Corte Di Cassazione Penale Sez. Vi, 8 Gennaio 2018, N. 195 (C.C. 28 Novembre 2017)

Pagine136-137
136
giur
2/2018 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 8 GENNAIO 2018, N. 195
(C.C. 28 NOVEMBRE 2017)
PRES. ROTUNDO – EST. TRONCI – P.M. DE MASELLIS (DIFF.) – RIC. FETTAMI ED ALTRI
Atti processuali penali y Lingua italiana y Atti e
documenti non compiuti né tradotti in lingua italia-
na y Imputato alloglotta y Nullità sanabile y Ai sensi
dell’art. 183, lett. b) c.p.p. y Proposizione dell’im-
pugnazione.
. In tema di diritto dell’imputato alloglotta a che i prov-
vedimenti a lui destinati siano tradotti in una lingua
da lui conosciuta, secondo quanto previsto dall’art.
143 c.p.p., deve ritenersi che la nullità derivante dalla
violazione di tale norma, non annoverabile tra quelle
di carattere assoluto, sia sanata, ai sensi dell’art. 183,
lett. b), c.p.p., qualora, trattandosi di provvedimento
soggetto ad impugnazione, questa sia stata proposta e
non si basi sul solo motivo costituito da detta nullità.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 143; c.p.p., art. 183) (1)
(1) Sulle condizioni che legittimano l’impugnazione da parte del di-
fensore dell’imputato alloglotta si veda Cass. pen., sez. VI, 19 maggio
2017, n. 25276, in www.latribunaplus.it.; inoltre sul tema, si veda
Cass. pen., sez. VI, 30 maggio 2016, n. 22814, ibidem. Nello stesso
senso della pronuncia in commento si veda Cass. pen., sez. III, 18
febbraio 2015, n. 7056, in questa Rivista 2016, 533.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorre per cassazione, a mezzo di un unico atto, il
comune difensore di f‌iducia di Rachid Fettami, Samiha
Aitzaina e Brahim Kaabar avverso l’ordinanza indicata
in epigrafe, con cui il Tribunale di Torino, adito ai sensi
dell’art. 310 c.p.p., ha, quanto ai primi due indagati, sosti-
tuito le misure in origine disposte dal g.i.p. del Tribuna-
le di Alessandria, dell’obbligo di dimora in Novi Ligure e
dell’obbligo di presentazione alla p.g. di quella città, con
quella della custodia cautelare in carcere e, quanto al ter-
zo, adottato la misura medesima, negata dal g.i.p. anzidet-
to, relativamente alle plurime ipotesi di illecita detenzio-
ne di sostanze stupefacenti di tipo cocaina e hashish, per
cui si procede nei confronti dei tre cittadini marocchini
[cfr. i capi d’imputazione provvisoria di cui ai capi A), B),
C) e D) per il Fettami; ai capi A) e D) per l’Aitzaina; al
capo B) per il Kaabar]. (Omissis)
2.1 Il primo di essi denuncia, ai sensi della lett. c)
dell’art. 606 c.p.p., la violazione dell’art. 143 del codice di
rito e, per l’effetto, la nullità dell’ordinanza impugnata, ex
art. 178 lett. c) c.p.p., non essendo stato tradotto in lingua
nota agli indagati il provvedimento applicativo della più
gravosa misura consentita dall’ordinamento, nonostante
fosse noto all’A.G. che i prevenuti non avessero conoscen-
za dell’italiano. (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nessuno degli illustrati motivi di doglianza si sottrae
ad un doveroso e preliminare giudizio d’inammissibilità,
giusta le considerazioni di seguito esposte.
2. Tanto vale, innanzi tutto, con riferimento al primo
prof‌ilo di censura, pur se il rilievo della tematica induce
il Collegio ad una più ampia ricognizione della materia, in
larga parte riassuntiva di principi consolidati nella giuri-
sprudenza di legittimità.
In linea generale, non è in discussione il diritto degli
indagati alla traduzione del provvedimento oggetto d’im-
pugnazione.
L’art. 143 del codice di rito deve la sua attuale formu-
lazione al decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 32, con cui è
stata data attuazione alla direttiva 2010/64/UE del Parla-
mento Europeo e del Consiglio.
La direttiva in questione, nell’ambito dell’obiettivo co-
munitario ultimo di “mantenere e sviluppare uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia”, si propone di dare attuazione
al principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e
delle decisioni giudiziarie e della cooperazione di polizia
e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensioni trans-
nazionali, attraverso l’individuazione di numerosi para-
metri, tra i quali f‌igurano “i meccanismi di protezione dei
diritti degli indagati o degli imputati”, alla stregua altresì
dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’ar-
ticolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, che sanciscono entrambi il diritto a un processo
equo. Di qui, conformemente alla risoluzione del Consiglio
in data 30 novembre 2009, l’individuazione di una vera e
propria “tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti
procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali”,
il cui primo passaggio concerne, appunto, l’oggetto speci-
f‌ico della direttiva in questione, ossia l’adozione di misure
relative al “diritto alla traduzione e all’interpretazione”.
Coerentemente con tali premesse, l’art. 2 della diret-
tiva medesima, prevede, fra l’altro, che “Gli Stati membri
assicurano che gli indagati o gli imputati che non parlano
o non comprendono la lingua del procedimento penale in
questione siano assistiti senza indugio da un interprete
nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e
giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le
udienze, comprese le necessarie udienze preliminari”; ed
il successivo art. 3 dispone che “Gli Stati membri assicura-
no che gli indagati o gli imputati che non comprendono la
lingua del procedimento penale ricevano, entro un perio-
do di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i
documenti che sono fondamentali per garantire che siano
in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutela-
re l’equità del procedimento”, specif‌icando, al successivo
comma 2, che “Tra i documenti fondamentali rientrano le
decisioni che privano una persona della propria libertà, gli
atti contenenti i capi d’imputazione e le sentenze”, ferma
la facoltà degli Stati contraenti di decidere, “in qualsiasi
altro caso”, “se sono fondamentali altri documenti”.
Il vigente art. 143 c.p.p. si conforma esattamente alle
indicazioni della direttiva, dettando nel primo comma di-
sposizioni relative al diritto dell’imputato all’assistenza di
un interprete, “al f‌ine di poter comprendere l’accusa con-
tro di lui formulata” ed in quello successivo disposizioni in
ordine al diritto alla traduzione scritta, “entro un termine

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT