Corte Di Cassazione Penale Sez. Un., 24 Gennaio 2018, N. 3391 (Ud. 26 Ottobre 2017)

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Arch. nuova proc. pen. 2/2018
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 24 GENNAIO 2018, N. 3391
(UD. 26 OTTOBRE 2017)
PRES. CANZIO – EST. ROTUNDO – P.M. ROSSI (CONF.) – RIC. P.G. CORTE APP.
NAPOLI IN PROC. VISCONTI
Impugnazioni penali in genere y Effetto esten-
sivo y Ex art. 587 c.p.p. y Prescrizione dichiarata
nei confronti dell’imputato appellante y Effetto
estensivo della declaratoria di estinzione del reato
all’imputato non appellante y Causa estintiva ma-
turata dopo l’irrevocabilità della sentenza emes-
sa nei confronti del medesimo y Conf‌igurabilità y
Esclusione.
. L’effetto estensivo ex art. 587 c.p.p. della declaratoria
di estinzione del reato per prescrizione non opera in fa-
vore del coimputato concorrente nello stesso reato non
impugnante se detta causa estintiva è maturata dopo
la irrevocabilità della sentenza emessa nei confronti
del medesimo. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 157; c.p.p., art.
587) (1)
(1) Sull’argomento le SS.UU. hanno recentemente scelto, tra due
tesi contrastanti, la più rigorosa. In senso difforme dalla massima
in commento si vedano Cass. pen., sez. V, 14 aprile 2016, n. 15623,
in questa Rivista 2017, 545; Cass. pen., sez. II, 29 luglio 2015, n.
33429, in www.latribunaplus.it, quest’ultima a favore dell’estensio-
ne dell’effetto della prescrizione anche all’imputato non appellante
e anche qualora la causa estintiva sia maturata successivamente
al passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti. Stesso
orientamento era espresso inoltre da Cass. pen.,sez I, 22 aprile 2005,
n. 15288, in questa Rivista 2006, 219, che motivava l’effetto estensivo
dell’impugnazione come dettata dall’esigenza di evitare disarmonie
di trattamento tra soggetti in identica posizione, “taluno dei quali
abbia con esito favorevole proposto valida impugnazione”.In senso
conforme, precursori dell’indirizzo attuale, si vedano gli orientamen-
ti di Cass. pen., sez. un., 2 maggio 2013, n. 19054, ivi 2014, 512 e Cass.
pen., sez. un., 23 giugno 1995, ivi 1995, 605.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 14 dicem-
bre 2010, ha dichiarato Pasquale Visconti e Francesco
Sannino responsabili dei reati di furto e lesioni personali
commessi in concorso tra loro in data 20 settembre 2006,
condannandoli alle pene di giustizia ed al risarcimento dei
danni in favore della parte civile.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Fran-
cesco Sannino, chiedendo l’assoluzione perchè il fatto non
sussiste, mentre Pasquale Visconti ha solo chiesto di par-
tecipare al giudizio ex art, 587 c.p.p.
Con sentenza del 24 settembre 2015 la Corte di appello
di Napoli ha dichiarato non doversi procedere per essere i
reati estinti per prescrizione nei confronti sia del Sannino
sia del coimputato non appellante Pasquale Visconti, per
il quale la sentenza di condanna era divenuta nel frattem-
po irrevocabile.
I giudici di appello hanno dato atto in motivazione
dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale e hanno
deciso di aderire al f‌ilone interpretativo in base al quale
il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del
non impugnante non era di ostacolo all’estensione nei
suoi confronti della declaratoria di estinzione dei reati per
prescrizione ai sensi dell’art. 587 c.p.p., affermando a tale
proposito che l’unica condizione prevista dalla predetta
norma è che l’impugnazione non sia fondata su motivi
esclusivamente personali, nulla rilevando che la prescri-
zione nel caso di specie si sia verif‌icata successivamente
alla irrevocabilità della sentenza di condanna per il non
appellante.
2. Avverso l’indicata sentenza ha presentato ricorso per
Cassazione il Procuratore generale presso la Corte di ap-
pello di Napoli, nei confronti di Pasquale Visconti, denun-
ciando l’inosservanza o erronea applicazione degli artt.
157 c.p., 531, comma 1, 650, comma 1, e 587 c.p.p. per ave-
re la sentenza impugnata seguito erroneamente un orien-
tamento già disatteso da sez. un., n. 19054/2013, Vattani,
adottando un’interpretazione che minerebbe la certezza
del giudicato e creerebbe confusione nella sua esecuzione.
3. La Quinta Sezione penale, con ordinanza del 2
febbraio 2017, aveva rimesso il ricorso alle Sezioni Uni-
te, ma, in data 22 febbraio 2017, il Primo Presidente ne
aveva disposto la restituzione ai sensi dell’art. 172 disp.
att. c.p.p., rilevando che la giurisprudenza di legittimità
si era espressa, anche a Sezioni Unite, nel senso della non
operatività dell’effetto estensivo della impugnazione nella
ipotesi in cui il giudicato di condanna si sia formato per il
coimputato non impugnante prima della maturazione del
termine della prescrizione del reato al medesimo addebi-
tato; e che nella ordinanza di rimessione non si prendeva
argomentatamente posizione per una diversa soluzione.
Con successiva ordinanza del 17 maggio 2017 la Quinta
Sezione ha rimesso nuovamente il ricorso alle Sezioni Unite.
La Quinta Sezione ha individuato la questione oggetto
del contrasto giurisprudenziale, enunciandola nei seguen-
ti termini: “Se l’effetto estensivo ex art. 587 c.p.p. della de-
claratoria di estinzione del reato per prescrizione operi in
favore del coimputato non impugnante solo qualora detta
causa estintiva sia maturata prima dell’irrevocabilità della
sentenza nei confronti dello stesso, ovvero - fermo restan-

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