Corte Di Cassazione Penale Sez. Vi, 23 Ottobre 2017, N. 48610 (C.C. 8 Giugno 2017)

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giur
1/2018 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 23 OTTOBRE 2017, N. 48610
(C.C. 8 GIUGNO 2017)
PRES. CONTI – EST. MORGINI – P.M. ANIELLO (DIFF.) – RIC. INZITARI ED ALTRA
Misure di prevenzione y Appartenenti ad associa-
zioni maf‌iose y Rapporti tra sequestro e conf‌isca di
prevenzione y Applicabilità contestuale e con unico
atto y Conf‌igurabilità y Sussistenza.
. In tema di conf‌isca di prevenzione, deve ritenersi che,
anche con riguardo a provvedimenti adottati ai sensi
del previgente art. 2 ter della legge 31 maggio 1965 n.
575, trovi applicazione il principio che, con riferimento
alla sopravvenuta normativa di cui all’art. 24 del D.L.vo
6 maggio 2011 n. 159, è stato affermato dalle SS.UU.
della Corte di cassazione con sentenza n. 20215 del 23
febbraio 2017, P.M. in proc. Yang Xinjao, Rv. 269589,
secondo cui il sequestro e la conf‌isca possono anche
essere disposti contestualmente con unico atto. (Mass.
Redaz.) (l. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter; d.l.vo 6
maggio 2011, n. 159, art. 24) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. I, 8 aprile 2013, n.
15964, in www.latribunaplus.it. Sull’argomento, nel tempo oggetto
di contrasto giurisprudenziale, si era espressa Cass. pen, sez. un., 7
febbraio 2001, n. 36, in questa Rivista 2001, 301, con nota di P. GRIL-
LO, che nella vigenza dell’art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575
evidenziava, in parte motiva, la natura sostanzialmente unitaria del
procedimento applicativo delle misure di prevenzione patrimoniali,
nell’ambito del quale il sequestro veniva ad assumere una funzione
sostanzialmente propedeutica alla conf‌isca, anticipando in questo
modo i tratti salienti della pronuncia in commento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Inzitari Pasquale e Princi Maria ricorrono, il primo
quale proposto e la seconda nella sua qualità di terza inte-
ressata, avverso il decreto in epigrafe, con il quale, in par-
ziale riforma del decreto del Tribunale di Reggio Calabria
- Sezione Misure di Prevenzione in data 5 dicembre 2012
che ha imposto all’Inzitari la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e la conf‌isca
di beni propri o formalmente intestati alla Princi, di lui
moglie, sono state revocate la misura della sorveglianza
speciale per difetto del requisito dell’attualità della peri-
colosità sociale, ritenuta esistente unicamente dal 1994 e
f‌ino al 2008, e la conf‌isca dei primi tre piani del fabbricato
sito in Rizziconi, località Parcheria, destinati a punto ven-
dita, sede legale e uff‌ici amministrativi della Nifral s.r.l.
2. Inzitari Pasquale censura il provvedimento impugna-
to con due ricorsi, rispettivamente a f‌irma dell’Avvocato
Antonio Managò e dell’Avvocato Alfredo Gaito, deducendo
i seguenti motivi.
2.1. (Omissis)
La violazione del disposto di cui all’art. 2 ter L. 575/65
deriverebbe inf‌ine dal fatto che il decreto impugnato, ret-
to dalla normativa previgente all’entrata in vigore della L.
159/2011, ha confermato la conf‌isca di un bene (quarto
piano fabbricato sito in Rizziconi) mai sottoposto a seque-
stro e oggetto di specif‌ica proposta, successiva a quella di
sottoposizione alla misura personale della sorveglianza
speciale. Tale conf‌isca sarebbe quindi intervenuta (con
decisione cumulativa) in data successiva allo spirare
del termine di un anno, prorogabile di un ulteriore anno,
dall’esecuzione del sequestro disposto dal Tribunale di
Reggio Calabria con decreto in data 12 agosto 2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis)
2. Infondati sono i motivi di ricorso, proposti nell’inte-
resse dell’lnzitari, coi quali è stata dedotta la violazione
del disposto di cui all’art. 2 ter L. 575/65 per avere il decre-
to impugnato, retto dalla normativa previgente all’entrata
in vigore della L.n. 159/2011, confermato la conf‌isca di un
bene mai sottoposto a sequestro e oggetto di proposta suc-
cessiva a quella di sottoposizione alla misura personale
della sorveglianza speciale.
Rileva il Collegio che la questione della sottoponibilità
a conf‌isca di prevenzione di un bene non precedentemen-
te sequestrato, già oggetto di divergenti orientamenti in-
terpretativi (sez. lav., n. 27667 del 31 maggio 2012, Liuzzi,
Rv. 253332; sez. V, n. 23041 del 28 marzo 2002, Ferrara, Rv.
221677; contra, sez. II, n. 7616 del 16 febbraio 2006, Cata-
lano e altri, Rv. 234747; sez. I, n. 16237 del 1 marzo 2006,
Cannella, Rv. 234378; sez. I, n. 27819 del 27 giugno 2006;
Caracciolo e altro, Rv.234976; sez. V, n. 3538 del 22 marzo
2013, Zagaria e altri, Rv. 258657) deve oggi ritenersi auto-
revolmente composta da sez. un., n. 20215 del 23 febbraio
2017, P.M. in proc. Yang Xinjao, Rv. 269589, secondo cui, in
tema di misure di prevenzione patrimoniali, la richiesta
di conf‌isca può essere proposta anche con riguardo a beni
non previamente sottoposti a sequestro con autonomo
provvedimento, potendo il sequestro e la conf‌isca essere
adottati anche contestualmente con un unico atto.
Il Collegio non ignora che tale ultima decisione si ri-
ferisce specif‌icamente a richiesta di conf‌isca proposta
ai sensi della sopravvenuta normativa di cui all’art. 24
D.L.vo 6 maggio 2011, n. 159. Osserva peraltro che l’inte-
ro percorso argomentativo della pronuncia delle Sezioni
Unite si sviluppa esplicitamente sottolineando, sul punto,
l’analogia di contenuto e la continuità sistematica della
disciplina recata dall’art. 24 D.L.vo n. 159 del 2011 rispetto
alla previsione di cui all’art. 2-ter, comma 3, legge 31 mag-
gio 1965, n. 575, che pure attribuiva ai beni, oggetto della
richiesta di conf‌isca, il predicato testuale dell’essere gli
stessi sequestrati.
Orbene, con riguardo a provvedimenti adottati sotto la
vigenza del citato art. 2-ter le Sezioni Unite ricordano che
le pronunce con le quali è stato affermato il principio per
il quale la conf‌isca dei beni deve essere necessariamente
preceduta dal sequestro degli stessi (sez. I, Liuzzi, cit.;
sez. V, Ferrara, cit.) richiamano una precedente decisione
delle Sezioni Unite (sez. un., n. 36 del 13 dicembre 2000,
Madonia, Rv. 217666) il cui contenuto motivazionale, ove
attentamente esaminato, si mostra affermativo di un prin-
cipio differentemente formulato.
L’intervento delle Sezioni Unite era stato infatti sol-
lecitato, nella specie, quale risolutivo di un contrasto

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