Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 25 Ottobre 2017, N. 48997 (Ud. 13 Ottobre 2017)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2018
LEGITTIMITÀ
ricolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della
concretezza, normativizza il principio giurisprudenziale,
preesistente alla novella, della necessità che l’attualità del
pericolo sia specif‌icamente valutata dal giudice, avendo
riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidiva al mo-
mento della adozione della misura, in relazione al tempo
trascorso dal fatto contestato e alle peculiarità della vicen-
da cautelare (sez. III, n. 12477 del 18 dicembre 2015, dep.
2016, Mondello, Rv. 266485), sottolineando l’onere motiva-
zionale del giudice della cautela personale (sez. V, n. 43083
del 24 settembre 2015, Maio, Rv. 264902; sez. VI, n. 1082 del
12 novembre 2015, dep. 2016, Capezzera, Rv. 265958), do-
vendosi fondare su dati concreti ed oggettivi, non mera-
mente congetturali, attinenti al caso di specie, che renda-
no l’esigenza cautelare reale ed attuale, cioè effettiva nel
momento in cui si procede all’applicazione della misura
cautelare (sez. VI, n. 8211 dell’ 11 febbraio 2016, Ferrante,
Rv. 266511). Si aggiunge, altresì, che la sussistenza di un
pericolo “attuale” di reiterazione del reato va esclusa qua-
lora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto
sporadica ed occasionale, dovendo invece essere affermata
qualora - all’esito di una valutazione prognostica fondata
sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul
contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove
non sottoposto a misure appaia probabile, anche se non im-
minente, la commissione di ulteriori reati; ne deriva che il
requisito dell’attualità del pericolo può sussistere anche
quando l’indagato non disponga di effettive ed immediate
opportunità di ricaduta (sez. II, n. 44946 del 13 settembre
2016, Draghici, Rv. 267965; sez. II, n. 47891 del 7 settembre
2016, Vicini, Rv. 268366; sez. II, n. 11511 del 14 dicembre
2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684). Recentemente, una
pronuncia ha inteso proporre un distinguo tra diverse tipo-
logie di fattispecie cautelari, coniugate in relazione alla
categoria di reati di riferimento ed alla differente valuta-
zione di prognosi delle esigenze cautelari, adottando il pri-
mo o il secondo dei due orientamenti secondo che sia pos-
sibile operare una valutazione preliminare sulla
permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile
o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il
quale si procede (sez. V, n. 12618 del 18 gennaio 2017, Ca-
valiere, Rv. 269533). Tuttavia, a ben vedere, mentre un rea-
le contrasto applicativo tra le sezioni della Corte sussiste
limitatamente al presupposto logico dal quale si snodano i
due orientamenti, e cioè il carattere più o meno innovativo
dell’intervento normativo con cui si è introdotto espressa-
mente il requisito dell’attualità, affermato dal primo orien-
tamento e negato dal secondo, la distanza tra le affermazio-
ni conseguenti a tale premessa - riferite alla ricerca
valutativa sulla necessità o meno dell’imminente occasione
di commettere nuovamente un reato - non produce deter-
minanti effetti in relazione ad identiche fattispecie, risol-
vendosi, in sostanza, comunque, nella verif‌ica di una con-
grua e coerente motivazione sulla attuale sussistenza delle
esigenza di disporre o tenere ferma la misura cautelare,
sulla base di un’analisi accurata della fattispecie concreta,
della quale deve darsi atto, appunto, compiutamente in
motivazione, in misura tanto più ampia quanto più tra i fat-
ti commessi e il momento di verif‌ica cautelare sia trascorso
un considerevole lasso di tempo. In proposito, si condivide
da parte del Collegio la recente affermazione di sez. II, n.
53645 dell’ 8 settembre 2016, Lucà, Rv. 268977, secondo cui
il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del re-
ato richiede una valutazione prognostica circa la probabile
ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello
stato di pericolosità personale dell’indagato dal momento
di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il
giudizio cautelare, desumibile dall’analisi soggettiva della
sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive
ed “esterne” all’accusato, ricavabili da dati ambientali o di
contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assen-
za di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità,
favorendo la recidiva. Ne consegue che il pericolo di reite-
razione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di
recidiva prossimo all’epoca in cui viene applicata la misu-
ra, seppur non imminente, sicchè la valutazione prognosti-
ca non può estendersi alla previsione di una “specif‌ica oc-
casione” per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice.
Del resto, anche le Sezioni Unite, sebbene occupandosi
solo incidentalmente della questione in una pronuncia di
recente emessa (sez. un., n. 20769 del 28 aprile 2016, Lovi-
si, Rv. 266650-266652), hanno affermato che l’attualità è
requisito legato alla presenza di occasioni prossime al rea-
to, la cui sussistenza, pur dovendo essere autonomamente
e separatamente valutata rispetto all’altro requisito di leg-
ge, dato dalla “concretezza”, è desumibile dai medesimi
indici rivelatori di quest’ultima, e cioè specif‌iche modalità
e circostanze del fatto e personalità dell’indagato o impu-
tato. Ebbene, proprio facendo applicazione di tali principi,
la motivazione impugnata resiste alle obiezioni difensive,
prendendo in esame il complesso di condizioni soggettive
ed oggettive di accadimento del reato che rendono plausi-
bile, per il ricorrente, il pericolo di recidiva prossimo, sep-
pur non imminente, ed impongono un giudizio cautelare
nient’affatto mutato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 25 OTTOBRE 2017, N. 48997
(UD. 13 OTTOBRE 2017)
PRES. DIOTALLEVI – EST. GALLO – P.M. CARDIA (PARZ. DIFF.) – RIC. DE SANTIS
Cassazione penale y Declaratoria immediata di
cause di non punibilità y Violazione del divieto di
“reformatio in pejus” y Riduzione della pena in-
f‌litta dal giudice d’appello y Necessità y Nuova
formulazione dell’art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p. y
Ampliamento della facoltà di intervento della Cas-
sazione y Sulla determinazione della pena base y
Conf‌igurabilità y Sussistenza.
. Qualora, essendosi riscontrata in sede di legittimità
la violazione del divieto di “reformatio in pejus”, sussi-
sta la necessità di dar luogo alla riduzione della pena
inf‌litta dal giudice d’appello, a tale riduzione può di-
rettamente provvedere la Corte di cassazione, alla luce

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