Corte Di Cassazione Penale Sez. Iii, 7 Novembre 2017, N. 50619 (Ud. 30 Gennaio 2017)

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Arch. nuova proc. pen. 1/2018
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 7 NOVEMBRE 2017, N. 50619
(UD. 30 GENNAIO 2017)
PRES. CAVALLO – EST. GENTILI – P.M. CORASANITI (DIFF.) – RIC. ZANDOMENEGHI
Reato y Estinzione (Cause di) y Prescrizione y Indi-
viduazione del termine minimo e del termine mas-
simo di prescrizione y Recidiva reiterata y Incidenza
y Individuazione y Principio del ne bis in idem y Vio -
lazione y Esclusione.
. La recidiva reiterata, quale circostanza aggravante
ad effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine
prescrizionale ordinario del reato, ai sensi dell’art.
157, comma secondo c.p. e, in presenza di atti inter-
ruttivi, anche sul calcolo del termine massimo, ex art.
161, comma secondo c.p., dovendosi escludere che ciò
comporti una violazione del principio del ne bis in idem
sostanziale. (c.p., art. 99; c.p., art. 157; c.p., art. 161;
d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74, art. 8) (1)
(1) La questione non è sempre risultata pacif‌ica in giurisprudenza. In
senso difforme si schiera un primo orientamento minoritario, secondo
cui è possibile tener conto della recidiva reiterata ai f‌ini dell’indivi-
duazione del termine prescrizionale base ai sensi dell’art. 157, secon-
do comma c.p., o del termine massimo, ai sensi dell’art. 161, comma
secondo c.p., ma non è possibile l’applicazione congiunta delle due
norme, posto che diversamente si violerebbe il principio del ne bis
in idem sostanziale, gravando il reo due volte per lo stesso elemento.
In tal senso si veda Cass. pen., sez. VI, 30 novembre 2015, n. 47269,
in www.latribunaplus.it. Secondo un secondo orientamento, soste-
nuto dalla pronuncia in epigrafe, la recidiva reiterata può incidere
oltre che sul calcolo del termine prescrizionale ordinario, anche in
presenza di atti interruttivi, sul calcolo del termine massimo, doven-
dosi escludere che ciò comporti una violazione del predetto “ne bis in
idem”. In tal senso si vedano Cass. pen., sez. VI, 18 novembre 2016,
n. 48954, ibidem e Cass. pen., sez. II, 5 aprile 2016, n. 13463, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Venezia, in data 9 marzo 2015, ha
confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Verona,
il precedente 19 febbraio 2010, aveva, dichiaratane la pe-
nale responsabilità con riferimento al reato di cui all’art.
8 del D.L.vo n. 74 del 2000, per avere, in qualità di ammi-
nistratore della Immobiliare Silvia S.r.l., emesso o, comun-
que, rilasciato in data 31 dicembre 2002, in favore de La
Casa di Giulietta S.r.l. ed al f‌ine di consentire a questa la
evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto,
una fattura relativa ad un’operazione inesistente, per un
importo di euro 400.000,00, condannato Zandomeneghi
Angiolino, ritenutane la recidiva reiterata infraquinquen-
nale equivalente alle circostanze attenuanti generiche,
alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione.
Va detto che il Tribunale di Verona, con la citata senten-
za aveva assolto, lo Zandomeneghi dal reato di cui all’art. 2
del D.L.vo n. 74 del 2000, per avere utilizzato in qualità di
amministratore di fatto de La Casa di Giulietta S.r.l. fattu-
re relative ad operazioni inesistenti, essendo risultato che
l’imputato nel periodo in cui il reato sarebbe stato com-
piuto non svolgeva attività gestorie nella predetta società.
Va, altresì, ricordato che con la sentenza del 9 marzo
2015 la Corte lagunare ha riformato la sentenza emessa
dal giudice di primo grado quanto alla posizione di tali Ga-
staldelli Daniele, Bertoldi Rino e Mosele Davide, imputati
di reati connessi a quello contestato allo Zandomeneghi
(per essi condannati dal Tribunale di Verona alla pena ri-
tenuta di giustizia) essendo i reati loro contestati estinti
per prescrizione; siffatta pronunzia liberatoria non era
stata estesa anche allo Zandomeneghi stante il fatto che
la contestazione a lui mossa era corredata dalla circostan-
za aggravante della recidiva reiterata ed infraquinquen-
nale, tale da elevare il termine prescrizionale del reato a
lui ascritto.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha propo-
sto ricorso per cassazione lo Zandomeneghi, assistito dal
proprio difensore di f‌iducia, deducendo cinque motivi di
censura.
Il primo, argomentato sotto il prof‌ilo della violazione di
legge e del difetto di motivazione, concerne la illegittimità
della sentenza nella parte stessa in cui è stata ritenuta la
natura f‌ittizia della operazione in relazione alla quale è
stata emessa dalla impresa gestita dal ricorrente la fattura
per 400.000,00 euro intestata alla Casa di Giulietta senza
che sia stata adeguatamente verif‌icata in sede di merito
la effettiva insussistenza della operazione sottostante alla
emissione della predetta fattura.
Col secondo motivo, anch’esso argomentato sotto il
prof‌ilo del vizio di motivazione, il ricorrente ha contestato
la congruità delle argomentazioni svolte in sede di merito
in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo in capo
al ricorrente.
Il terzo motivo attiene alla mancata dichiarazione di
estinzione del reato contestato per effetto della prescri-
zione che, ad avviso del ricorrente già era maturata al
momento in cui la Corte di appello ha pronunziato la sen-
tenza impugnata.
Il quarto motivo attiene alla ritenuta sussistenza in capo
allo Zandomeneghi dello status di recidivo reiterato, sebbe-
ne a carico dello stesso non fosse mai stato in precedenza
accertato giudizialmente lo status di recidivo semplice.

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