Corte Di Cassazione Penale Sez. Iv, 31 Ottobre 2017, N. 50064 (C.C. 4 Ottobre 2017)

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giur
1/2018 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
ossia quella della f‌issazione e della celebrazione dell’u-
dienza preliminare, che costituisce un’interposizione
avente consistenza ben maggiore di quella del compimen-
to di ulteriori indagini da parte del pubblico ministero,
ritenuto nella citata decisione delle Sezioni Unite come
tale da imporre la rinnovazione delle ricerche dell’impu-
tato; e peraltro ulteriormente caratterizzata, rispetto alla
situazione esaminata in quella decisione, dalla diversità
del soggetto processuale che emette il provvedimento
introduttivo del giudizio, vale a dire il giudice dell’udien-
za preliminare, rispetto al pubblico ministero emittente
dell’avviso di cui all’art. 415-bis.
Per un verso, pertanto, non ricorrono nella fattispecie
in esame le condizioni poste dalla citata giurisprudenza
di legittimità per l’eff‌icacia del decreto di irreperibilità,
emesso a conclusione del indagini preliminari, ai f‌ini
della notif‌ica del provvedimento dispositivo del giudizio;
e per altro appare irragionevole una prospettazione nella
quale lo svolgimento di una fase della rilevanza di quella
dell’udienza preliminare non incida sulla permanenza dei
presupposti per la qualif‌icazione dell’imputato come irre-
peribile, con le relative conseguenze in tema di garanzia
dell’effettiva possibilità di partecipazione dello stesso al
procedimento.
La nullità della notif‌ica del decreto dispositivo del giu-
dizio comporta l’annullamento senza rinvio, nei confronti
del Massa, non solo della sentenza impugnata, ma anche
di quella di primo grado, seguendone la trasmissione degli
atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Milano per quanto di competenza. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 31 OTTOBRE 2017, N. 50064
(C.C. 4 OTTOBRE 2017)
PRES. BLAIOTTA – EST. PEZZELLA – P.M. SPINACI (CONF.) – RIC. SPADA
Misure cautelari personali y Impugnazioni y Ri-
corso per Cassazione y Poteri del giudice y Gravi
indizi di colpevolezza y Elementi indizianti y Valu-
tazione sul corretto esame da parte del giudice di
merito della sussistenza degli stessi.
Misure cautelari personali y Condizioni di appli-
cabilità y Esigenze cautelari y Attualità del pericolo
di commissione di ulteriori reati y Def‌inizione y Fat-
tispecie in tema di furto di preziosi a danno di un
gioielliere commesso da soggetto dedito stabilmen-
te alla perpetrazione di reati contro il patrimonio.
. In tema di misure cautelari personali e con riguardo
al requisito della gravità del quadro indiziario, spetta
alla Corte di Cassazione il solo compito di verif‌icare se
il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto
delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la sussi-
stenza del detto requisito, controllando quindi la con-
gruenza della motivazione riguardante la valutazione
degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica
e ai principi del diritto che governano l’apprezzamen-
to delle risultanze probatorie, fermo restando che tale
controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al
provvedimento impugnato, non essendo possibile pro-
cedere a una nuova o diversa valutazione degli elemen-
ti indizianti o a un diverso esame degli elementi mate-
riali e fattuali delle vicende indagate. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 303; c.p.p., art. 304; c.p.p., art. 305) (1)
. In tema di esigenze cautelari, il requisito dell’attuali-
tà, oltre che della concretezza, del pericolo di reitera-
zione di condotte criminose, previsto dall’art. 274, lett.
c), c.p.p., postula soltanto la prossimità e non l’immi-
nenza del suddetto pericolo e non richiede neppure la
necessaria individuazione di una specif‌ica e prevedibi-
le occasione di delinquere. (Nella specie, in applica-
zione di tale principio, la Corte ha ritenuto che corret-
tamente fosse stata riconosciuta l’esigenza cautelare
in questione nei confronti di un imputato di furto in
danno di una gioielleria, il quale era gravato da plurimi
precedenti specif‌ici, alcuni dei quali per fatti commes-
si anch’essi, in epoca recente, in danno di gioiellerie,
ed appariva quindi da considerare come soggetto dedi-
to stabilmente e professionalmente alla perpetrazione
di reati contro il patrimonio). (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 274) (2)
(1) In senso conforme si è espressa Cass. pen., sez. IV, giugno 2013, n.
26992, in questa Rivista 2014, 514 e segue il medesimo orientamento
anche Cass. pen., sez. VI, 11 dicembre 2015, n. 49153, ivi 2017, 330,
che statuisce che “La motivazione del provvedimento che dispone
una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando
sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al
punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea
a rendere comprensibile il f‌ilo logico seguito dal giudice di merito”.
(2) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. II, 10 novembre 2016,
n. 47619, in www.latribunaplus.it. In dottrina sull’argomento si
veda E. CAMPOLI, L’ennesima riforma della disciplina delle misure
cautelari personali: prime osservazioni e primi approcci pratici, in
questa Rivista 2015, 305.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza dell’8 febbraio 2017 il Tribunale di Mi-
lano, pronunciando sull’appello proposto dal P.M. avverso
l’ordinanza del 20 dicembre 2016 con cui il G.i.p. presso il
Tribunale di Milano aveva rigettato la richiesta di custodia
cautelare in carcere formulata dal P.M., tra gli altri, nei
confronti di Spada Laila, accoglieva parzialmente l’impu-
gnazione e disponeva nei confronti della stessa la custodia
cautelare in carcere in relazione ai reati di cui ai capi:
a) delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nr. 2 e 4 c.p.
perchè, in concorso con Gabrielli Antony, al f‌ine di trarne
prof‌itto, si impossessavano di 44 fedi nuziali, sottraendole
ai titolari della gioielleria Spazio Oro, sita in Cusano Mila-
nino via Zucchi nr. 9, dopo essersi introdotti al suo interno
f‌ingendosi come clienti interessati ad acquisto di preziosi
e mentre l’uomo distraeva il titolare la donna riusciva a
sottrarre la scatola contenente i preziosi di valore di circa
15.000 euro, nascondendoli sotto la sua gonna. In Cusano
Milanino il 12 dicembre 2015

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