Corte Di Cassazione Penale Sez. V, 20 Febbraio 2018, N. 8207 (C.C. 22 Novembre 2017)

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giur giur
Arch. nuova proc. pen. 3/2018
LEGITTIMITÀ
3/2018 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
zione, non costituisce affatto una irragionevole espressio-
ne della discrezionalità legislativa (sez. VI, n. 42062 del 13
settembre 2017, Lissandrello, in motivazione), specie in un
sistema che ammette il gratuito patrocinio a spese dello
Stato (ex artt. 74 ss. del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).
Né può ritenersi che l’esclusione della legittimazione
dell’imputato a sottoscrivere personalmente il ricorso per
cassazione frapponga limitazioni del pieno esercizio del
diritto di impugnazione in materia cautelare, in quanto la
novellata disciplina dell’art. 613, comma 1, c.p.p. incide,
come si è visto, sul diritto alla autodifesa dell’imputato,
non già sulla titolarità del diritto al controllo di legittimità
della decisione di merito - che permane immutata - men-
tre il diritto di impugnazione può essere sempre esercita-
to - in tempi rapidi, ma ragionevolmente compatibili con
l’esercizio del diritto di difesa - mediante l’ausilio tecnico
di un difensore particolarmente qualif‌icato ed apposita-
mente legittimato.
10. In conclusione, la questione posta dall’ordinanza
di rimessione va risolta enunciando il seguente principio
di diritto: «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo
di provvedimento non può essere personalmente proposto
dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inam-
missibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della
Corte di cassazione».
11. Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato,
assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazio-
ne del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscrit-
to dall’imputato e da lui presentato in data 31 agosto 2017
ai Carabinieri che procedevano al controllo sull’osservan-
za delle prescrizioni relative alla misura cautelare degli
arresti domiciliari, dunque a seguito dell’entrata in vigore,
avvenuta il 3 agosto 2017, delle modif‌iche apportate dalla
legge n. 103 del 23 giugno 2017.
Nel caso in esame, inoltre, sebbene il provvedimento im-
pugnato sia stato adottato il 25 luglio 2017, e depositato nel-
la Cancelleria del Tribunale il 27 luglio 2017, ossia in epoca
anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 103 del
2017, esso risulta essere stato notif‌icato all’imputato in data
21 agosto 2017, nel pieno vigore della nuova normativa pro-
cessuale, con la conseguenza che l’esercizio del suo diritto di
impugnazione ai sensi dell’art. 311, comma 1, c.p.p., avrebbe
dovuto necessariamente essere conformato ad essa.
Ne discende la inammissibilità del ricorso ai sensi de-
gli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., in quanto
non sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale
della Corte di cassazione.
12. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
le conseguenziali statuizioni indicate nel dispositivo.
Non deve essere pronunciata, peraltro, la condanna
del ricorrente al versamento di una somma in favore della
Cassa delle ammende, avuto riguardo alle statuizioni con-
tenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 186 del
13 giugno 2000, e considerato che, per l’esistenza di un
contrasto giurisprudenziale insorto a seguito dell’entrata
in vigore di una legge di modif‌ica di risalenti disposizio-
ni normative, non sono ravvisabili ragioni di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 20 FEBBRAIO 2018, N. 8207
(C.C. 22 NOVEMBRE 2017)
PRES. LAPALORCIA – EST. ZAZA – P.M. MIGNOLO (CONF.) – RIC. X.
Prova penale y Sequestri y Sequestro probatorio y
Provvedimento y Impugnazione y Da parte del sog-
getto sottoposto ad indagine y Anche qualora non
sia il proprietario della cosa sequestrata y Legitti-
mità y Fattispecie in tema di sequestro di beni (par-
tita di scarpe) di proprietà non dell’indagato, ma di
una società.
. Nel caso di sequestro probatorio il soggetto sottoposto
a indagine ha comunque un interesse giuridicamente
apprezzabile all’impugnazione del provvedimento, pur
quando la cosa sequestrata non sia di sua proprietà ed
egli non abbia quindi titolo ad ottenerne l’eventuale
restituzione. (Nella specie, in applicazione di tale prin-
cipio, la Corte ha censurato la decisione del Tribunale
del riesame che aveva ritenuto inammissibile, per ca-
renza d’interesse, la richiesta di riesame di un prov-
vedimento di sequestro probatorio sull’assunto che le
cose sequestrate non erano di proprietà dell’indagato
ma di una società) . (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 259;
c.p.p., art. 324) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. IV, 17 febbraio 2006,
n. 6279, in questa Rivista 2007, 260. Si veda inoltre l’orientamento
formatosi successivamente che esclude la richiesta di riesame, per
carenza d’interesse, laddove il bene in sequestro sia stato restituito;
in tal senso Cass. pen., sez. VI, 20 luglio 2012, n. 29846, ivi 2014, 113.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. X. C. ricorre avverso l’ordinanza del 5 aprile 2017 con la
quale il Tribunale di (omissis) dichiarava inammissibile l’istan-
za di riesame proposta dal X avverso il decreto del Procuratore
della Repubblica in sede del 25 febbraio 2017, dispositivo della
perquisizione e del sequestro dei locali della (omissis) s.r.l.
