Corte Di Cassazione Penale Sez. I, 30 Ottobre 2017, N. 49757 (Ud. 25 Ottobre 2016)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2018
LEGITTIMITÀ
vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità
criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi
indicativi dell’effettività di un concreto ed attuale pericolo
di reiterazione (sez. V, n. 12618 del 18 gennaio 2017, Cava-
liere ed altri, Rv. 269533).
Secondo altra pronuncia il pericolo che l’imputato
commetta altri delitti deve essere non solo concreto (fon-
dato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali), ma anche
attuale, nel senso che l’analisi della personalità e delle
concrete condizioni di vita dell’indagato deve indurre a
ritenere probabile una ricaduta nel delitto “prossima” -
anche se non specif‌icamente individuata, né tanto meno
imminente - all’epoca in cui la misura viene applicata
(sez. II, n. 47619 del 19 ottobre 2016, Esposito, Rv. 268508
nella cui motivazione la Corte ha precisato che la valu-
tazione prognostica non può estendersi alla previsione di
una “specif‌ica occasione” per delinquere, che esula dalle
facoltà del giudice).
Ancora di recente questa Corte (sez. IV, n. 43880 del 4
luglio 2017, El Mouttaqi, non mass.) ha affermato - e va qui
ribadito - che la valutazione prognostica circa la probabile
ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello
stato di pericolosità personale dell’indagato dal momento
di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il
giudizio cautelare, va desunta dall’analisi soggettiva della
sua personalità, oltre che dalla presenza di condizioni og-
gettive ed “esterne” all’accusato, ricavabili da dati ambien-
tali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita
in assenza di cautele - che possano attivarne la latente
pericolosità, favorendo la recidiva, conseguendone che il
pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista
un pericolo di recidiva prossimo all’epoca in cui viene ap-
plicata la misura, seppur non imminente (cfr. anche sez.
II, n. 53645 dell’ 8 settembre 2016, Lucà, Rv. 268977 nella
cui motivazione, la Corte ha condivisibilmente precisato
che la valutazione prognostica non può estendersi alla
previsione di una “specif‌ica occasione” per delinquere,
che esula dalle facoltà del giudice; sez. II, n. 47619 del 19
ottobre 2016, Esposito, Rv. 268508; sez. II, n. 11511 del 14
dicembre 2016 dep. il 2017, Verga, Rv. 269684).
Partendo, dunque, dal principio, condiviso anche
dall’odierno Collegio, in base al quale in tema di misure
coercitive, la distanza temporale tra i fatti e il momento
della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dis-
sonante con l’attualità e l’intensità dell’esigenza caute-
lare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in
relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della
misura” (così ex multis questa sez. IV, n. 24478 del 12 mar-
zo 2015, rv. 263722) va detto che il Tribunale di Milano
appare avere adempiuto al proprio onere motivazionale
laddove ha dato atto che, nel caso dell’odierna ricorrente,
sussiste un concreto e attuale pericolo di recidiva specif‌i-
ca desumibile dal fatto che ha plurimi precedenti specif‌ici
(nove condanne per furti in concorso tentati e consumati
e per rapina in concorso) e che trattasi, dunque, di per-
sona che è dedita stabilmente e professionalmente alla
commissione di reati contro il patrimonio, in particolare
nelle gioiellerie, anche in epoche recenti.
Nel provvedimento impugnato viene posto in rilievo,
infatti, che dalla annotazione di P.G. del 1 gennaio 2017
emerge che Spada era stata arrestata il 24 settembre 2016
in esecuzione di ordinanza del G.i.p. di Genova per il furto
commesso il 3 ottobre 2015 presso la gioielleria “Zaccaria”
di Genova, poi le erano stati concessi gli arresti domiciliari
il 19 ottobre 2016 (dalla notif‌ica dell’avviso della odierna
udienza emerge che la stessa si trova agli arresti domici-
liari in Milano via Rosmini 93). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 30 OTTOBRE 2017, N. 49757
(UD. 25 OTTOBRE 2016)
PRES. CORTESE – EST. TARDIO – P.M. FIMIANI (DIFF.) – RIC. COSTANZI
Rapporti giurisdizionali con autorità stranie-
re in materia penale y Riconoscimento delle sen-
tenze penali straniere y Richiesta di revoca della
sospensione condizionale della pena y Nei confronti
di cittadino italiano che si trova in un Paese este-
ro y Rif‌iuto di consegna ed esecuzione della pena
nello Stato italiano ai sensi dell’art. 18, lett. r), L.
n. 69 del 2005 y Possibilità per il giudice dell’ese-
cuzione di procedere legittimamente al riconosci-
mento della sentenza straniera "incidenter tantum"
y Esclusione.
. Il giudice dell’esecuzione, qualora sia investito della
richiesta di revoca di una sospensione condizionale
della pena per effetto di una sentenza di condanna pro-
nunciata nei confronti di un cittadino italiano in uno
dei Paesi esteri facenti parte di quelli per i quali trova
applicazione la disciplina sul mandato d’arresto euro-
peo, non può accogliere detta richiesta se non quando
la sentenza in questione sia stata oggetto di formale ri-
conoscimento, da effettuarsi da parte della competente
corte d’appello, individuata ai sensi dell’art. 9 del D.L.vo
7 settembre 2010 n. 161, secondo le regole previste dai
successivi artt. 10 e 11 del medesimo D.L.vo, dovendosi
per converso escludere che possa valere come implici-
to riconoscimento il fatto che in precedenza sia stata
disposta l’esecuzione in Italia della sentenza estera, a
sostegno del rif‌iuto opposto, ai sensi dell’art. 18, lett. r),
della L. 22 aprile 2005 n. 69, alla richiesta di consegna
del condannato allo Stato estero che l’aveva pronuncia-
ta, e dovendosi altresì escludere che il giudice dell’e-
secuzione, sol perché casualmente coincidente con la
corte d’appello che, ai sensi del citato art. 9 del D.L.vo n.
161/2010, sarebbe stata competente al riconoscimento
della sentenza straniera, possa legittimamente adottare
una tale decisione “incidenter tantum” e senza l’osser-
vanza delle prescritte procedure. (Mass. Redaz.) (d.l.vo
7 settembre 2010, n. 161, art. 9; d.l.vo 7 settembre 2010,
n. 161, art. 10; d.l.vo 7 settembre 2010, n. 161, art. 11; l.
22 aprile 2005, n. 69, art. 18) (1)
(1) In tema di mandato di arresto europeo, la giurisprudenza preva-
lente è concorde nell’esprimersi nello stesso senso della pronuncia

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