Corte Di Cassazione Penale Sez. I, 16 Gennaio 2018, N. 1776 (C.C. 30 Novembre 2017)

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giur
2/2018 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
in ragione della scelta effettuata che non rispetta la pre-
visione dell’art. 121 c.p.p., incombe sulla parte instante il
rischio della mancata tempestiva trasmissione dell’istanza
al giudice competente a valutaria; pertanto, la riconosciu-
ta possibilità di dedurre in sede d’impugnazione l’omessa
valutazione della richiesta di rinvio onera la parte di veri-
f‌icare, mediante un sostituto processuale, un addetto allo
studio, oppure un’interlocuzione telefonica con la cancel-
leria, che l’istanza trasmessa a mezzo fax sia effettivamen-
te pervenuta nella cancelleria del giudice competente a
valutaria e sia stata tempestivamente resa nota.
Soltanto in casi estremi, in cui l’impedimento riguardi
le condizioni di salute o di altra natura, sia improvvisa-
mente ed inevitabilmente insorto, e sia tale da impedire
una qualsiasi attivazione da parte del difensore, potrà
esentarsi lo stesso da tali verif‌iche, salvo l’onere di offrire
prova delle circostanze che le hanno impedite.
1.2.3 Nel caso in esame, in cui sussiste attestazione
della cancelleria della Corte di appello e del suo Presi-
dente circa l’avvenuto rinvenimento della richiesta del di-
fensore del ricorrente soltanto in un momento successivo
alla conclusione dell’udienza, per quanto sia stata offerta
rituale dimostrazione documentale dell’invio dell’istan-
za, delle giustif‌icazioni dell’impedimento improvviso che
aveva colpito il legale di f‌iducia e della sua ricezione da
parte dell’uff‌icio destinatario, ciò nonostante nulla è stato
provato per ritenere che dopo l’inoltro ci si fosse assicura-
ti dell’effettivo recapito al giudice procedente. Pertanto,
deve concludersi che la scelta di un mezzo di trasmissio-
ne della richiesta diverso da quello prescritto per legge
e la mancata verif‌ica della effettività della ricezione non
comporti la nullità della sentenza, essendosi il difensore
accollato il rischio della mancata conoscenza da parte
della Corte di appello, che legittimamente ha trattato il
procedimento senza sia ravvisabile la denunciata lesione
del diritto di difesa. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 16 GENNAIO 2018, N. 1776
(C.C. 30 NOVEMBRE 2017)
PRES. BONITO – EST. CENTOFANTI – P.M. MAZZOTTA (CONF.) – RIC. BURZOTTA
Esecuzione in materia penale y Procedimento
di esecuzione y Impugnazioni y Della pena inf‌litta
y Con sentenza passata in giudicato y Violazione
delle norme apposte dallo Stato estradante y Pos-
sibilità per il giudice dell’esecuzione di ridetermi-
nare la pena inf‌litta y Conf‌igurabilità y Ammissione
y Fattispecie in tema di condanna all’ergastolo nei
confronti di un soggetto estradato dalla Spagna,
sotto condizione che non gli venisse applicata la
detenzione “a vita” non essendo la stessa contem-
plata dall’ordinamento giuridico straniero.
. È deducibile anche in sede di esecuzione l’illegalità
della pena inf‌litta in violazione delle condizioni che,
in caso di estradizione dall’estero, siano state apposte
dallo Stato estradante, dovendosi in tal caso riconosce-
re la possibilità, per il giudice dell’esecuzione, di ride-
terminare detta pena in modo da riportarla alla legalità
(principio affermato, nella specie, con riguardo ad un
caso in cui era stata pronunciata, con sentenza passa-
ta in giudicato, condanna all’ergastolo nei confronti
di soggetto estradato dalla Spagna con la condizione
che non gli venisse inf‌litta la pena dell’ergastolo, non
essendo la stessa contemplata nell’ordinamento giuri-
dico spagnolo). (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 667; c.p.p.,
art. 669; c.p.p., art. 670) (1)
(1) Nello stesso senso della massima in commento si era espressa
Cass. pen., sez. un., 14 ottobre 2014, n. 42858, in Riv. pen. 2015, 373.
Sulle modalità di rideterminazione della pena da parte del giudice
dell’esecuzione si veda Cass. pen., sez. un., 15 settembre 2015, n.
37107, in questa Rivista 2017, 226.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza pronunciata il 6 marzo 2006, irrevoca-
bile il 19 aprile 2010, la Corte di assise di Trapani condan-
nava Diego Burzotta alla pena dell’ergastolo per omicidio
plurimo pluriaggravato.
Burzotta era stato già estradato dalla Spagna per altri
fatti ed il giudizio di cui sopra, essendo le imputazioni di
omicidio anteriori alla consegna, aveva avuto corso a se-
guito di concessione, da parte dello Stato estradante, di ap-
posita estradizione suppletiva a norma dell’art. 721 c.p.p.
2. Il condannato proponeva incidente di esecuzione,
a norma dell’art. 670 c.p., nei confronti della sentenza di
condanna, chiedendo la commutazione dell’ergastolo in
pena detentiva temporanea, da determinarsi in misura
non superiore a 21 anni e comunque entro la cornice edit-
tale compresa tra 21 e 25 anni.
Faceva presente che l’estradizione suppletiva era stata
concessa dalla Spagna sul presupposto, ed alla condizio-
ne, che la pena comminata rispettasse quel range edittale,
costituendo il suo limite superiore la pena massima previ-
sta dall’ordinamento spagnolo, ripudiante l’ergastolo. Ciò
dopo che lo Stato italiano, tramite il suo Ministero della
Giustizia, aveva espressamente richiamato la predetta
forbice edittale nel foglio d’informazione complementare
trasmesso all’autorità spagnola, in risposta alla chiesta as-
sicurazione che la pena da scontare non fosse l’ergastolo.
La pena perpetua inf‌litta si sarebbe posta allora in con-
trasto con la condizione cui lo Stato estero aveva subordi-
nato l’estradizione e, mediatamente, con l’art. 720 comma
4 c.p.p.; onde la necessità di ricondurla a legalità.
3. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di assise
di Trapani, giudice dell’esecuzione, disattendeva tale pro-
spettazione, sulla base di due considerazioni.
Osservava anzitutto il giudice di merito che non vi era
prova che la Spagna avesse apposto limitazioni all’estra-
dizione suppletiva. L’istante non aveva prodotto alcuna
documentazione sul punto e non vi era spazio per un’i-
struttoria off‌iciosa.
La Corte di assise escludeva in ogni caso, ampiamente
richiamando la giurisprudenza di legittimità, che la que-
stione sollevata potesse essere scrutinata in sede d’inci-

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