Il provvedimento ablativo era adottato nel procedi-
mento a carico di X. Z. e M. C. per il delitto di cui all’art.
474 c.p., e portava al sequestro di 8.544 calzature in quan-
to riproduttive di modelli registrati Adidas, e pertanto cor-
po del reato di cui sopra. L’istanza di riesame era ritenuta
inammissibile in quanto proposta da X. quale indagato,
come tale privo di interesse ad impugnare il sequestro
di beni di proprietà della società X. C. C. e dei quali non
avrebbe titolo ad ottenere la restituzione, e comunque
presentata da difensori privi di procura speciale rilasciata
da X. quale legale rappresentante della società.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio moti-
vazionale sulla ritenuta carenza di interesse all’impugna-
zione, rilevando che X., oltre ad essere indagato, è legale
rappresentante della X. C. C. ed in quanto tale destinatario
del provvedimento di sequestro, ed osservando come in
tema di sequestro probatorio, quale è quello di cui si discu-
te, l’interesse a proporre la richiesta di riesame prescinda
dalla possibilità di ottenere la restituzione dei beni, secon-
do principi giurisprudenziali diversi da quelli relativi al
alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo il cui art.
6, n. 3, lett. c) prevede la possibilità di autodifesa - non
può attribuirsi il signif‌icato della necessarietà della difesa
personale in ogni stato e grado. In tale occasione il giudice
delle leggi ha affermato che “la Commissione stessa ha
avuto occasione di affermare che il diritto all’autodifesa
non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato interes-
sato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di
avvocati davanti ai tribunali e che nei giudizi dinanzi ai
Tribunali Superiori, nulla si oppone ad una diversa disci-
plina purché emanata allo scopo di assicurare una buona
amministrazione della giustizia”.
Il carattere “costituzionalmente imposto” del controllo
di legalità dell’operato dei giudici di merito mediante il ri-
corso in cassazione (Corte cost., sent. n. 395 del 13 luglio
2000) non preclude, tuttavia, la discrezionalità del legisla-
tore ordinario nella possibilità di conformare razionalmente
l’esercizio di tale garanzia e di rinvenire soluzioni, quali la
esclusione della legittimazione personale alla impugnazione
in sede di legittimità, volte a garantire un migliore funziona-
mento della Corte di cassazione ed un più agevole esercizio
delle funzioni di nomof‌ilachia alla stessa attribuite.
9.2. Analogo orientamento emerge dalla elaborazione
giurisprudenziale della Corte EDU, secondo cui la parteci-
pazione e la difesa personale dell’imputato, pur costituen-
do principi informatori del processo penale, consentono
una diversa graduazione a seconda della fase processuale.
Si è affermato, pertanto, che la CEDU, pur se riconosce
- nell’art. 6, par. 3, lett. c) - ad ogni imputato il diritto di
«difendersi personalmente o avere l’assistenza di un di-
fensore» non precisa le condizioni di esercizio di tale dirit-
to, lasciando agli Stati contraenti la scelta dei mezzi atti a
permettere al loro sistema giudiziario di garantirlo (Corte
EDU, sez. III, 27 aprile 2006, Sannino c. Italia § 48; Corte
EDU, sez. V, 21 settembre 1993, Kremzow c. Austria; Corte
EDU, 24 maggio 1991, § 52 Quaranta c. Svizzera, § 29).
La Corte EDU, pertanto, non ritiene, indefettibile il
diritto alla autodifesa, né, tanto meno, la presentazione
personale del ricorso innanzi alle giurisdizioni superiori,
atteso che tale garanzia ben può essere soddisfatta anche
mediante la previsione della sola difesa tecnica.
