Corte Di Cassazione Penale Sez. Vi, 27 Febbraio 2018, N. 9041 (C.C. 31 Gennaio 2018)
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Arch. nuova proc. pen. 3/2018
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 27 FEBBRAIO 2018, N. 9041
(C.C. 31 GENNAIO 2018)
PRES. PETRUZZELLIS – EST. TRONCI – P.M. DE MASELLIS (DIFF.) – RIC. G.
Whistleblowing y Disciplina y Denuncia anonima y
Configurabilità y Esclusione.
. Non è qualificabile come denuncia anonima, soggetta,
come tale, al divieto di utilizzazione di cui all’art. 333,
ultimo comma, c.p.p., la segnalazione che il pubblico
dipendente faccia all’autorità anticorruzione, ai sensi
dell’art. 54 bis del D.L.vo n. 165/2001, di comportamenti
illeciti da lui rilevati nell’ambito dell’amministrazione
di appartenenza (c.d. “whistleblowing”), prevedendo
tale norma soltanto il riserbo sull’identità del segna-
lante nell’eventuale procedimento disciplinare a carico
dell’incolpato, salvo che la sua conoscenza sia assolu-
tamente indispensabile per la difesa di quest’ultimo,
con esclusione, quindi, dell’anonimato nell’ambito del
procedimento penale, in cui, come puntualizzato nella
nuova formulazione del citato art. 54 bis introdotta dal-
l’art. 1 della legge 30 novembre 2017 n. 179, il segreto
sull’identità del segnalante opera soltanto “nei modi e
nei limiti previsti dall’art. 329 del codice di procedura
zo 2001, n. 165, art. 54 bis; l. 30 novembre 2017, n. 179,
art. 1) (1)
(1) Interessante pronuncia, che si esprime in merito all’istituto del
whistleblowing, recentemente introdotto nel nostro ordinamento.
Sulle conseguenze che possono scaturire da una denuncia anonima
si vedano Cass. pen., sez. VI, 4 agosto 2016, n. 34450, in questa Rivista
2018, 78; Cass. pen., sez. V, 30 gennaio 2009, n. 4329, in www.latribu-
naplus.it e Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2008, n. 25932, in questa
Rivista 2008, 547.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I difensori di fiducia di R.G., con un unico atto a firma
congiunta, impugnano per cassazione l’ordinanza indicata
in epigrafe, con cui il Tribunale di (omissis), adito ai sen-
si dell’art. 309 del codice di rito, ha sostituito la misura
della custodia cautelare in carcere, in origine disposta dal
G.i.p. del Tribunale di (omissis) nei confronti del loro as-
sistito, con quella degli arresti domiciliari (con divieto di
comunicazione con persone diverse da quelle conviventi
o che lo assistono), così confermando la sussistenza di un
quadro di gravità indiziaria a carico del prevenuto, inda-
gato in relazione ai reati di truffa aggravata - capo 32), di
falso ideologico, ex artt. 479 e 491 bis c.p. - capo 36 ter)
- ed a una pluralità di episodi di corruzione per atto con-
trario ai doveri d’ufficio - capi 34), 35), 36) e 38) - tutti
incentrati sulla prassi esistente, in tesi d’accusa, in seno
all’Agenzia del Territorio di (omissis), ove il detto G. pre-
stava la sua attività quale “addetto al servizio di ispezioni
e certificazioni ipotecarie del reparto servizi di pubblicità
immobiliare” di (omissis), per cui in detto reparto taluni
dipendenti infedeli - fra i quali, appunto, il prevenuto –
“effettuavano visure telematiche o manuali o di consul-
tazioni dei volumi dell’Ufficio, intascando personalmente
del denaro e consentendo agli utenti di non corrispondere
i diritti dovuti” (con conseguente danno in capo alla P.A.),
principalmente sulla scorta di accessi fatti figurare come
eseguiti d’ufficio o “esenti”, in assenza dei prescritti requi-
siti di legge e perciò falsamente.
2. Formula la difesa un unico ed articolato motivo di
doglianza, per violazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p., in
relazione alla mancata considerazione, ad opera del Tri-
bunale distrettuale, di una serie di elementi formalizzati
dalla difesa con apposita memoria scritta, tale per cui la
motivazione dell’ordinanza impugnata risulterebbe “illogi-
ca e contraddittoria secondo alcuni aspetti, mancante del
tutto in altri”. Aspetti che - ciascuno oggetto di successiva
e singola disamina - vengono declinati come di seguito in-
dicato.
2.1 Inutilizzabilità delle intercettazioni disposte con
decreto di convalida del G.i.p. del Tribunale di (omissis)
in data 7 novembre 2015, avuto riguardo non solo al requi-
sito della gravità indiziaria, ma anche a quello dell’asso-
luta indispensabilità di tale mezzo di ricerca della prova.
Si assume a tale riguardo, in primo luogo, la carenza di
detto ultimo requisito, quale chiaramente risultante dalle
indicazioni provenienti dal funzionario firmatario della
comunicazione della Direzione Centrale Audit e Sicurez-
za dell’Agenzia delle Entrate da cui ha preso le mosse il
presente procedimento, esplicito nell’indicare “la strada
investigativa nel semplice riscontro documentale, da in-
crociare con il dato informatico”, non avendo nessun rilie-
vo il riferimento, contenuto nell’originario decreto ad un
incontro con tali V. e S., da ricondursi ad un mero refuso
(mentre, ove si trattasse di un errore concettuale, scatu-
rito dalla “commistione di notizie provenienti da fonti (o
processi) diversi”, esso condurrebbe ad inficiare “l’intero
procedimento valutativo”).
Quanto, poi, alla problematica inerente ai gravi indizi
di colpevolezza, rileva il ricorrente che gli stessi accerta-
menti documentali suggeriti dal funzionario summenzio-
nato sono sintomatici della insussistenza del requisito in
questione, anche alla luce del ben maggiore rilievo dallo
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