Corte Di Cassazione Penale Sez. Iii, 21 Dicembre 2017, N. 57105 (Ud. 12 Aprile 2017)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 2/2018
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 21 DICEMBRE 2017, N. 57105
(UD. 12 APRILE 2017)
PRES. SAVANI – EST. GENTILI – P.M. CUOMO (DIFF.) – RIC. COSTA
Notif‌icazioni in materia penale y All’imputato
non detenuto y Del decreto di citazione a giudizio y
Mediante posta elettronica certif‌icata y Allo studio
del difensore di f‌iducia che abbia dichiarato la pro-
pria indisponibilità ad accettare notif‌iche y Conse-
guenze y Nullità.
. È causa di nullità la notif‌ica del decreto di citazione
a giudizio dell’imputato effettuata mediante posta elet-
tronica certif‌icata allo studio del difensore di f‌iducia,
quando quest’ultimo abbia tempestivamente dichiara-
to la propria indisponibilità ad accettare notif‌iche ai
sensi dell’art. 157, comma 8 bis, c.p.p., non potendo,
nell’ipotesi data, neppure trovare applicazione il prin-
cipio giurisprudenziale secondo cui detta indisponi-
bilità deve intendersi implicitamente revocata ove il
difensore abbia comunque accettato di ricevere l’atto
destinato al suo assistito, dal momento che la modalità
di trasmissione dell’atto a mezzo di posta elettronica
non consente al destinatario di manifestare formal-
mente l’eventuale volontà di rif‌iutarne la ricezione.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 157) (1)
(1) Cfr. sull’argomento Cass. pen., sez. VI, 21 luglio 2016, n. 31569,
in wwwlatribunaplus.it e Cass.pen., sez. III, 11 settembre 2013, n.
37264, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19 maggio 2016 la Corte di appello di
Bologna ha confermato la precedente decisione, assunta
in data 30 settembre 2013, con la quale il Tribunale di Bo-
logna, in composizione monocratica, aveva dichiarato la
penale responsabilità di Costa Stefano in ordine al reato di
cui all’art. 10-ter del D.L.vo n. 74 del 2000 per avere, nella
sua qualità di legale rappresentante del Consorzio SATAB,
omesso di versare, entro il termine di legge, l’imposta sul
valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione da lui
stesso presentata, quanto all’anno di imposta 2009, per un
ammontare pari ad euro 467.057,00, e lo aveva, pertanto,
condannato, con la concessione dei doppi benef‌ici, alla
pena di mesi 4 di reclusione, oltre alle pene accessorie.
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per
cassazione il Costa, assistito dal proprio legale di f‌iducia,
aff‌idando le proprie doglianze a due motivi di ricorso.
Col primo di essi il Costa ha lamentato, sotto il prof‌i-
lo della violazione di legge, la inosservanza dell’art. 161
c.p.p., da cui sarebbe derivata la nullità della notif‌icazione
del decreto di citazione dell’imputato di fronte alla Corte
di appello, essendo stata questa eseguita ai sensi dell’art.
157, comma 8-bis, c.p.p., tramite invio, a mezzo posta elet-
tronica certif‌icata, del relativo atto al difensore di f‌iducia
dell’imputato, sebbene questi avesse, con l’atto di nomina,
espressamente dichiarato di non accettare notif‌icazioni
eseguite nei confronti del proprio assistito sulla base della
predetta disposizione codicistica.
Ha precisato il ricorrente che siffatto vizio era stato fat-
to valere durante il giudizio di appello, in particolare nel
corso della udienza del 19 maggio 2016, ma la relativa ec-
cezione era stata disattesa dalla Corte territoriale con ordi-
nanza dibattimentale oggetto anch’essa di impugnazione.
Col secondo motivo di ricorso il Costa ha lamentato, sia
sotto il prof‌ilo della violazione di legge che sotto quello del
vizio di motivazione e travisamento del fatto, la affermazio-
ne contenuta nella sentenza impugnata avente ad oggetto
la sussistenza in capo al ricorrente nell’elemento soggetti-
vo necessario per la sussistenza del reato contestato.
Con atto datato 24 marzo 2017 la difesa dell’imputato
ha articolato un ulteriore motivo di impugnazione con il
quale ha censurato la sentenza della Corte felsinea nella
parte in cui in essa non è stato data applicazione alla spe-
ciale causa di non punibilità prevista dall’art. 13 del D.L.vo
n. 74 del 2000, come modif‌icato a seguito della entrata in
vigore del D.L.vo n. 158 del 2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, esso è meritevole di
accoglimento.
Osserva, infatti, il Collegio, procedendo a partire
dall’esame del primo motivo di ricorso in quanto si tratta
di censura relativa ad un prof‌ilo del tutto preliminare del
giudizio, che effettivamente la notif‌icazione al prevenu-
to, il quale è rimasto contumace nel giudizio di gravame,
del decreto di citazione a giudizio in grado di appello è
risultata viziata e, pertanto, viziata è la ordinanza dibatti-
mentale con la quale la Corte territoriale emiliana non ha
rilevato la predetta nullità.
Si rileva, infatti, al riguardo che è pacif‌ico che nel caso
che interessa la notif‌icazione del decreto di citazione a
giudizio in grado di appello sia stata eseguita nei confron-
ti del Costa presso lo studio del suo difensore di f‌iducia;
studio, giova precisare, presso il quale il Costa non aveva
eletto domicilio, avendo, invece, egli indicato quale sede
per ricevere le notif‌icazioni degli atti relativi al presente
procedimento la propria residenza anagraf‌ica.
Altrettanto pacif‌ico è che la difesa dell’imputato ab-
bia tempestivamente eccepito il vizio della notif‌icazione
dell’atto in questione e che, a fronte di tale eccezione la
Corte bolognese abbia replicato, disattendendo l’eccezio-
ne, con una articolata ordinanza dibattimentale nella qua-
le, in sostanza, si è rilevato che l’eventuale vizio derivante
dalla avvenuta notif‌icazione di un atto del processo presso
il difensore di f‌iducia dell’imputato e non presso il domi-
cilio da questo eletto o dichiarato è comunque suscettibi-
le di essere sanato allorché risulti provato che, sebbene
ne sia stata eseguita in tal modo la notif‌icazione, l’atto è
stato comunque conosciuto dal suo destinatario e non gli
è stato per tale motivo impedito di esercitare adeguata-
mente il diritto di difesa; in ogni caso, soggiunge la Corte
territoriale, la possibilità di far rilevare la relativa nullità
è soggetta alle sanatorie ed alle decadenze di cui agli artt.
184, comma 1, 183, 182 e 181 c.p.p.

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