9.3. Nella medesima prospettiva si è mossa questa Corte,
che, intervenendo in tema di divieto dell’autodifesa anche
nei confronti di soggetto professionalmente abilitato all’eser-
cizio della stessa, ha in più occasioni ribadito che il sistema
processuale penale non consente l’autodifesa per una scelta
discrezionale di politica giudiziaria: scelta che, in quanto f‌i-
nalizzata a favorire l’effettività del diritto di difesa presidiato
dall’art. 24 Cost., non può certamente ritenersi priva di coe-
renza (sez. V, n. 32143 del 3 aprile 2013, Querci, Rv. 256085;
sez. l, n. 7786 del 29 gennaio 2008, Stara, Rv. 239237).
La ragione di tali affermazioni riposa sul convincimen-
to che l’esercizio del fondamentale diritto di difesa - per il
cui utile disimpegno in ambito penale non è suff‌iciente uno
standard minimo di cognizioni tecniche - non possa essere
aff‌idato all’imputato, neppure nel caso in cui questi rivesta
la qualità di avvocato, per evitare che lo svolgimento delle
delicate funzioni difensive possa essere in alcun modo
inquinato o condizionato dall’inevitabile coinvolgimento
emotivo. Né il divieto dell’autodifesa nel processo penale
si pone in contrasto con la previsione dell’art. 6 CEDU, in
quanto il diritto all’autodifesa non è assoluto, ma limitato
dal diritto dello Stato ad emanare disposizioni concernenti
la presenza di avvocati davanti ai tribunali allo scopo di
assicurare una buona amministrazione della giustizia.
Al riguardo, inoltre, questa Corte ha affermato che, nel
sistema del diritto processuale penale italiano, il legislatore
ha delineato un modello di esercizio del diritto di difesa (e,
conseguentemente, anche del diritto alla impugnazione)
differenziato in relazione alle varie fasi e tipologie di pro-
cesso (sez. un., n. 31461 del 27 giugno 2006, Passamani, non
mass.; sez. II, n. 40715 del 16 luglio 2013, Stara, Rv. 257072).
Alla richiamata esigenza di modulazione del diritto di
difesa si ricollega l’affermazione del principio secondo cui
«in tema di ricorso per cassazione è sempre necessaria la
rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato, an-
che se ricorrente è un avvocato cassazionista, dovendosi
escludere l’autodifesa tecnica e la difesa personale dell’in-
teressato» (sez. II, n. 2724 del 18 gennaio 2013, Cappa,
Rv. 255083). E il principio della rappresentanza tecnica
è pienamente compatibile con il diritto di ogni accusato
di difendersi da sè, così come riconosciuto dall’art. 6, par.
2, lett. c), CEDU, poiché tale norma convenzionale im-
plica, solo nel giudizio di merito sull’accusa e non anche
nel giudizio di legittimità, l’obbligo di assicurare il diritto
dell’accusato di contribuire con il difensore tecnico alla
ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle relative
conseguenze giuridiche.
La stessa partecipazione personale dell’imputato deve
considerarsi un diritto costituzionalmente tutelato solo in
quei procedimenti in cui viene trattato il merito dell’accu-
sa penale, mentre in altri modelli procedimentali il diritto
di difesa e quello al contraddittorio ben possono essere
garantiti attraverso la rappresentanza dei difensori (sez.
VI, n. 22113 del 6 maggio 2013, Berlusconi, Rv. 255374).
L’istituzione dell’albo speciale, con riserva ai soli iscritti
della facoltà di difendere davanti alle giurisdizioni superio-
ri, trova una sua oggettiva giustif‌icazione proprio nell’esi-
genza di assicurare un alto livello di professionalità, adegua-
to all’importanza e alle diff‌icoltà del giudizio di legittimità
(sez. I, n. 1650 del 14 marzo 1996, Cappellazzo, Rv. 204598).
9.4. L’effettività del diritto di difesa, quindi, non richie-
de necessariamente che le medesime modalità di esercizio
e le correlative facoltà siano uniformemente assicurate in
ogni grado del giudizio, poiché tale diritto può conformarsi
secondo schemi normativi diversi a seconda delle carat-
teristiche proprie della fase di giudizio nella quale deve
essere esercitato.
Ne discende che al legislatore va riconosciuta ampia
discrezionalità nel graduare diversamente le forme e le
modalità mediante le quali la difesa tecnica e personale
viene garantita all’imputato.
La previsione dell’art. 613, comma 1, c.p.p., proprio in
ragione delle approfondite conoscenze giuridiche e dell’e-
levato livello di qualif‌icazione professionale che postula
l’esercizio del diritto di difesa innanzi alla Corte di cassa-

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