Corte Di Cassazione Penale Sez. Iv, 25 Ottobre 2017, N. 48972 (C.C. 13 Luglio 2017)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2018
LEGITTIMITÀ
tamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori
accertamenti fattuali a tal f‌ine (sez. I, sentenza n. 27752
del 9 maggio 2017, Menegotti, Rv. 270271).
4. Di conseguenza la sentenza impugnata va annullata
senza rinvio limitatamente al mancato computo delle cir-
costanze attenuanti generiche e, per l’effetto, la pena deve
essere rideterminata in anni uno, mesi quattro di reclusio-
ne ed €.200,00 di multa. Il ricorso deve essere rigettato nel
resto. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 25 OTTOBRE 2017, N. 48972
(C.C. 13 LUGLIO 2017)
PRES. BLAIOTTA – EST. DI SALVO – P.M. X (PARZ. DIFF.) – RIC. CARRIERO
Difesa e difensori y Patrocinio dei non abbienti y
Condizioni di ammissione y Soggetti condannati in
via def‌initiva per reati legati alla criminalità orga-
nizzata y Esistenza della condanna y Esistenza degli
elementi idonei ad annullare la presunzione di su-
peramento dei limiti di reddito y Onere della prova
y Conf‌igurabilità y Sussistenza.
. In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’art. 79
del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nell’indicare quale
dev’essere il contenuto della relativa istanza di ammis-
sione, non prevede che in essa debba essere specif‌ica-
mente attestata l’assenza di precedenti condanne per
taluno dei reati menzionati nell’art. 76, comma 4 bis,
del citato D.P.R., dovendosi per converso ritenere che
gravi su chi sia stato invece condannato per taluno di
tali reati l’onere di rappresentare non solo l’esistenza
della condanna ma gli elementi idonei a superare la
conseguente presunzione di superamento dei limiti di
reddito. (Mass. Redaz.) (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115,
art. 76; d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 79) (1)
(1) Sull’argomento si veda Corte cost. 16 aprile 2010, n.139, in que-
sta Rivista 2010, 395 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 76, comma 4 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella par-
te in cui stabilisce che, per i soggetti già condannati con sentenza
def‌initiva, per i reati indicati nella stessa norma, il reddito si ritiene
superiore ai limiti previsti per l’ammissione al patrocino a spese dello
Stato e non ammette la prova contraria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Carriero Giuseppe ricorre per cassazione avverso
il provvedimento in epigrafe indicato, con cui è stato re-
spinto il ricorso in opposizione, ex art. 99 D.P.R. n. 115 del
2002, avverso la declaratoria di inammissibilità dell’istan-
za di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge, in quanto
erroneamente il giudice a quo ha ritenuto necessaria la
dichiarazione dell’istante circa la sussistenza del presup-
posto negativo inerente alla mancanza dei precedenti pe-
nali di cui all’art. 76, comma 4 bis, D.P.R. n. 115 del 2002.
Viceversa, è colui che è gravato da tali precedenti che
deve rendere dichiarazione in tal senso, fornendo prove
contrarie, atte a superare la presunzione di cui al predetto
art. 76, comma 4-bis. Chi invece sia esente dai precedenti
penali indicati da quest’ultima norma non deve dichiara-
re nulla, essendo onere del giudice verif‌icare il certif‌icato
penale dell’istante. Si chiede pertanto annullamento del
provvedimento impugnato.
3. Con requisitoria depositata il 28 aprile 2017, il Pro-
curatore generale presso questa Corte ha chiesto annulla-
mento con rinvio del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La doglianza formulata dal ricorrente è fondata.
L’art. 79 D.P.R. n. 115 del 2002, nel disciplinare il con-
tenuto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, non fa alcun cenno ad una dichiarazione cir-
ca la sussistenza del presupposto negativo inerente alla
mancanza dei precedenti penali di cui all’art. 76, comma
4-bis, D.P.R. n. 115 del 2002. La dichiarazione sostitutiva
prevista dall’art. 79, lett. c), inerisce infatti esclusivamen-
te alle condizioni reddituali dell’istante. Dunque chi non
è stato condannato per uno dei reati previsti dall’art. 76,
comma 4-bis, non deve dichiarare alcunché al riguardo.
È compito del giudice verif‌icare la sussistenza o meno di
condanne per i reati elencati nella predetta norma. Vice-
versa chi è stato condannato per uno di tali reati è tenuto
a rappresentare non solo l’esistenza della condanna ma
gli elementi idonei a superare la presunzione di supera-
mento dei limiti di reddito, prevista dall’art. 76, comma
4-bis. La Corte costituzionale, con sentenza n. 139 del 16
aprile 2010, ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzio-
nale di questa norma, nella parte in cui, stabilendo che
per i soggetti già condannati, con sentenza def‌initiva, per
i reati ivi indicati, il reddito si ritiene superiore ai limiti
previsti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
non ammette la prova contraria. La presunzione iuris et
de iure, originariamente contemplata dalla norma, è stata
dunque trasformata in presunzione iuris tantum. L’istante
è quindi ammesso a provare il contrario e la dichiarazione
relativa alla sussistenza dei precedenti penali in esame è
f‌inalizzata, per l’appunto, ad introdurre la problematica
inerente al quesito se la presunzione di superamento del
reddito possa considerarsi o meno superata. Relativamen-
te a chi invece non abbia subìto condanna per i reati in
esame, questa esigenza non sussiste e dunque l’interes-
sato dovrà semplicemente autocertif‌icare il quantum del
reddito valutabile ai f‌ini dell’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, a norma dell’art. 79, lett. c) D.P.R. n. 115
del 2002. Erroneamente, pertanto, il giudice a quo ha rite-
nuto la sussistenza, a carico del soggetto che non sia stato
condannato per i reati che comportano l’operatività della
suddetta presunzione, di un obbligo, addirittura previsto
a pena di inammissibilità dell’istanza, di rendere esplicita
dichiarazione in tal senso. Si impone, quindi, nel caso di
specie, un pronunciamento rescindente.
2. Il provvedimento impugnato va dunque annulla-
to senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente
della Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Ta-
ranto, per l’ulteriore corso. (Omissis)

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