Corte Di Cassazione Penale Sez. Un., 4 Gennaio 2018, N. 111 (C.C. 30 Novembre 2017)

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giur
2/2018 Arch. nuova proc. pen.
CONTRASTI
Sul punto si registrano due orientamenti nella giuri-
sprudenza di legittimità.
Secondo il primo, di cui sono espressione sez. IV, n. 26643
del 15 aprile 2009 Rv. 244796; sez. IV, n. 11016 del 31 maggio
1994 Rv. 200388 “In tema di ricorso per cassazione, la parte
civile, benché non abbia proposto impugnazione avverso la
sentenza assolutoria di primo grado, appellata dal solo P.M.,
deve ritenersi legittimata a proporre ricorso per cassazio-
ne, ai soli effetti civili e ove sussista il concreto interesse”
(conformi Rv 208151; Rv. 215559; Rv. 216996; Rv. 225731; Rv.
223881; Rv. 224582; Rv. 226999; Rv. 225114; Rv. 226720; Rv.
227784; Rv. 233750; Rv. 234694; Rv. 243909; Rv. 245179).
Si tratta di pronunce che prendono spunto dal princi-
pio affermato da sez. un., n. 30327 del 10 luglio 2002 Rv.
222001 secondo cui “Il giudice di appello, che su gravame
del solo pubblico ministero condanni l’imputato assolto
nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sul-
la domanda della parte civile che non abbia impugnato la
decisione assolutoria” (in senso conforme, di recente, sez.
V n. 12190 del 13 gennaio 2015, Rv.263457; sez. V, n. 20343
del 29 gennaio 2015 Rv. 264076; sez. III, n. 15902 del 3 mar-
zo 2016 Rv. 266637).
Secondo altro orientamento, sorto in epoca più recente
e di cui sono espressione sez. VI, n. 49497 del 13 ottobre
2009 Rv. 245477; sez. VI, n. 12811 del 9 febbraio 2012 Rv.
252558 ; sez. VI, n. 35513 del 21 maggio 2013 Rv. 256091;
sez. VI, n. 5678 del 7 luglio 2015 Rv. 265003 “È inammis-
sibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile
avverso la sentenza d’appello, quando la stessa non abbia
impugnato la decisione assolutoria di primo grado, con-
fermata dalla Corte d’appello a seguito di impugnazione
proposta dal solo P.M”.
Nello stesso senso, in casi analoghi sez. V, n. 1461 del 10
novembre 2010, dep. 19 gennaio 2011, Rv. 249096 e sez. IV,
n. 12027 del 24 febbraio 2011, Rv. 249936.
2.1. A ben vedere, l’argomento che si fonda sulla senten-
za delle Sezioni Unite n. 30327 del 2002 relativo all’obbli-
go, per il giudice di appello, di provvedere sulle statuizioni
civili anche se vi sia appello del solo P.M., non è dirimente
al f‌ine di aderire alla prima delle opinioni segnalate. La
parte civile non appellante non ha alcun diritto a vedere
esaminate proprie deduzioni o censure ma, semplicemen-
te, si avvale delle tesi svolte dal Pubblico Ministero ove
siano rilevanti ai f‌ini delle statuizioni civili. Il ritenere che
la parte civile non appellante abbia diritto di presentare
ricorso viola il principio devolutivo dell’impugnazione, in
quanto determina una situazione in cui il giudice di legit-
timità è chiamato a pronunciarsi su temi, introdotti per
la prima volta dalla parte civile ricorrente, non esaminati
dal giudice d’appello. Il principio secondo cui non possono
essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle
quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di
pronunciare, perchè non devolute alla sua cognizione, è
affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, di
cui sono espressione, da ultimo sez. V, n. 48416 del 6 otto-
bre 2014 Rv. 261029; sez. III, n. 16610 del 24 gennaio 2017
Rv. 269632; sez. II, n. 13826 del 17 febbraio 2017 ud.; sez.
II, n. 29707 dell’8 marzo 2017 Rv. 270316.
2.2. Va altresì osservato, riprendendo la motivazione
della sentenza n. 1461/2010, che il principio di imma-
nenza della costituzione di parte civile è destinato a pro-
durre i suoi effetti in favore di questa, anche in presenza
dell’appello del solo Pubblico Ministero contro la sentenza
di assoluzione, quando gli sia favorevole, cioè si tratti di
una sentenza di condanna. Nel caso in cui la sentenza di
appello, pronunciata su impugnazione del solo Pubblico
Ministero, sia sfavorevole e di conferma della decisione
assolutoria, ai f‌ini della ricorribilità in cassazione non
può essere fatto riferimento al principio di immanenza,
ma assume rilievo negativo il fatto che la sentenza non sia
stata impugnata dalla parte civile, con la conseguenza che
nei suoi confronti si è prodotto l’effetto del giudicato. L’o-
rientamento giurisprudenziale qui accolto “trova riscontro
nella previsione contenuta nell’art. 587 c.p.p., in materia
di effetto estensivo delle impugnazioni, secondo cui l’im-
putato non impugnante non è abilitato a reagire contro la
sentenza di appello (o di rinvio) che non abbia accolto le
ragioni del coimputato impugnate, in quanto egli può solo
benef‌iciare degli effetti favorevoli, a lui estensibili, della
decisione assunta sulla base dell’impugnazione del coim-
putato” (n. 12811/2012 in motivazione).
2.3. L’adesione al secondo degli indirizzi giurispruden-
ziali riportati non esime dal rilevare il contrasto, tuttavia
la questione controversa non va rimessa alle Sezioni Unite
in quanto il ricorso può trovare un’autonoma soluzione, in
ragione della presenza di ulteriori cause di inammissibili-
tà, che saranno di seguito specif‌icate (in tal senso sez. I, n.
17850 del 12 gennaio 2017 Rv. 270298). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 4 GENNAIO 2018, N. 111
(C.C. 30 NOVEMBRE 2017)
PRES. CANZIO – EST. PETRUZELLIS – P.M. BALSAMO (DIFF.) – RIC. GATTUSO
Misure di prevenzione y Appartenenti ad associa-
zioni maf‌iose y Requisito della “attualità” della pe-
ricolosità del proposto y Accertamento y Necessità.
. Nel procedimento applicativo delle misure di preven-
zione personali agli indiziati di “appartenere” ad una
associazione di tipo maf‌ioso, è necessario accertare il
requisito della “attualità” della pericolosità del propo-
sto. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159, art.
6; d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159, art. 7) (1)
(1) Sulla questione di particolare interesse sottoposta alle SS.UU. si
sono delineati tre orientamenti. Secondo il primo, al quale sembra
aderire la pronuncia in epigrafe, in relazione alle pronunce interve-
nute successivamente all’entrata in vigore del D.L.vo n. 159/2011, ai
f‌ini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di ap-
partenenti ad associazioni di tipo maf‌ioso, non è necessaria alcuna
particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta
che l’appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussista-
no elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta
meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal
f‌ine il mero decorso del tempo dall’adesione al gruppo o dalla concre-
ta partecipazione alle attività associative. In tal senso, ex multis, si

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