Corte Di Cassazione Penale Sez. Iii, 9 Febbraio 2018, N. 6221 (Ud. 23 Gennaio 2018)

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giur giur
Arch. nuova proc. pen. 3/2018
CONTRASTI
3/2018 Arch. nuova proc. pen.
CONTRASTI
nale ha irrogato all’imputato la pena congiunta (arresto
ed ammenda), anziché la sola pena pecuniaria (o la sola
pena detentiva), in relazione alla fattispecie penale di cui
all’art. 256, D.L.vo n. 152 del 2006, che, con riferimento
all’ipotesi di gestione non autorizzata di rif‌iuti “non” peri-
colosi (contestata nel caso in esame), prevede al comma
primo, lett. a), la pena alternativa dell’arresto o dell’am-
menda (precisamente, la “pena dell’arresto da tre mesi
a un anno” o “l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro”).
Trova, dunque, applicazione il principio - cui questo Colle-
gio ritiene di dover dare continuità in quanto maggioren-
te aderente alla ratio sottesa alla previsione dell’art. 609,
c.p.p.) secondo cui la illegalità della pena, dipendente da
una statuizione “ab origine” contraria all’assetto normati-
vo vigente al momento consumativo del reato, è rilevabile
d’uff‌icio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui
il ricorso è inammissibile (sez. V, n. 46122 del 13 giugno
2014 - dep. 7 novembre 2014, Oguekemma, Rv. 262108; in
senso contrario, da ultimo: sez. II, n. 44667 dell’ 8 luglio
2013 - dep. 6 novembre 2013, Aversano e altri, Rv. 257612).
Deve, infatti, condividersi l’osservazione contenuta nel-
la citata sentenza Oguekemma secondo cui il principio
della funzione rieducativa della pena, imposta dall’art. 27,
comma 3, è fra quelli che, di recente, ed in ossequio alla
evoluzione interpretativa determinata dai principi della
Cedu, le Sezioni Unite di questa Corte hanno riconosciu-
to essere in opposizione all’esecuzione di una sanzione
penale rivelatasi, pure successivamente al giudicato, con-
venzionalmente e costituzionalmente illegittima (sez. un.,
sentenza n. 18821 del 24 ottobre 2013 - dep. 7 maggio 2014,
Rv. 258651). Non vi è motivo, dunque, a maggior ragione,
per escludere che la illegalità della pena inf‌litta, dipen-
dente da una statuizione ab origine contraria all’assetto
normativo vigente al momento di consumazione del reato,
possa e debba essere rilevata, prima della formazione del
giudicato ed a prescindere dalla articolazione di un cor-
rispondente motivo di impugnazione, pure in presenza di
un ricorso caratterizzato da inammissibilità, nella specie,
non originaria.
7. Alla stregua delle considerazioni che precedono il
ricorso deve essere, dunque, accolto e l’impugnata sen-
tenza deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione
della Corte d’appello di (omissis), limitatamente al trat-
tamento sanzionatorio, al f‌ine di valutare se il fatto, in re-
lazione agli elementi di cui all’art. 133 c.p., sia meritevole
dell’applicazione della sanzione detentiva o solo di quella
pecuniaria (ciò che la Corte territoriale avrebbe, del resto,
potuto fare ex off‌icio, anche in mancanza di uno specif‌ico
motivo di gravame, avendo il dovere, in forza del principio
costituzionale di legalità della sanzione, di modif‌icare la
sentenza che abbia inf‌litto una pena illegale sfavorevole
al reo; v., ad esempio, con riferimento al potere di modi-
f‌icare la sentenza che abbia inf‌litto una pena illegale per
eccesso in ordine alla sua quantità: sez. I, n. 8405 del 21
gennaio 2009 - dep. 25 febbraio 2009, P.G. in proc. Porreca,
Rv. 242973).
Consegue, peraltro, l’irrevocabilità della sentenza
quanto all’affermazione di responsabilità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 6 FEBBRAIO 2018, N. 5442
(UD. 6 DICEMBRE 2017)
PRES. ANDREAZZA – EST. REYNAUD – P.M. GAETA (DIFF.) – RIC. P.M. IN PROC. M.
Giudizio per decreto y Decreto di condanna y Ri-
chiesta y Poteri del Gip y Individuazione y Rigetto
della richiesta y Restituzione degli atti al P.M. ex
art. 459, comma 3 c.p.p. y Per applicabilità della
causa di non punibilità ex art. 131 c.p. y Provvedi-
mento abnorme y Conf‌igurabilità y Esclusione.
