Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 4 Gennaio 2018, N. 109 (Ud. 7 Dicembre 2017)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 2/2018
LEGITTIMITÀ
congruo tale da consentire l’esercizio dei diritti e della
facoltà della difesa”, con riferimento agli atti ivi indicati,
tra quali sono contenuti i “provvedimenti che dispongono
misure cautelari” .
3. Alla luce di tali brevi premesse, l’ordinanza impu-
gnata deve senza meno collocarsi nel novero dei provve-
dimenti per i quali la succitata norma riconosce il diritto
alla traduzione, essendo fuor di dubbio che tali sono - an-
corché detto rilievo sia conferente solo per le posizioni del
Fettami e della Aitzaina - anche quelli che fanno luogo
all’aggravamento della misura, rispetto a quella in origi-
ne applicata. Il che si conforma alla testuale f‌inalità cui
il diritto di cui si discute è preordinato, ossia il compiuto
esercizio, da parte di ogni imputato, del diritto di difesa,
che presuppone pertanto, pur in presenza di un quadro ri-
masto inalterato, le ragioni che hanno condotto ad una dif-
forme valutazione (qui solo limitatamente al prof‌ilo delle
esigenze cautelari, per ciò che concerne l’aggravamento
dell’originario provvedimento del g.i.p.). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 4 GENNAIO 2018, N. 109
(UD. 7 DICEMBRE 2017)
PRES. DIOTALLEVI – EST. FILIPPINI – P.M. BALDI (CONF.) – RIC. SORRENTINO ED
ALTRO
Appello penale y Dibattimento y Rinnovazione
dell’istruzione y Necessità y In caso di riforma "in
pejus" della sentenza assolutoria fondata in misura
determinante su elementi non considerati nella de-
cisione di primo grado y Esclusione.
. Nel caso di ribaltamento, in appello, della pronuncia
assolutoria adottata dal giudice di primo grado, non è
necessaria la rinnovazione dell’istruttoria dibattimen-
tale qualora il giudizio di condanna non sia fondato su
di una rinnovata lettura di una qualche prova dichia-
rativa, diversamente valutata, ma sia invece il frutto
di una rilettura complessiva e coordinata di tutte le
risultanze già acquisite, alcune delle quali siano state
sottovalutate dal primo giudice. (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 593; c.p.p., art. 603) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. V, 31 ottobre 2016, n.
45847, in www.latribunaplus.it. Cfr., sulla necessità di una motiva-
zione rafforzata, per la riforma della sentenza assolutoria, Cass. pen.,
sez. I, 14 marzo 2014, n. 12273, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 21 giugno 2016, la Corte di ap-
pello di Napoli, in parziale riforma della sentenza resa dal
G.i.p. del Tribunale della stessa città il 5 luglio 2015, con-
fermava la condanna di Sorrentino Andrea per più episodi
(capi E ed F) di concorso, unitamente ad altri soggetti ri-
masti estranei alla presente impugnazione, in vicende di
estorsione aggravata, ma mitigava il relativo trattamento
sanzionatorio mentre, in accoglimento dell’appello propo-
sto dalla pubblica accusa avverso l’assoluzione pronuncia-
ta in primo grado nei confronti di Felaco Francesco Save-
rio, dichiarava la penale responsabilità di quest’ultimo per
il concorso in un episodio di estorsione aggravata (capo
E). (Omissis)
2. Avverso tale sentenza hanno quindi proposto sepa-
rati ricorsi gli imputati predetti, per mezzo del comune
difensore di f‌iducia, sollevando i seguenti motivi di impu-
gnazione, che si riassumono partitamente nei termini che
seguono: (Omissis)
4.1. violazione di legge e vizio della motivazione in rela-
zione alla affermazione di penale responsabilità, effettua-
ta in presenza di un quadro probatorio incerto che, come
ritenuto dal primo giudice, non consente di affermare con
adeguata certezza che l’imputato sia andato oltre il ruolo
di semplice mediatore e non abbia contribuito in alcun
modo al verif‌icarsi della estorsione ascritta. (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, basati su motivi manifestamente infondati,
devono essere dichiarati inammissibili.
1. Occorre prendere le mosse dal primo motivo propo-
sto dal Felaco che, seppure in maniera non certo specif‌ica,
solleva la questione del ribaltamento in appello di pronun-
cia assolutoria a cui consegue il residuare di un ragione-
vole dubbio (quanto alla partecipazione concorsuale del
Felaco nella estorsione ai danni di Musella Giuseppe e
Musella Francesco, capo E), per nulla escluso dagli argo-
menti utilizzati dal giudice del gravame. Invero, il primo
giudice ha affermato che il Felaco, imprenditore edile, si
sarebbe limitato ad intercedere in favore delle vittime nei
confronti del mandante del reato (Strino Giuseppe), ot-
tenendo che non pagassero nulla in relazione alle prime
richieste estorsive risalenti all’agosto 2013 e uno sconto
(€ 2.000 anziché € 3.000) sulle pretese del novembre 2013;
al contrario, la Corte di appello, diversamente valutando
il medesimo materiale istruttorio, ha individuato nelle
condotte del Felaco aspetti ritenuti indicativi di un ruo-
lo di vera intermediazione ed effettiva facilitazione della
estorsione, ma non sarebbe riuscita a fugare, secondo il
ricorrente, le residue incertezze che egli prospetta.
1.1. A proposito di tale questione il Collegio non igno-
ra la recente giurisprudenza delle S.U. di questa Corte
(cfr. sentenza n. 27620 del 28 aprile 2016, Dasgupta, Rv.
267492), secondo la quale deve ritenersi affetta da vizio
di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p.,
per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di
ogni ragionevole dubbio”, di cui all’art. 533, comma pri-
mo, c.p.p., la sentenza di appello che, su impugnazione
del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell’im-
putato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando
una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute de-
cisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a
norma dell’art. 603, comma terzo, c.p.p.. Presupposto dal
quale le S.U. fanno discendere che, al di fuori dei casi di
inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia im-
pugnato la sentenza di appello censurando la mancanza,
la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motiva-
zione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative

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