Corte Di Cassazione Penale Sez. V, 9 Gennaio 2018, N. 315 (Ud. 14 Novembre 2017)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 2/2018
CONTRASTI
l’estinzione del reato per prescrizione non costituiva mo-
tivo di appello dell’imputato diligente (del resto essa non
si era neanche ancora maturata) ed è stata pronunciata
di uff‌icio ex art. 129 c.p.p. (erroneamente per entrambi)
dalla Corte di merito.
8. Per le considerazioni sopra svolte alla questione devo-
luta queste Sezioni Unite forniscono la seguente risposta:
“L’effetto estensivo ex art. 587 c.p.p. della declaratoria di
estinzione del reato per prescrizione non opera in favore del
coimputato concorrente nello stesso reato non impugnante
se detta causa estintiva è maturata dopo la irrevocabilità
della sentenza emessa nei confronti del medesimo”.
9. Nel caso in esame per il coimputato non appellante
Pasquale Visconti il termine di prescrizione dei reati a lui
ascritti è venuto a scadere in data largamente successiva
a quella in cui la sentenza di condanna pronunciata nei
suoi confronti dal Tribunale di Napoli era per lui divenuta
irrevocabile.
Ne discende che la declaratoria di estinzione dei reati
per prescrizione non poteva essere pronunciata anche nei
confronti del Visconti, non operando in suo favore l’effetto
estensivo ex art. 587 c.p.p.
Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la
Corte di appello di Napoli deve, pertanto, essere accolto e
la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio
nei confronti del Visconti, con condanna del predetto al
pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte
civile Angela Di Maggio nel presente grado di giudizio, li-
quidate come da dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 9 GENNAIO 2018, N. 315
(UD. 14 NOVEMBRE 2017)
PRES. FUMO – EST. MORELLI – P.M. LIGNOLA (DIFF.) – RIC. P.G. CORTE APP.
CATANZARO IN PROC. GERACE ED ALTRI
Parte civile y Impugnazioni y Legittimazione e in-
teresse y Ricorso per cassazione della parte civile
non appellante y Che non abbia proposto impugna-
zione avverso la sentenza assolutoria di primo gra-
do y Ammissibilità y Esclusione.
. La parte civile che non abbia proposto impugnazione
avverso la sentenza assolutoria pronunciata dal giudice
di primo grado non è legittimata a proporre ricorso
per cassazione, ai f‌ini civilistici, avverso la sentenza
d’appello (pronunciata, nella specie, in sede di rinvio
dalla cassazione), con la quale l’assoluzione sia stata
confermata. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 76; c.p.p., art.
576) (1)
(1) Sull’argomento, affrontato dalla pronuncia in commento, si sono
espressi due orientamenti contrastanti; secondo una giurisprudenza
più risalente, in senso difforme da quanto sopra, la parte civile, an-
che qualora non abbia proposto impugnazione verso la sentenza as-
solutoria di primo grado, appellata dal solo P.M., deve ritenersi ugual-
mente legittimata a proporre ricorso per cassazione, ai soli effetti
civili e dove ne abbia un concreto interesse. In tal senso si veda: Cass.
pen., sez. IV, n. 30 giugno 2009, n. 26643, in www.latribunaplus.it.
Tutte conformi a questa prima, si vedano anche Cass. pen., sez. V, 21
ottobre 1999, n. 12018, ibidem; Cass. pen., sez. V, 30 maggio 1997, n.
5096, ibidem. Si veda inoltre, anche il principio affermato da Cass.
pen., sez. un., 11 settembre 2002, n. 30327, ibidem, secondo cui “Il
giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero con-
danni l’imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere
anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la
decisione assolutoria.In senso conforme alla massima in commento,
pronunce più recenti negano la possibilità d’impugnazione per parte
civile. Si vedano in tal senso Cass. pen., sez. VI, 26 agosto 2015, n.
35678, ibidem; Cass. pen., sez. VI, 26 agosto 2013, n. 35513, in questa
Rivista 2015, 89; Cass. pen., sez. VI, 4 aprile 2012, n. 12811, ivi 2013,
702 e Cass. pen., sez. VI, 23 dicembre 2009, n. 49497, ivi 2011, 121.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di
Catanzaro, pronunciandosi a seguito della sentenza di
annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, ha
confermato la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 2
dicembre 2009 nel processo a carico di Gerace Carmine,
Gerace Antonio cl. 45, Gerace Antonio cl. 90, Raso Filippo,
Raso Salvatore, Raso Roberto, Rullo Angiolina, Mandaglio
Raffaele e Muzzupappa Concetta, tutti imputati dei reati
di associazione a delinquere di stampo maf‌ioso (capo A),
violenza privata continuata sino al 1996 (capo B), estor-
sione e violenza privata continuate (capo C), tentata vio-
lenza privata ed estorsione (capo D), reati commessi in
danno di Cordopatri Maria Giuseppina, i soli Rullo e Man-
daglio anche di tentata truffa in danno dell’AIMA (capo
E), i tre Raso e Muzzupappa anche di incendio (capo F),
sempre in danno della Cordopatri, con l’aggravante, per
tutti i reati, di cui all’art.7 L. 203/91. (Omissis)
3. Propone ricorso anche il difensore della parte civi-
le. Con il primo motivo si deduce violazione di legge con
riguardo all’assoluzione pronunciata in ordine al reato di
cui al capo B) e manifesta illogicità della motivazione con
riferimento ai reati di cui ai capi B), C) e D). La Corte
d’Appello, pur avendo confermato l’accertata maf‌iosità di
alcuni componenti del nucleo familiare Raso-Gerace ed il
ruolo egemone di tale famiglia nel distretto in cui si tro-
vavano i terreni della persona offesa, avrebbe omesso di
approfondire la condotta dei singoli imputati anche con
riferimento ad un possibile concorso morale. Ulteriori
carenze argomentative sarebbero ravvisabili in quanto la
sentenza impugnata non spiega perchè, pur dovendosi
ritenere soddisfatti gli imputati attraverso la stipula del
preliminare, essi avrebbero comunque continuato a com-
mettere atti emulativi che, sostanzialmente, danneggiava-
no i terreni a loro destinati. (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis)
2. Il ricorso della parte civile è inammissibile sotto un
duplice prof‌ilo.
La parte civile non aveva proposto appello avverso la
sentenza del Tribunale di Catanzaro del 2 dicembre 2009 e,
conseguentemente, non è legittimata a proporre ricorso per
cassazione contro la sentenza d’appello nel giudizio di rinvio.

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