. Non è qualif‌icabile come abnorme, ed è pertanto insu-
scettibile di impugnazione mediante ricorso per cassa-
zione (in assenza di altro specif‌ico mezzo di gravame),
il provvedimento con il quale il giudice per le indagini
preliminari, a fronte di richiesta di decreto penale, di-
sponga, ai sensi dell’art. 459, comma 3, c.p.p., la resti-
tuzione degli atti al pubblico ministero ritenendo che
possa trovare applicazione la causa di non punibilità
prevista dall’art. 131 bis c.p. (particolare tenuità del
fatto). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 131; c.p.p., art. 459)
(1)
(1) La questione è controversa. Nello stesso senso della massima in
commento, ritenendo applicabile la causa di non punibilità prevista
dall’art. 131-bis c.p., si veda Cass. pen., sez. IV, 11 marzo 2016, n. 10209,
in www.latribunaplus.it.Seguono il medesimo orientamento anche
Cass. pen., sez. IV, 16 novembre 2010, n. 40513, in questa Rivista 2012,
222 e Cass. pen., sez. IV, 27 gennaio 2006, n. 3417, ivi 2007, 124. In
senso difforme, come evidenziato in parte motiva, una parte della giu-
risprudenza ha ritenuto che l’unico caso di abnormità della decisione
di rigetto della richiesta di emissione del decreto penale di condanna
sia quello fondato su mere ragioni di opportunità; si vedano in tal senso
Cass. pen., sez. VI, 8 giugno 2016, n. 23829, in www.latribunaplus.it e
Cass. pen., sez. VI, 18 settembre 2014, n. 38370, in questa Rivista 2016,
305. Sulla def‌inizione di provvedimento abnorme si veda Cass. pen.,
sez. un., 26 gennaio 2000, n. 26, in questa Rivista 2000, 149.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con provvedimento del 18 maggio 2017, il Tribunale di
(omissis) ha rigettato la richiesta avanzata dalla locale Pro-
cura della Repubblica di emissione di decreto penale di con-
danna nei confronti di R. M. in ordine al reato di cui all’art.
44, comma 1, lett. b), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per aver
eseguito, in assenza di permesso di costruire, una casetta
in legno ad uso ricovero attrezzi, con copertura a due falde,
superf‌icie di 1,8 mq. e altezza variabile tra m. 1,8 e m. 2,15.
Ritenuto che nel caso di specie - considerata la modalità
della condotta, l’esiguità del danno, l’avvenuta spontanea
demolizione del manufatto, l’incensuratezza dell’imputato
- ricorressero i presupposti per l’applicazione della causa
di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. e che tuttavia
non potesse adottarsi sentenza di proscioglimento per tale
causa ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (trattandosi peraltro di
pronuncia che prevede l’instaurazione del contraddittorio e
comporta l’emissione di un provvedimento non pienamente
liberatorio, con effetti pregiudizievoli quale l’iscrizione nel
casellario giudiziale), il Tribunale respingeva la richiesta e
disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero.
che Z. possedesse ulteriori beni immobili aggredibili. Ma
tale ultimo prof‌ilo, in realtà, appare tutt’altro che indif-
ferente in un’ottica di corretta esegesi della norma, non
potendo, come già affermato da questa Corte con riferi-
mento sempre al reato di cui all’art. 11 cit., l’accertamento
della sussistenza del requisito, questa volta, di idoneità
dell’atto, prescindere da una valutazione dell’intero pa-
trimonio del contribuente da rapportare al debito insorto,
ben suscettibile di essere ugualmente garantito. Il rischio
che la pretesa creditoria non trovi capienza nel patrimo-
nio del debitore presuppone che la diminuzione causata
dall’atto realizzato comporti una riduzione signif‌icativa
delle garanzia, da valutare sia in relazione al credito sia in
relazione al patrimonio del contribuente (sez. III, n. 13233
del 24 febbraio 2016, Pass, Rv. 266771).
Dal canto suo, la sentenza di primo grado appare avere
valorizzato una condotta (quella dell’avere l’imputato ras-
sicurato le parti civili di volere pagare, successivamente
però procedendo agli atti di dismissione), ritenuta tutta-
via non idonea dalla Corte territoriale ad integrare il reato
di truffa di cui al capo b) sul presupposto (logicamente
valorizzabile anche con riguardo al reato di cui all’art. 388
c.p.) che sarebbe mancata la prova certa che Z., f‌in dal
momento dell’assunzione dell’impegno a non vendere i
beni immobili e ad offrire la somma di un milione di euro
per chiudere tutte le vertenze, intendesse porre in essere
un raggiro per trarre in errore le controparti e procurarsi
in tal modo un ingiusto prof‌itto.
