Corte Di Cassazione Penale Sez. Vi, 25 Ottobre 2017, N. 49067 (Ud. 21 Settembre 2017)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2018
LEGITTIMITÀ
3.2. Le censure circa l’abitualità delle condotte poste
in essere dall’imputato sono anch’esse sprovviste di riferi-
menti concreti e puntuali.
Peraltro, dall’esame coordinato delle due sentenze di
merito, emerge la descrizione di una continua sottoposi-
zione della persona offesa a continue vessazioni e soffe-
renze a partire dal febbraio 2012, allorché la stessa fu fatta
precipitare dalle scale e costretta a ricovero, mentre era in
stato di gravidanza, e f‌ino al maggio 2014 (la sentenza di
primo grado precisa espressamente che l’indicazione del
maggio 2013, invece che 2014, nel capo di imputazione è
frutto di «mero errore materiale»). In particolare, i giudi-
ci di merito - dettagliatamente quello di primo grado, per
relationem quello di secondo grado - indicano tempi e mo-
dalità delle condotte vessatorie, descrivendo le stesse come
caratterizzate da quotidiane aggressioni verbali, mediante
ingiurie e minacce, anche di morte, nonché da frequentissi-
me violenze f‌isiche, che hanno determinato accessi a strut-
ture sanitarie e «lividi» talvolta notati da vicini di casa. Le
condotte di vessazione riferite, quindi, sono correttamente
qualif‌icate dai giudici di merito in termini di abitualità.
4. Infondate, inf‌ine, sono le censure formulate nel terzo
motivo.
Immune da vizi logici o giuridici, infatti, è il giudizio
sulla non concedibilità all’imputato della sospensione
condizionale della pena, «in ragione delle specif‌iche mo-
dalità dell’azione delittuosa», tra l’altro protratta per circa
due anni, atteso il rinvio, da parte dell’art. 164 c.p., ai f‌ini
del giudizio prognostico sul rischio di recidiva, ai parame-
tri di valutazione di cui all’art. 133 c.p.
5. Alla complessiva infondatezza dei motivi dedotti se-
gue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 25 OTTOBRE 2017, N. 49067
(UD. 21 SETTEMBRE 2017)
PRES. CONTI – EST. VILLONI – P.M. LORI (CONF.) – RIC. BERTOLINI
Impugnazioni penali in genere y Appello penale y
Dibattimento y Rinnovazione dell’istruttoria dibat-
timentale y Art. 603, comma 3 bis c.p.p. y Introdotto
dall’art. 1, comma 58, L. 23 giugno 2017, n. 103 y
Applicabilità y Condizioni.
. Il comma 3 bis dell’art. 603 c.p.p., introdotto dall’art.
1, comma 58, della legge 23 giugno 2017 n. 103, secondo
il quale “nel caso di appello del pubblico ministero con-
tro una sentenza di proscioglimento per motivi attinen-
ti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice di-
spone la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale”,
non trova applicazione con riguardo a giudizi di appello
esauritisi prima della sua entrata in vigore, restando
valida, per tali giudizi, la già affermata interpretazio-
ne giurisprudenziale secondo cui non è necessario,
nell’ipotesi data, procedere ad una rinnovata assunzio-
ne delle prove dichiarative quando esse non abbiano
carattere di decisività, come può verif‌icarsi allorché il
loro valore probatorio, non suscettibile, in sé e per sé,
di diversif‌icate valutazioni tra primo e secondo grado,
si combini con fonti di prova di diversa natura non ade-
guatamente valorizzate o erroneamente considerate o
addirittura pretermesse dal primo giudice, ricevendo
soltanto da queste, nella valutazione del giudice d’ap-
pello, un signif‌icato risolutivo ai f‌ini dell’affermazione
di responsabilità. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 603; l. 23
giugno 2017, n. 103, art. 1) (1)
(1) In riferimento all’argomento affrontato dalla pronuncia in com-
mento non risultano editi precedenti. Per un inquadramento della
decisività della prova dichiarativa si veda Cass. pen., sez. un., 6 luglio
2016, n. 27620, in questa Rivista 2017, 653. La giurisprudenza prece-
dente all’entrata in vigore del novellato art. 603, comma 3 bis, statui-
va come non fosse necessario procedere ad una rinnovata assunzione
delle prove dichiarative, quando esse non avessero il carattere della
decisività: in tal senso l’orientamento di Cass. pen., sez. II, 16 ottobre
2015, n. 41736, ivi 2017, 221 e Cass. pen., sez. VI, 4 maggio 2015, n.
18456, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Trie-
ste ha parzialmente riformato quella assolutoria pronun-
ciata dal Tribunale di Udine il 24 febbraio 2015, afferman-
do la responsabilità di Bertolini Andrea Luigi in ordine al
reato di cui agli artt. 81 cpv., 319, 321 c.p. limitatamente al
capo 5-bis dell’imputazione e con esclusione dell’episodio
del 29 e 30 aprile 2011, condannandolo a pena detentiva
nella misura ritenuta di giustizia subordinata al benef‌icio
della sospensione condizionale.
La Corte territoriale ha ritenuto di ravvisare gravi errori di
diritto nella decisione di primo grado riguardo all’affermata
esclusione della sussistenza del reato di corruzione propria
consumata mediante accettazione della promessa da parte
del pubblico uff‌iciale (separatamente giudicato), dr. France-
sco Tripaldi, errori derivanti dalla mancata valutazione e dal
travisamento del consistente apparato probatorio, fondato in
maniera preponderante sul contenuto di intercettazioni tele-
foniche autorizzate e disposte nei confronti sia del pubblico
uff‌iciale sia di altri soggetti coinvolti nell’indagine.
Ribaltando la decisione del Tribunale, la Corte territo-
riale ha, pertanto, ritenuto sussistente il nesso sinallag-
matico tra condotta contraria ai doveri d’uff‌icio ascrivibile
al Tripaldi (la segnalazione, in veste di otorinolaringoiatra
del Servizio Sanitario Nazionale, della società del Berto-
lini quale fornitrice di protesi acustiche eventualmente
occorrenti ai pazienti) e l’accordo di far svolgere al primo
attività lavorativa privata in un laboratorio del Bertolini
dopo la sua collocazione in quiescenza nonché di colla-
borare all’apertura di un centro medico in Puglia, formal-
mente gestito dal nipote del Tripaldi.
La Corte d’appello ha, invece, escluso la sussistenza di
un analogo nesso tra il pagamento da parte dell’imputato
in favore del Tripaldi di un soggiorno alberghiero a Firenze
del valore di € 200,00 nei giorni 29 e 30 aprile 2011 (circo-
stanza pacif‌icamente emersa all’esito del dibattimento),
confermandone l’assoluzione in ordine a detto episodio.

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