Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 11 Dicembre 2017, N. 55068 (Ud. 26 Settembre 2017)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 2/2018
LEGITTIMITÀ
rinnovazione dell’atto nullo, provvederà, in diversa com-
posizione personale, a celebrare nuovamente il giudizio
di gravame introdotto con la impugnazione della sentenza
emessa dal Tribunale di Bologna in data 30 settembre 2013
a carico del Costa.
L’accoglimento della questione di carattere prelimina-
re preclude l’esame del secondo motivo di ricorso nonché
di quello formulato in sede di motivi aggiunti. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 11 DICEMBRE 2017, N. 55068
(UD. 26 SETTEMBRE 2017)
PRES. CAMMINO – EST. RECCHIONE – P.M. CASELLA (CONF.) – RIC. X
Appello penale y Cognizione del giudice di appello
y Reformatio in peius y Riforma della sentenza di
assoluzione y Rinnovazione dell’istruzione y Assun-
zione diretta dei testimoni y Le cui dichiarazioni
cartolari siano già state acquisite in primo grado
ai sensi dell’art. 500 c.p.p. y Necessità y Esclusione.
. Nel caso di ribaltamento in appello, su gravame del
pubblico ministero, della pronuncia assolutoria adotta-
ta dal giudice di primo grado, ferma restando la neces-
sità di un a motivazione c.d. “rafforzata”, è comunque
da escludere che sussista la necessità di procedere
all’assunzione diretta dei testimoni le cui dichiarazioni
cartolari sia stato acquisite in primo grado ai sensi del-
l’art. 500, comma 4, c.p.p. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art.
500; c.p.p., art. 533; c.p.p., art. 605; c.p.p., art. 606) (1)
(1) Sul punto, si è espressa la Suprema Corte, con pronuncia Cass.
pen., sez. un., 14 aprile 2017, n. 18620, in Riv. pen. 2017, 867, trac-
ciando il solco nel senso della pronuncia in commento. Si veda
inoltre Cass. pen., sez. un., 6 luglio 2016, n. 27620, in questa Rivi-
sta 2017, 653, che ritiene necessaria la rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale, attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso di-
chiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive, ai f‌ini del giu-
dizio assolutorio di primo grado che si intende riformare. Alla base
del nuovo orientamento esposto in massima, si veda Cass. pen., sez.
II, 27 maggio 2016, n. 22440, in www.latribunaplus.it che inquadra
gli elementi per i quali si possa sostenere che il testimone sia stato
sottoposto a violenza o minaccia e da cui ne discende l’impossibilità
di apportare al processo contenuti credibili. Sull’argomento e sulla
necessità che la sentenza di appello, che riforma integralmente la
sentenza assolutoria di primo grado, debba necessariamente dimo-
strare puntualmente i contenuti della nuova decisione, si veda Cass.
pen., sez. V, 11 novembre 2008, n. 42033, in questa Rivista 2010, 122.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Napoli, sezione per minorenni,
in riforma della sentenza del Tribunale, riteneva l’imputa-
to colpevole sia per i reati di lesioni e detenzione e porto
d’arma in relazione ai quali era stato condannato in primo
grado, che per il reato di estorsione, per il quale invece vi
era stata assoluzione; veniva inf‌litta la pena complessiva
di anni quattro di reclusione ed euro 3500 di multa.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassa-
zione l’imputato che deduceva: (Omissis)
2.2. vizio di legge e di motivazione: la sentenza impu-
gnata aveva ribaltato il giudizio assolutorio di primo grado
senza rinnovare il dibattimento attraverso l’assunzione
delle prove dichiarative (tra le quali quella relativa alla
testimonianza della persona offesa) acquisite al fascico-
lo del dibattimento ai sensi dell’art. 500 comma 4 c.p.p.;
(Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis)
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
2.1. Il ricorrente deduce il difetto di rinnovazione
delle prove dichiarative acquisite in primo grado sulla
base dell’art. 500 comma 4 c.p.p.: la mancata acquisizio-
ne non rispetterebbe le garanzie previste dall’art. 6 della
Convenzione Edu e non sarebbe coerente con le linee
ermeneutiche tracciate dalle Sezioni unite in materia di
obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in caso di
ribaltamento in appello della sentenza assolutoria (Cass.
sez. un., n. 27620 del 28 aprile 2016 - dep. 6 luglio 2016, Da-
sgupta, Rv. 267486; Cass. sez. un., n. 18620 del 19 gennaio
2017 - dep. 14 aprile 2017, Patalano, Rv. 269786).
2.2. In materia di ribaltamento della sentenza assoluto-
ria il collegio ricorda che il primo onere che incombe sul
giudice di secondo grado è quello di fornire una motivazio-
ne “rafforzata” che si confronto con gli argomenti utiliz-
zati dal primo giudice per giustif‌icare l’assoluzione. Tale
onere è generale ed è attivo anche nei casi in cui il com-
pendio probatorio non abbia una struttura dichiarativa ma
si fondi su altre prove (prova scientif‌ica, intercettazioni,
perquisizioni, sequestri etc.). Sul punto la Cassazione ha
affermato, con giurisprudenza che il collegio condivide,
che “nella sentenza di condanna che ribalta la decisione
assolutoria di primo grado devono essere confutate in via
specif‌ica tutte le ragioni poste a sostegno della decisione
assolutoria di primo grado, “dimostrando puntualmente
l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomen-
ti più rilevanti ivi contenuti”, questo perchè la motivazio-
ne, sovrapponendosi a quella della sentenza riformata,
deve dare compiuta ragione delle scelte operate e “della
maggiore considerazione accordata ad elementi di prova
diversi o diversamente valutati” (cfr., per tutte, Cass. sez.
V, n. 42033 del 17 ottobre 2008, dep. 11 novembre 2008,
Pappalardo, Rv. 242330, Cass. sez. un, n. 33748 del 12 lu-
glio 2005 - dep. 20 settembre 2005, Mannino, Rv. 231674).
2.3. Le Sezioni Unite hanno interpretato tale onere di
fornire una motivazione rafforzata, affermando che esso
implica anche la necessità di consolidare il compendio
probatorio disponibile attraverso la rinnovazione delle au-
dizioni testimoniali (Cass. sez. un, n. 27620 del 28 aprile
2016 - dep. 6 luglio 2016, Dasgupta, Rv. 267486; Cass. sez.
un. n. 18620 del 19 gennaio 2017 - dep. 14 aprile 2017, Pa-
talano, Rv. 269786). Tale approdo ermeneutico è fondato
sulla valorizzazione della regola di valutazione contenu-
ta nell’art. 533 c.p.p. che richiede che la condanna sia
pronunciata solo nei casi in cui non vi sia alcun dubbio
ragionevole in ordine alla responsabilità. Secondo le Se-
zioni Unite nel «quadro ricostruttivo dei valori sottesi al

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