In def‌initiva, la sentenza impugnata non risulta essersi
attenuta ai criteri esegetici sopra puntualizzati, fornendo
una motivazione “apparente” della natura fraudolenta de-
gli atti.
Sicché, attesa la mancanza dei requisiti in presenza dei
quali gli atti possono essere def‌initi penalmente illeciti a
fronte della sola consentita lettura della norma nei termi-
ni di cui sopra, e atteso che nessun altro elemento o circo-
stanza meritevole di ulteriori approfondimenti istruttori o
valutativi emerge dalle sentenze di merito, deve disporsi,
“non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto”, a
norma dell’art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p. nel testo modi-
f‌icato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, immediatamente
applicabile in virtù del principio tempus regit actum, l’an-
nullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè
il fatto non sussiste. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 9 FEBBRAIO 2018, N. 6221
(UD. 23 GENNAIO 2018)
PRES. ANDREAZZA – EST. SCARCELLA – P.M. PRATOLA (DIFF.) – RIC. G.
Cassazione penale y Poteri della Cassazione y Vio-
lazione del principio di legalità della pena y Rileva-
bilità d’uff‌icio y Presupposti e condizioni.
. L’illegalità della pena, in linea con la “ratio” sottesa
al disposto di cui all’art. 609 c.p.p., siccome dipenden-
te da una statuizione “ab origine” contraria all’assetto
normativo vigente al momento consumativo del reato,
è rilevabile d’uff‌icio nel giudizio di cassazione, pur
quando il ricorso sia inammissibile. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 129; c.p.p., art. 606; c.p.p., art. 609; c.p.p.,
art. 612) (1)
(1) La questione è allo stato ancora controversa. In senso conforme
alla pronuncia de qua, si veda Cass. pen., sez. V, 7 novembre 2014,
n. 46122, in www.latribunaplus.it.In senso contrario, in quanto am-
mette la rilevabilità d’uff‌icio della violazione del principio di legalità
anche nel giudizio di cassazione, ma solo a condizione che il ricorso
non sia inammissibile e che l’esame della questione non comporti
accertamenti incompatibili con il giudizio di legittimità, si veda Cass.
pen., sez. II, 6 novembre 2013, n. 44667, in questa Rivista 2015, 392.
Cfr. sull’argomento Cass. pen., sez. I, 25 febbraio 2009, n. 8405, ivi
2010, 219.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 29 marzo 2017, depositata in data
6 aprile 2017, la Corte d’appello di (omissis) confermava
la sentenza emessa in data 17 maggio 2016 dal Tribunale
di (omissis), appellata dal G., che lo aveva condannato
alla pena di 3 mesi di arresto ed € 2600 di ammenda, in
quanto riconosciuto colpevole del reato di gestione non
autorizzata di rif‌iuti non pericolosi, costituiti da kg. 350
di cavi di rame, in relazione a fatto contestato come com-
messo secondo le modalità esecutive e spazio - temporali
meglio descritte nel capo di imputazione, in data 19 feb-
braio 2013.
2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazio-
ne l’imputato personalmente, prospettando un unico mo-
tivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari
per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.
2.1. Deduce, con tale motivo, il vizio di cui all’art. 606,
lett. b) ed e), c.p.p., per violazione degli artt. 62 bis e 132,
c.p., e correlato triplice vizio di mancanza, contradditto-
rietà e manifesta illogicità della motivazione.
In sintesi, sostiene il ricorrente, che la Corte d’appello
non avrebbe considerato che il suo nucleo familiare è com-
posto da otto persone e che, quindi, il fatto commesso era
necessitato dall’esigenza di racimolare del denaro; non si
sarebbero tenuti in considerazione né la giovane età né
la condotta contemporanea o susseguente al reato; non
avendo i giudici motivato in ordine alle ragioni del manca-
to riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,
sarebbe stato violato l’art. 132 c.p., con conseguente inte-
grazione del vizio motivazionale evocato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso, pur essendo inammissibile, non preclude
a questa Corte di rilevare d’uff‌icio l’illegalità della pena
inf‌litta, con conseguente necessità di disporre l’annulla-
mento con rinvio della sentenza impugnata. (omissis)
6. Tuttavia, reputa il Collegio di dover rilevare, d’uff‌icio
- in ciò condividendo l’ordinanza con cui la settima sezione
penale di questa Corte ha disposto l’assegnazione a questa
Sezione del ricorso, per la trattazione in pubblica udienza
- a norma dell’art. 609, comma secondo, c.p.p. la violazione
del principio della legalità della pena, in quanto il tribu-

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