Corte Di Cassazione Penale Sez. I, 30 Novembre 2017, N. 54079 (Ud. 14 Giugno 2017)

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giur
2/2018 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
credibili. Tale stato, in assenza di emergenze indicative
della sua eventuale modif‌ica è incompatibile con la assun-
zione della testimonianza in qualunque fase processuale
e, dunque, anche nel giudizio di appello.
Pertanto: l’acquisizione in primo grado delle testimo-
nianze cartolari all’esito dell’incidente previsto dall’art.
500 comma 4 c.p.p. non implica in grado di appello alcun
obbligo di rinnovazione dibattimentale, essendo la matri-
ce della cartolarizzazione individuabile nella subornazio-
ne, ovvero in una condizione del testimone incompatibile
con l’assunzione diretta della prova dichiarativa (ritenuta
necessaria dalle Sezioni Unite nelle sentenze Dasgupta
e Patalano, ed oggi introdotta nel codice con la riforma
dell’art. 603 c.p.p. conseguente all’entrata in vigore della
2.8. Nel caso di specie le prove dichiarative alla base
sia della assoluzione che del suo ribaltamento sono state
acquisite nella dimensione cartolare all’esito dell’inciden-
te ex art. 500 comma 4 c.p.p. Inoltre: nessuna modif‌ica
dello stato di subornazione emerge dall’esame delle sen-
tenze che concorrono alla def‌inizione dell’accertamento
di responsabilità del X; né tale modif‌ica risulta segnalata
dal ricorrente. Non si rinviene, pertanto, alcun vizio della
progressione processuale, dato che, in coerenza con le li-
nee ermeneutiche sopra indicate, la Corte territoriale non
procedeva legittimamente alla rinnovazione delle prove
dichiarative. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 30 NOVEMBRE 2017, N. 54079
(UD. 14 GIUGNO 2017)
PRES. CORTESE – EST. MAGI – P.M. ZACCO (DIFF.) – RIC. GRAVINA
Difesa e difensori y Di f‌iducia y Nomina y Forma
y Soggetto regolarmente esercente la professione
legale y Che non possa esibire valido atto di nomina
y Che presenti istanza di rinvio di un procedimento
per conto dell’imputato y Accoglimento dell’istanza
y Conf‌igurabilità y Esclusione.
. Correttamente viene disattesa l’istanza di rinvio di
un procedimento avanzata a nome dell’imputato da
un soggetto che, pur regolarmente esercente la pro-
fessione legale, non sia in grado di esibire un valido
atto di nomina e la cui pretesa legittimazione si basi
unicamente sulla mera asserzione della sua esistenza.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 96) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento, in quanto
individuano in un atto formale la nomina del difensore di f‌iducia,
Cass. pen., sez. V, 1° febbraio 2017, n. 4874, in www.latribunaplus.
it e Cass. pen., sez. V, 9 giugno 2016, n. 24053, in questa Rivista 2017,
657. In senso difforme si veda invece Cass. pen., sez. IV, 18 giugno
1999, in www.latribunaplus.it, nel senso che la previsione di forme
tipiche di atti di nomina previste dalla legge, non esclude il ricorso a
“fatti concludenti” da cui desumere con un certo grado di certezza la
volontà dell’indagato di investire un determinato professionista del
mandato f‌iduciario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza emessa in data 2 luglio 2015 la Corte
di appello di Catania ha confermato la decisione emessa
in primo grado dal Tribunale di Ragusa nei confronti di
Gravina Biagio. Con tali conformi decisioni di merito è
stata affermata la penale responsabilità di Gravina Bia-
gio in relazione al reato di cui all’art. 9 comma 2 legge n.
1423 del ‘56 per violazioni delle prescrizioni correlate alla
sottoposizione alla sorveglianza speciale con obbligo di
soggiorno (fatti del 22, 23 e 28 febbraio 2008). L’imputato
è stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro
di reclusione (riunite le violazioni dal vincolo della con-
tinuazione).
1.1 La Corte di secondo grado, in particolare: - esamina
una questione in rito, in tema di validità della trattazio-
ne dell’udienza del giorno 29 settembre 2010. In tale data
l’avv. Occhipinti, prospettandosi quale difensore di f‌iducia,
aveva chiesto rinvio per legittimo impedimento; Il Tribu-
nale aveva disatteso l’istanza non risultando in atti alcuna
nomina f‌iduciaria. La Corte di Appello ritiene immune da
vizi la decisione atteso che l’assenza - pacif‌ica - di nomina
f‌iduciaria da parte del soggetto qualif‌icatosi come difen-
sore consentiva la trattazione dell’udienza, senza necessi-
tà di alcun “rinvio chiarif‌icatore”; - quanto alla doglianza
in tema di trattamento sanzionatorio, la Corte di Appello
ritiene del tutto congrua la pena inf‌litta in primo grado,
sia in riferimento alla entità della pena-base (il minimo
edittale) che in rapporto alla quantif‌icazione di incidenza
dei reati-satellite (mesi quattro, per due ulteriori viola-
zioni) tenendosi conto della oggettiva gravità della con-
dotta e del negativo giudizio sulla personalità (si compie
riferimento ai gravi e plurimi pregiudizi a carico, anche
specif‌ici).
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas-
sazione - a mezzo del difensore Gravina Biagio, articolan-
do distinti motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento
e nullità della sentenza per violazione dei diritti di assi-
stenza difensiva. Il motivo è incentrato sul diniego del
rinvio della udienza conclusiva del giudizio di primo gra-
do. Si afferma in particolare che a fronte di una precisa
indicazione, da parte del professionista, degli estremi del
procedimento penale in corso, il Tribunale avrebbe dovu-
to - pur in assenza di nomina formale - adottare un rinvio
precauzionale allo scopo di consentire il deposito dell’atto
di nomina, essendo l’impedimento a comparire ben do-
cumentato. La nomina, solo indicata come esistente, ben
poteva essere ratif‌icata (Si cita, su tale aspetto, un arresto
di questa Corte) in un secondo momento (come effettiva-
mente avvenuto), il che imponeva di prendere in consi-
derazione l’impedimento dedotto prima di provvedere alla
trattazione con nomina di un difensore d’uff‌icio. (Omissis)
3. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per le
ragioni che seguono.
3.1 L’esame del primo motivo di ricorso rende necessa-
ria una verif‌ica preliminare in punto di validità - in sede
processuale - di un intervento, teso ad ottenere il rinvio
dell’udienza, da parte di un soggetto avente le caratte-

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