Corte Di Cassazione Penale Sez. Un., 13 Ottobre 2017, N. 47374 (C.C. 22 Giugno 2017)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2018
CONTRASTI
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 13 OTTOBRE 2017, N. 47374
(C.C. 22 GIUGNO 2017)
PRES. CANZIO – EST. BONITO – P.M. CUOMO (CONF.) – RIC. FERRARO ED ALTRO
Misure cautelari reali y Impugnazioni y Riesame
y Richiesta y Luogo di presentazione y Criterio di
cui all’art. 324, comma 2, e 582, comma 2, c.p.p. y
Cancelleria del tribunale o dell’uff‌icio del giudice
di pace del luogo in cui le parti si trovano, o agente
consolare all’estero y Ammissibilità.
. Ai sensi dell’art. 324 c.p.p., in tema di misure caute-
lari reali, la richiesta di riesame può essere presentata,
oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluo-
go della provincia nella quale ha sede l’uff‌icio che ha
emesso il provvedimento impugnato, anche nella can-
celleria del tribunale o del giudice di pace del luogo
in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso
da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero da-
vanti a un agente consolare all’estero. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 324; c.p.p., art. 582) (1)
(1) Sulla questione sottoposta alle SS.UU. si sono contrapposti
due orientamenti interpretativi. Secondo un primo orientamento
la richiesta di riesame deve essere presentata nella cancelleria del
Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’uff‌icio
che ha emesso il provvedimento, ai sensi dei commi 1 e 5 dell’art.
324 c.p.p. con la conseguenza che è inammissibile il gravame pre-
sentato nella cancelleria di altro Tribunale. Sono espressione di tale
orientamento: Cass. pen., sez. III, 22 marzo 2016, n. 12209, in www.
latribunaplus.it; Cass. pen., sez. III, 22 luglio 2015, n. 31961, in que-
sta Rivista 2015, 577 e Cass. pen., sez. II, 22 aprile 2013, n. 18281,
ivi 2014, 642. Secondo il contrario orientamento, a cui aderisce la
sentenza in epigrafe, la richiesta di riesame può essere validamente
presentata anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace
del luogo in cui si trovano le parti private e i difensori, pur se questo
è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato,
e ciò in base al rinvio contenuto nell’articolo 324, comma secondo,
c.p.p. alle forme previste dall’art. 582, comma secondo, c.p.p. In tal
senso si vedano Cass. pen., sez. II, 19 gennaio 2017, n. 2664, in www.
latribunaplus.it; Cass. pen., sez. III, 7 giugno 2016, n. 23369, ibidem;
Cass. pen., sez. III, 15 gennaio 2016, n. 1369, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Giuseppe Mirko Ferraro, quest’ultimo nella qualità
di terzo interessato, con atto depositato presso la cancel-
leria del Tribunale di Lagonegro, proponevano richiesta
di riesame avverso il decreto di convalida e contestuale
sequestro preventivo di un terreno, emesso dal Giudice
per le indagini preliminari di quel Tribunale in danno di
Giuseppe Ferraro, imputato del reato di cui agli artt. 192 e
256, comma 3, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.
Il G.i.p. trasmetteva gli atti al Tribunale di Potenza, in
funzione di giudice del riesame, per le determinazioni di
competenza, richiamando le disposizioni di cui all’art. 324,
commi 1 e 5, c.p.p.
2. Il Tribunale di Potenza, con ordinanza del 6 settem-
bre 2016, dichiarava la inammissibilità della richiesta di
riesame proposta al Tribunale di Lagonegro, giacché pre-
sentata, in violazione dei commi 1 e 5 dell’art. 324 c.p.p., a
giudice incompetente, atteso che, in tema di misure cau-
telari reali, la richiesta di riesame deve essere presentata
nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provin-
cia nella quale ha sede l’uff‌icio che ha emesso il provve-
dimento.
3. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per
cassazione gli interessati, deducendo l’erronea applica-
zione degli artt. 324 e 582, comma 2, c.p.p. sul rilievo che
l’istanza di riesame, ancorché depositata presso la cancel-
leria degli uff‌ici giudiziari di Lagonegro, doveva ritenersi
utilmente e legittimamente proposta; che l’interpretazio-
ne restrittiva delle norme richiamate da parte del giudice
potentino si risolveva in una limitazione della effettività
della tutela giurisdizionale; che analoga disciplina in ma-
teria di misure personali riceveva letture ermeneutiche
contrarie a quella accreditata dal giudice della sede di-
strettuale; che una differenziazione interpretativa delle
due discipline, in materia reale ed in quella personale, ri-
sultava contrastata da un preciso orientamento giurispru-
denziale di legittimità.
4. Con ordinanza del 14 marzo 2017 la Terza Sezione
penale, investita del ricorso, ne rimetteva la decisione alle
Sezioni Unite, formulando il seguente quesito di diritto:
“se la richiesta di riesame delle misure cautelari reali, di
cui all’art. 324 c.p.p., debba essere presentata nella can-
celleria del capoluogo della provincia nella quale ha sede
l’uff‌icio che ha emesso il provvedimento impugnato o pos-
sa anche essere presentata nella cancelleria del tribunale
o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti
private o i loro difensori”, contrapponendosi in materia
due precisi orientamenti.
4.1. Secondo un primo orientamento, in tema di rie-
same delle misure cautelari reali deve essere valorizza-
to il rinvio contenuto nell’art. 324, comma 2, alle forme
previste dall’art. 582, comma 2, c.p.p., ai sensi del quale
le parti private ed i difensori possono presentare l’atto di
impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del
giudice di pace del luogo in cui si trovano, pur se diverso
da quello in cui è stato emesso il provvedimento; richia-
mo in forza del quale, una volta presentata la richiesta
di riesame in tali uff‌ici nel termine di dieci giorni dalla
esecuzione del sequestro, è irrilevante che l’atto perven-
ga o meno nel medesimo termine al tribunale competente
del capoluogo di provincia nel quale ha sede l’uff‌icio che
ha emesso il provvedimento impugnato. Si evidenzia che
la formulazione letterale dell’art. 324 è analoga a quella
dell’art. 309 c.p.p., là dove, al comma 1, è stabilito che la
richiesta di riesame va presentata alla cancelleria del tri-
bunale indicato al comma 5 e cioè quella del tribunale del
capoluogo di provincia nel quale ha sede l’uff‌icio che ha
emesso il provvedimento, ed al comma 2 viene richiama-
ta la disciplina di cui all’art. 582 c.p.p. Di conseguenza,
secondo questo orientamento, risulta irragionevole adot-
tare, per le misure cautelari reali, una diversa interpre-
tazione rispetto a quella ormai consolidata in materia di
misure cautelari personali all’esito del pronunciamento di
sez. un., n. 11 del 18 giugno 1991, D’Alfonso, Rv. 187922.

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