Corte Di Cassazione Penale Sez. V, 20 Ottobre 2017, N. 48370 (Ud. 30 Maggio 2017)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2018
LEGITTIMITÀ
causa di un concreto pregiudizio alle prerogative difensi-
ve, da dedurre in modo specif‌ico nel sollevare la relativa
eccezione. La disposizione in esame accorda al difensore
la possibilità di scegliere in via alternativa se essere pre-
sente nell’aula ove si celebra il processo ed avvalersi di
dispositivi di comunicazione riservata con il proprio as-
sistito, rimasto in carcere, oppure se recarsi nel luogo di
detenzione di questi, alternativa che consente modalità
del tutto equipollenti quanto alle garanzie di un eff‌icace
contatto funzionale al valido espletamento del mandato
difensivo. Se dunque, a fronte della presenza del difensore
in aula, sia assicurata l’effettività del videocollegamento
con il suo rappresentato detenuto, come accaduto nel caso
di specie, non si è verif‌icata alcuna nullità. In tal senso si
è già espressa questa Corte (Cass. sez. V, n. 50394 del 22
luglio 2016, Bleve e altri, rv. 268601; sez. I, n. 19511 del 15
gennaio 2010, Basco, rv. 247194; sez. II, n. 46245 del 23
novembre 2005, Filippone, rv. 232775) con orientamento
qui riaffermato, perchè pienamente condiviso.
1.4 La diversa lettura della vicenda processuale, pro-
posta dalla difesa, secondo la quale l’avviso della dispo-
sizione di procedere al collegamento a distanza andrebbe
comunicato o notif‌icato, unitamente al decreto di f‌issazio-
ne dell’udienza camerale, almeno dieci giorni prima ex
art. 127 c.p.p., comma 5, a pena la nullità, non tiene conto
della diversa funzione dei due provvedimenti e che soltan-
to il secondo è f‌inalizzato a consentire la conoscenza anti-
cipata e tempestiva della data dell’udienza di trattazione
del procedimento e l’adeguata preparazione della difesa
nella prospettiva della sua celebrazione, venendo ad in-
cidere sull’effettività e sulla pienezza del diritto di difesa
secondo la previsione di cui all’art. 178 c.p.p., lett. c); il
decreto sul collegamento a distanza, invece, rende edotti
la parte ed il suo legale che si procederà con quelle moda-
lità, ma non è strettamente pertinente ed indispensabile
per consentire la presenza in udienza e la preparazione
ad affrontare il confronto dialettico con le altre parti ed il
giudice in quella sede.
1.5 In ogni caso, anche a voler seguire l’opinione mi-
noritaria, che ravvisa nella violazione dell’art. 146 bis,
comma 2, una causa di nullità degli atti processuali, deve
osservarsi che si tratterebbe di nullità relativa a regime
intermedio, da eccepire prima del compimento dell’atto,
ossia dell’udienza, cosa che nel caso in esame non si è ve-
rif‌icata in riferimento all’udienza del 24 ottobre 2016 con
la conseguente sanatoria del vizio e la sua indeducibilità
con l’impugnazione.
1.6 Deve soltanto aggiungersi in conclusione che la de-
duzione difensiva si presenta comunque genericamente
formulata, perchè non corredata dalla specif‌icazione degli
effettivi e rilevanti pregiudizi derivati alla difesa dal man-
cato rispetto del termine prescritto dall’art. 146 bis citato
in relazione all’attività processuale svolta nell’udienza,
nella quale il difensore risulta avere presentato memoria
e discusso il caso e l’indagato avere rassegnato proprie
spontanee dichiarazioni.
Sotto ogni prof‌ilo considerato le censure mosse col pri-
mo motivo vanno dunque respinte. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 20 OTTOBRE 2017, N. 48370
(UD. 30 MAGGIO 2017)
PRES. BRUNO – EST. LAPALORCIA – P.M. FIMIANI (DIFF.) – RIC. OCCHIONERO ED
ALTRA
Prova penale y Intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni y Intercettazione, impedimento o in-
terruzione illecita di comunicazioni informatiche o
telematiche y Utilizzazione del cd. "captatore infor-
matico" y Ex art. 266 bis c.p.p. y Utilizzato su dispo-
sitivi elettronici y Per individuazione di un f‌lusso di
comunicazioni illecite y Utilizzabilità.
. In tema di intercettazioni di comunicazioni informa-
tiche e telematiche, quali previste e disciplinate dal-
l’art. 266 bis c.p.p., deve ritenersi legittimo l’impiego
di captatori informatici (c.d. trojans) che vengano vei-
colati sui dispositivi elettronici (personal computers,
tablets, smartphones, etc.) del soggetto da sottoporre
a controllo, con conseguente utilizzabilità di quanto
risultante dal f‌lusso delle comunicazioni intercettate,
indipendentemente dal luogo in cui i detti dispositivi
vengano, di volta in volta, a trovarsi. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 266 bis; c.p., art. 494; c.p., art. 615 ter; c.p.,
art. 617 quater) (1)
(1) Per quanto riguarda la tematica delle sole intercettazioni tra
presenti, mediante "trojan horse", si è espressa autorevolmente Cass.
pen., sez. un, 1° luglio 2016, n. 26889, in questa Rivista 2017, 91, con
nota di A. CAMON, Cavalli di Troia in Cassazione, secondo la quale
l’intercettazione di comunicazioni tra soggetti cosiddetti “presenti”
mediante l’installazione di un captatore informatico, inserito in un
dispositivo elettronico, può essere consentito nei soli procedimenti
per i delitti di criminalità organizzata, per i quali trova applicazione
la disciplina di cui all’art. 13 del D.L. 151 del 1991.L’autorevole pro-
nuncia non ha peraltro escluso la legittimità dell’uso di tale stru-
mento per ulteriori forme di intercettazioni tra cui in primis quelle
telematiche ex art. 266 bis c.p.p.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale del riesame di Roma, con l’ordinanza im-
pugnata, ha confermato quella del Giudice per le indagini
preliminari dello stesso tribunale, di applicazione della
custodia cautelare in carcere ai fratelli Giulio e France-
sca Maria Occhionero, indagati per i reati di cui agli artt.
494, 615-ter, 617-quater e quinquies perchè, capo A), ac-
cedevano abusivamente alla casella di posta elettronica in
uso allo studio legale dell’avv. Ernesto Stajano, da dove,
sostituendosi alla persona del legale, ponevano in essere,
inviando all’ENAV un messaggio di posta contenente in al-
legato un virus informatico, atti idonei all’accesso abusivo
al relativo sistema informatico contenente dati relativi
alla sicurezza pubblica nel settore dell’aviazione civile e
all’intercettazione delle comunicazioni telematiche al suo
interno. Inoltre, capo B), per i reati di cui agli artt. 615-ter,
615-quater e 617-quinquies c.p. perchè accedevano abusi-
vamente a caselle di posta elettronica appartenenti a pro-
fessionisti del settore giuridico ed economico, ad autorità
politiche e militari di importanza strategica, nonché uti-

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