 36855, ibidem.
(2) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. IV, 15 maggio 2007, n.
18352, in questa Rivista 2008, 204 e nello stesso senso anche Cass.
pen., sez. V, 19 giugno 2003, n. 26497, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 30 maggio 2016, divenuta irrevo-
cabile il 15 luglio 2016, il Tribunale di (omissis), in com-
posizione monocratica, ha condannato S. Z., difeso d’uf-
f‌icio, alla pena, sospesa, di mesi nove di arresto ed Euro
4.000,00 di ammenda, ritenendolo colpevole del reato di
cui all’art. 186 bis comma 1 lett. d) e 186 bis comma 3,
disponendo altresì la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente per anni due.
2. Con ricorso per cassazione S. Z., a mezzo del suo
difensore di f‌iducia, chiede, previa preliminare verif‌ica
della documentazione mediante acquisizione del fascicolo
processuale, la rescissione del giudicato e la trasmissione
degli atti al giudice di primo grado, non avendo egli avu-
to conoscenza degli atti e del procedimento penale subi-
to. Osserva che: in sede di accertamento gli fu nominato
avvocato d’uff‌icio, presso il quale, in quella circostanza,
egli elesse domicilio; tutte le notif‌iche successive furono
effettuate, a mezzo PEC, anche per il ricorrente presso

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