Corte Di Cassazione Penale Sez. V, 25 Ottobre 2017, N. 49038 (C.C. 14 Giugno 2017)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2018
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 25 OTTOBRE 2017, N. 49038
(C.C. 14 GIUGNO 2017)
PRES. VESSICHELLI – EST. AMATORE – P.M. FIMIANI (CONF.) – RIC. SILVESTRIN
Misure cautelari personali y Condizioni di ap-
plicabilità y Necessità di osservare i criteri di cui
all’art. 274 c.p.p. y Pericolo attuale y Di reiterazio-
ne del reato y Valutazione sulle modalità del fatto y
Fattispecie in tema di tentato sequestro di persona
a scopo di estorsione commesso in danno di mino-
renne.
. In tema di esigenze cautelari, e con riferimento a
quella di cui all’art. 274, lett. c), c.p.p., sussistenza di
un pericolo "attuale" di reiterazione del reato va esclu-
sa qualora la condotta criminosa posta in essere si ri-
veli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo invece
essere affermata qualora - all’esito di una valutazione
prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla per-
sonalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in
cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure
-appaia probabile, anche se non imminente, la com-
missione di ulteriori reati; ne deriva che il requisito
dell’attualità del pericolo può sussistere anche quando
l’indagato non disponga di effettive ed immediate op-
portunità di ricaduta.
(Nella specie, in applicazione di tale principio, la Cor-
te ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione di
merito con la quale era stata riconosciuta la sussisten-
za dell’attualità del pericolo di reiterazione di condotte
criminose in un caso in cui il ricorrente era accusato di
tentato sequestro di persona a scopo di estorsione com-
messo in danno di soggetto minorenne). (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 274) (1)
(1) Nello stesso senso, per quanto riguarda il requisito dell’“attualità”
del pericolo, si vedano Cass. pen., sez. VI, 23 maggio 2016, n. 21350, in
www.latribunaplus.it; Cass. pen., sez. III, 17 marzo 2016, n. 11372,
in questa Rivista 2017, 547 e Cass. pen., sez. III, 27 ottobre 2015, n.
43113, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il provvedimento impugnato, datato 3 febbraio
2017, il Tribunale di Venezia, in sede di appello caute-
lare, ha confermato l’ordinanza del 29 settembre 2016
della Corte d’assise d’appello di Venezia, con la quale si è
rigettata la richiesta ex art. 299 c.p.p. di sostituzione della
misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di
Silvestrin Massimo con quella degli arresti domiciliari per
i reati di cui agli artt. 56-630 c.p. I fatti contestati all’im-
putato hanno ad oggetto l’organizzazione, in concorso con
Gallani Gianfranco, Gallani Antonio e Paggin Stefania, di
un sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni del
minorenne Bassan Leonardo, al f‌ine di ottenere il paga-
mento della somma di 600.000 euro per la sua liberazione;
sequestro poi non riuscito per l’intervento della polizia in
data 27 gennaio 2015.
2. Silvestrin Massimo propone ricorso avverso detto
provvedimento di conferma dell’istanza di sostituzione
della misura carceraria enunciando tre motivi. (Omissis)
2.2. Con il secondo motivo di doglianza il ricorren-
te rappresenta violazione di legge e vizio di motivazione
con riferimento all’art. 274 lett. c) c.p.p., come modif‌ica-
to dalla legge n. 47 del 2015, in relazione alla verif‌ica del
requisito dell’attualità della misura custodiale carceraria,
ricollegata alla sola gravità del fatto ed alla personalità del
Silvestrin desunta dalle circostanze e modalità della con-
dotta. In particolare, vi sarebbe una mancanza sostanziale
della motivazione, solo apoditticamente riferita agli ele-
menti sopravvenuti, nel loro complesso ritenuti inidonei a
sovvertire il giudizio di pericolosità già effettuato in sede
di richiesta di sostituzione della misura in atto. (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è in parte inammissibile, con riferimento
al primo ed al secondo motivo dedotto, in parte infondato.
2. Il provvedimento impugnato ha dato risposta alle
istanze di sostituzione proposte dalla difesa nell’atto di
appello, richiamandosi, peraltro, ampiamente, sebbene
non espressamente, alla motivazione dell’ordinanza della
Corte d’assise d’appello che ha inizialmente respinto la ri-
chiesta dell’odierno ricorrente. Nella specie, il Tribunale
di Venezia ha utilizzato la ricostruzione della motivazione
del precedente provvedimento di prima istanza come pre-
messa logica per operare una propria autonoma valutazio-
ne delle doglianze difensive prospettate in sede d’appello,
che sostanzialmente riproponevano le ragioni già poste a
fondamento della richiesta ex art. 299 c.p.p. avanzata alla
Corte d’assise d’appello. (Omissis)
4. Analizzando il secondo motivo di ricorso, deve pre-
mettersi che la giurisprudenza di legittimità, all’indomani
della novella normativa attuata con la legge n. 47 del 2015,
ha chiarito come il nuovo testo dell’art. 274, comma 1, lett.
b) e c), c.p.p., se non consente di desumere il pericolo
di fuga, come anche quello di recidiva, “esclusivamen-
te” dalla astratta gravità del titolo del reato per il quale
si procede, non osta, tuttavia, alla considerazione, ai f‌ini
cautelari, della concreta condotta perpetrata, in rapporto
al contenuto e alle circostanze fattuali che la connota-
no (sez. I, n. 45659 del 13 novembre 2015, Restuccia, Rv.
265168), in quanto le modalità e le circostanze del fatto
restano elementi imprescindibili di valutazione che, in-
vestendo l’analisi di comportamenti concreti, servono a
comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si
collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stes-
sa sia sintomatica di una radicata incapacità del soggetto
di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte
criminose (sez. I, n. 37839 del 2 marzo 2016, Biondo, Rv.
267798). Tale principio è condiviso dal Collegio, che lo
ribadisce, tanto più nel caso di specie, in cui risulta evi-
dente trarre la conseguenza di una comprovata capacità
organizzativa criminale, certo non occasionale, del ricor-
rente e dei suoi complici dall’aver posto in essere atti ido-
nei diretti in modo non equivoco a commettere un reato di
elevata pericolosità quale il sequestro di persona a scopo

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