Corte Di Cassazione Penale Sez. I, 17 Gennaio 2018, N. 1904 (Ud. 16 Novembre 2017)

Pagine128-130
128
giur
2/2018 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
sez. un. Culasso - sono in linea con quelle offerte dalle Se-
zioni civili di questa Corte. Nel quadro di un’approfondita
ricognizione della portata della disciplina dettata dall’art.
192 c.p., sez. III civ., n. 23158 del 31 ottobre 2014 ha in-
dividuato il fondamento di tale disciplina nell’«esigenza
di attribuire specif‌ica tutela ai crediti derivanti da reato»,
sicché la peculiare ineff‌icacia comminata dalla norma in
esame si inscrive nel nucleo minimo di istituti che ten-
dono a proteggere la vittima del reato: infatti, rispetto
agli «atti a titolo gratuito successivi alla commissione
del reato, def‌initi tout court ineff‌icaci dal codice penale»,
«nessuna ragione di tutela si può rinvenire in favore dei
benef‌iciari di quegli stessi atti nella comparazione con le
prioritarie esigenze del creditore per il risarcimento del
danno cagionato dal reato stesso: a fronte di un incremen-
to del proprio patrimonio privo, per def‌inizione, di corri-
spettivo, qual è quello del benef‌iciario di quell’atto, deve
trovare considerazione assolutamente preferenziale in-
vece l’esigenza di ristorare il patrimonio del danneggiato
dal reato, vulnerato da una condotta illecita e punita con
la più grave delle sanzioni pubblicistiche e quindi affetta
dalla considerazione del massimo disvalore possibile per
l’intero ordinamento». Quanto alla portata della disciplina
dettata dall’art. 192 c.p., esplicita è la sua proiezione an-
che sul piano della tutela cautelare: «l’ineff‌icacia penale
può rilevare [...] come giustif‌icazione di misure cautelari
f‌inalizzate a preservare la garanzia consistente nel patri-
monio del colpevole, prima ancora della sua condanna ed
alla sola condizione della sua sottoposizione a procedi-
mento penale: è, oggi, il caso del sequestro conservativo
previsto dall’art. 316 c.p.p., una volta chiesto [...] dal dan-
neggiato che si sia costituito parte civile; tuttavia, l’inef-
f‌icacia potrà giungere a legittimare l’esecuzione sui beni
sequestrati solo una volta che il sequestro, in virtù dei
principi generali processualcivilistici richiamati dall’art.
320 c.p.p., si sia convertito - ma pur sempre con eff‌icacia
ex tunc e anticipando quindi al tempo della sua attuazione
gli effetti della successiva azione esecutiva - in pignora-
mento in dipendenza del riconoscimento dei credito con
sentenza di merito».
4.4. Pertanto, alla luce delle convergenti linee inter-
pretative tracciate dalla giurisprudenza di legittimità in
sede penale e in sede civile, deve ribadirsi il principio di
diritto in forza del quale non sono opponibili al credito-
re danneggiato dal reato gli atti a titolo gratuito posti in
essere dall’imputato successivamente al tempus commis-
si delicti. Sotto questo prof‌ilo, fermi i princìpi di diritto
enunciati, l’accertamento della sussistenza nel caso di
specie dei presupposti applicativi della disciplina dettata
dall’art. 192 c.p. - avuto riguardo, in particolare, alla gra-
tuità dell’atto di destinazione (e in considerazione delle
indicazioni problematiche espresse, sul punto, dal prov-
vedimento applicativo della Corte di appello di Firenze)
- deve essere rimesso al giudice del rinvio.
5. Per le ragioni indicate, l’ordinanza impugnata deve
essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale
di Firenze. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 17 GENNAIO 2018, N. 1904
(UD. 16 NOVEMBRE 2017)
PRES. MAZZEI – EST. BONI – P.M. DI LEO (DIFF.) – RIC. DERIÙ
Giudizio penale di primo grado y Difesa e difen-
sori y Istanza di rinvio dell’udienza per legittimo
impedimento dell’imputato o del difensore y Invio a
mezzo telefax y Ammissibilità y Onere per la parte
istante di accertarsi che la richiesta stessa sia per-
venuta o alla cancelleria o al giudice competente
. In tema di rinvio del procedimento per legittimo im-
pedimento dell’imputato o del suo difensore, la relati-
va richiesta può essere validamente inoltrata a mezzo
di telefax, senza che però la sua mancata valutazione
da parte del giudice possa costituire causa di nullità
quando egli non ne sia tempestivamente venuto a co-
noscenza, e gravando quindi sulla parte istante l’onere
di accertarsi che la richiesta stessa sia pervenuta alla
cancelleria e sia stata comunicata per tempo al giudice,
salvo il caso in cui l’insorgenza dell’impedimento sia
stata talmente improvvisa da escludere la possibilità
di detto accertamento e di ciò venga offerta adeguata
dimostrazione probatoria. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art.
121; c.p.p., art. 150; c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 420 ter;
c.p.p., art. 484) (1)
(1) In senso conforme si vedano Cass. pen., sez. II, 9 giugno 2015,
n. 24515, in questa Rivista 2017, 645; Cass. pen., sez. II, 25 febbraio
2014, n. 9030, ivi 2015, 590 e Cass. pen., sez. III, 8 marzo 2010, n.
9162, ivi 2011, 230. In realtà sul punto si era manifestata anche una
giurisprudenza difforme, nel senso che individuava, nel deposito in
cancelleria, l’unica modalità per le parti di presentare richieste al
giudice; in tal senso si veda Cass. pen., sez. IV, 20 maggio 2013, n.
21602, in www.latribunaplus.it.
Altra linea interpretativa ammette invece l’utilizzo del fax per le di-
chiarazioni che il difensore voglia comunicare al giudice. Si veda in
tal senso Cass. pen., sez. un.,29 settembre 2014, n. 40187, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 25 ottobre 2016 la Corte di
appello di Milano confermava la sentenza emessa dal
Tribunale di Milano in data 24 aprile 2014 che aveva con-
dannato alla pena di giustizia l’imputato Giovanni Deriù
in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 5,
comma 8 bis, del D.L.vo n. 286 del 26 luglio 1998, contesta-
togli perchè, al f‌ine di determinare il rilascio del permesso
di soggiorno al cittadino extracomunitario Adly Aziz Ha-
bib Mina, contraffaceva documenti, presentando in sede
di convocazione per la f‌irma del contratto di soggiorno
al predetto lavoratore ai sensi della legge n. 102/09, falsa
dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2008,
fatto commesso in Milano il 19 ottobre 2010.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputa-
to a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l’annulla-
mento per: a) violazione di legge e di norme processuali
ai sensi dell’art. 178 c.p.p. in quanto il difensore aveva
inviato la sera antecedente l’udienza a mezzo telefax alla
cancelleria della Corte di appello istanza di rinvio del pro-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT