Corte Di Cassazione Penale Sez. Vi, 27 Ottobre 2017, N. 49525 (Ud. 3 Ottobre 2017)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2018
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 27 OTTOBRE 2017, N. 49525
(UD. 3 OTTOBRE 2017)
PRES. PAOLONI – EST. CORBO – P.M. TAMPIERI (DIFF.) – RIC. F.
Atti preliminari al dibattimento y Decreto di ci-
tazione y Omissione dell’avvertimento ex art. 429,
comma, lett. f) c.p.p. y Nullità y Esclusione.
. Nella disciplina dettata dalla legge 28 aprile 2014 n.
67, non costituisce causa di nullità il mancato avverti-
mento, nel decreto di citazione a giudizio, che qualora
l’imputato non compaia, sarà proceduto in sua assenza.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 429; l. 28 aprile 2014, n. 67,
art. 13) (1)
(1) Sul tema la giurisprudenza non è concorde. Nello stesso senso
della pronuncia in commento si vedano Cass. pen., sez. II, 25 agosto
2014, n. 36097, in www.latribunaplus.it e Cass. pen., sez. II, 6 mag-
gio 2011, n. 17760, in questa Rivista 2012, 568.In senso difforme si
veda peraltro Cass. pen., sez. VI, 4 febbraio 2011, n. 4415, ivi 2012,
217, secondo cui l’omesso avvertimento costituisce causa di nullità,
soprattutto perché verrebbe meno un’esigenza di chiarezza del pro-
cedimento e di autodifesa per l’imputato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza emessa in data 12 maggio 2016, la Cor-
te d’appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa
in primo grado dal Tribunale di Avellino che aveva dichia-
rato C.F. colpevole del delitto di cui all’art. 572 c.p., per
aver reiteratamente maltrattato la moglie convivente con
minacce di morte, ingiurie, nonché spinte, schiaff‌i, calci
e pugni produttivi di lesioni, agendo anche davanti al f‌i-
glio minore, dal febbraio 2012 al 9 maggio 2014, e lo aveva
condannato alla pena di un anno e dieci mesi di reclusio-
ne, previa concessione delle circostanze attenuanti gene-
riche, ma con esclusione del benef‌icio della sospensione
condizionale della pena.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sen-
tenza indicata in epigrafe, l’avvocato A.V., quale difensore
di f‌iducia di C.F., formulando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge,
in riferimento agli artt. 601, 420-bis, e 429, comma 1, lett.
f), c.p.p., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.,
avendo riguardo alla nullità del decreto di citazione a giu-
dizio in appello.
Si deduce che il decreto di citazione a giudizio in appel-
lo non conteneva l’avviso che in caso di mancata compari-
zione si sarebbe proceduto a giudizio in contumacia. Inol-
tre, non poteva essere dichiarata l’assenza dell’imputato
nel giudizio di appello, stante la sua contumacia anche nel
giudizio di primo grado, e, per tale ragione, sarebbe stata
necessaria la spedizione dell’estratto contumaciale della
sentenza di appello.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di leg-
ge, in riferimento agli artt. 192 c.p.p. e 572 c.p., nonché
vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett.
b), c) ed e), c.p.p., avendo riguardo alla conf‌igurabilità e
sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia.
Si deduce che meramente apparente è la motivazione
sia in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni
della persona offesa, sia in ordine all’abitualità della con-
dotta criminosa, in realtà caratterizzata da episodi isolati
tra di loro.
2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge,
in riferimento all’art. 163 c.p., nonché vizio di motivazio-
ne, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), ed e), c.p.p.,
avendo riguardo al diniego della sospensione condizionale
della pena.
Si deduce che la motivazione della Corte d’appello non
è condivisibile, perchè incentrata esclusivamente sulle
condotte contestate nel presente processo, senza conside-
rare la cessazione del rapporto di convivenza tra i coniugi
e l’assenza di fatti successivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito pre-
cisate.
2. Le doglianze esposte nel primo motivo sono comples-
sivamente infondate.
2.1. Manifestamente infondata, innanzitutto, è la cen-
sura concernente la legittimità della dichiarazione di as-
senza dell’imputato nel giudizio di appello e la mancata
spedizione dell’estratto contumaciale della sentenza di
secondo grado.
Invero, tutto il processo si è svolto sotto la vigenza della
disciplina di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67: la misura
cautelare è stata applicata nel maggio 2014, e il decreto di
rinvio a giudizio è stato emesso dal Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Avellino in data 25 settembre
2014.
Di conseguenza, del tutto correttamente il giudizio di
appello è stato celebrato previa dichiarazione di assenza
e non di contumacia dell’imputato, e la spedizione dell’e-
stratto contumaciale della sentenza di secondo grado è
stata omessa.
2.2. Infondata, poi, è la doglianza concernente la man-
cata indicazione, nel decreto di citazione per il giudizio
di appello, dell’avviso per cui, in caso di mancata compa-
rizione dell’imputato, si sarebbe proceduto a giudizio in
contumacia.
Deve escludersi, infatti, in linea generale, che l’omes-
so avvertimento relativo all’applicazione della disciplina
concernente il “giudizio in assenza”, in caso di mancata
comparizione dell’imputato, determini una nullità del de-
creto di citazione a giudizio.
È vero che la giurisprudenza di legittimità in passato
non ha manifestato un orientamento univoco in ordine
alle conseguenze dell’omissione dell’avviso relativo al
giudizio di contumacia in caso di mancata comparizio-
ne dell’imputato. L’indirizzo ampiamente prevalente ha
escluso la conf‌igurabilità, in tale ipotesi, della nullità del
decreto di rinvio a giudizio prevista dall’art. 429 c.p.p.
«se manca o è insuff‌iciente uno dei requisiti previsti dal
comma 1, lett. c) e f)», osservando che la formulazione
letterale della disposizione pref‌igura l’avvertimento relati-
vo al giudizio di contumacia come «un elemento ulteriore

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