Corte Di Cassazione Penale Sez. I, 20 Ottobre 2017, N. 48423 (C.C. 10 Maggio 2017)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2018
LEGITTIMITÀ
giurisprudenziale formatosi su una questione tutt’affatto
diversa, concernente la natura ordinatoria ovvero peren-
toria del termine di un anno dall’avvenuto sequestro, pro-
rogabile per un anno ulteriore, previsto dalla normativa
del 1965 per la disposizione della conf‌isca; punto sul quale
si confrontavano un orientamento, per il quale la conf‌isca
poteva essere adottata in assenza di alcun vincolo di carat-
tere temporale, ed altro per cui l’inscindibile connessione
fra il sequestro e la conf‌isca giustif‌icava la qualif‌icazione
in termini di perentorietà del termine indicato dalla nor-
ma. Con la sentenza Madonia, condividendosi il secondo
orientamento, si stabiliva il principio della perentorietà
del termine di cui sopra; e, quale dato argomentativo a so-
stegno di questa conclusione, si evidenziava la natura so-
stanzialmente unitaria del procedimento applicativo delle
misure di prevenzione patrimoniali, nell’ambito del quale
il sequestro assume funzione tipicamente propedeutica
alla conf‌isca.
Una volta def‌inite in questi termini le affermazioni di
principio della decisione del 2000, le Sezioni Unite fanno
propria la successiva pronuncia di questa Corte (sez. I,
n. 15964 del 21 marzo 2013, Di Marco, Rv. 255656), che
non ritiene necessaria, ai f‌ini dell’instaurazione di una
rituale procedura applicativa della misura della conf‌isca
di determinati beni, la sottoposizione di questi ultimi ad
un sequestro disposto con un provvedimento distinto e
precedente rispetto a quello di conf‌isca; essendo del tutto
compatibile con i principi stabiliti in quella sede l’adozio-
ne di un sequestro contestuale alla conf‌isca e disposto con
il medesimo atto. Situazione questa ritenuta non estra-
nea ma, al contrario, conforme nella massima misura alle
connotazioni di stretta connessione dei provvedimenti di
sequestro e conf‌isca, segnalate dalla Sezioni Unite quali
conseguenze dell’unitarietà del procedimento applicativo
della misura patrimoniale.
In questa prospettiva, al testuale riferimento dell’art. 2
ter L. 575/65 (così come a quello della sopravvenuta nor-
ma di cui all’art. 24 del decreto attualmente in vigore) alla
conf‌isca di beni qualif‌icati come «sequestrati» non può
essere attribuito un signif‌icato prescrittivo della necessità
di un autonomo provvedimento di sequestro, precedente a
quello dispositivo della conf‌isca.
Tale espressione è invero lessicalmente denotativa
di un ambito di ipotesi che comprende anche quella del
sequestro contestuale alla conf‌isca, nel senso appena de-
scritto.
D’altra parte, con espresso riferimento alla normativa
del 1965, SS.UU., Yang Xinjao, ribadisce la coerenza siste-
matica della previsione di un autonomo provvedimento di
sequestro, precedente a quello dispositivo della conf‌isca,
come atto meramente eventuale nella sequenza del pro-
cedimento applicativo delle misure di prevenzione patri-
moniali. La funzione tipica di tale provvedimento deve
infatti essere individuata nella f‌inalità di impedire provvi-
soriamente la dispersione dei beni conf‌iscabili nel caso in
cui debbano essere svolti accertamenti sulla sussistenza
dei presupposti per l’adozione del provvedimento def‌initi-
vamente ablatorio; derivandone, pertanto, l’identif‌icazione
dei presupposti del sequestro nella necessità di tali accerta-
menti e, di conseguenza, la superf‌luità del previo sequestro
ove detti accertamenti non siano necessari e possa addive-
nirsi direttamente, sulla scorta degli elementi di valutazio-
ne già disponibili, alla conf‌isca dei beni (sez. I, n. 27819 del
27 giugno 2006, Caracciolo, Rv. 234976). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 20 OTTOBRE 2017, N. 48423
(C.C. 10 MAGGIO 2017)
PRES. CORTESE – EST. BONI – P.M. DI LEO (CONF.) – RIC. MAZZARELLA
Giudizio penale di primo grado y Dibattimento
y Assistenza dell’imputato all’udienza y Che abbia
fatto richiesta di partecipazione y Partecipazione
a distanza y Omessa o ritardata comunicazione al
difensore o alla parte del mancato accoglimento
della richiesta y Conseguenze y Nullità y Sussistenza
y Esclusione y Eccezione y Individuazione.
. In tema di riesame, non dà luogo a nullità (che, pe-
raltro, se sussistente, sarebbe da qualif‌icare come di
tipo c.d. “intermedio”), il mancato rispetto del termine
di dieci giorni prima dell’udienza stabilito dall’art. 146
bis, comma 2, disp. att. c.p.p., (nella formulazione all’e-
poca vigente) per la comunicazione all’interessato che
abbia fatto richiesta di presenziare all’udienza, nonché
al suo difensore, del provvedimento con il quale sia
stabilito che detta partecipazione avvenga a distanza,
salvo che risulti dedotto un concreto pregiudizio che
da detta inosservanza sia derivato alla difesa, con rife-
rimento alla possibilità offerta al difensore, ai sensi del
comma 4 del citato art. 146 bis disp. att., di scegliere
tra l’essere presente nell’aula ove si celebra il processo
ed avvalersi di dispositivi di comunicazione riservata
con il proprio assistito, rimasto in carcere, oppure il
recarsi nel luogo in cui l’assistito si trova in stato di
detenzione; pregiudizio, quello anzidetto, che, nella
specie, è stato escluso, dal momento che il difensore,
nonostante la tardività dell’avviso, aveva comunque
partecipato all’udienza. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 146
bis; c.p.p., art. 178) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. V, 28 novembre 2016,
in www.latribunaplus.it; Cass. pen., sez. I, 24 maggio 2010, n. 19511,
in questa Rivista 2011, 463 e Cass. pen., sez. II, 19 dicembre 2005, n.
46245, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza in data 24 ottobre 2016 il Tribunale
di Napoli confermava l’ordinanza emessa dal G.i.p. dello
stesso Tribunale il 26 settembre 2016 con la quale era sta-
ta disposta nei confronti di Luciano Mazzarella la misura
cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente
indiziato dei delitti di omicidio, detenzione e porto illegali
di arma da sparo per avere cagionato la morte di Andrea
Ottaviano, attinto da plurimi colpi di pistola cal. 9 in Na-
poli l’11 giugno 2011.

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