Corte di Cassazione Penale sez. IV, 27 aprile 2018, n. 18390 (ud. 15 febbraio 2018)
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giur
3/2019 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
Con i motivi tredici e quattordici i ricorrenti impugnano
la statuizione della sentenza di appello che ha negato il
risarcimento del danno emergente costituito dell’esborso
sostenuto per l’acquisto ed installazione di un apparato ba-
gno-doccia “Teuco”, non avendo applicato la Corte d’appel-
lo la presunzione ex artt. 2727 e 2729 c.c. volta a dimostrare
la funzionalità dell’impianto alle esigenze del figlio affetto
da grave invalidità, e comunque avendo contraddittoria-
mente affermato che mancava la prova del danno, negando
poi accesso alla prova orale dedotta dai danneggiati.
Il motivo tredici è infondato in quanto, nella specie,
la Corte territoriale ha espressamente escluso che i dan-
neggiati avessero fornito la prova presuntiva del danno,
ritenendo che non era emersa dalle risultanze probatorie
la stretta interdipendenza dell’acquisto dell’impianto alla
esclusiva necessità di soddisfare alle esigenze del figlio.
Trattasi di accertamento fondato su apprezzamento in
fatto non sindacabile in sede di legittimità.
Il motivo quattrodici è inammissibile in quanto volto
a richiedere una diversa valutazione di merito compiuta
dalla Corte d’appello in ordine alla ritenuta inefficacia
dimostrativa della prova offerta dai ricorrenti intesa a
ricollegare la “indispensabilità” della spesa rispetto alle
“esigenze del figlio infortunato”, non sussistendo peral-
tro contraddizione nell’implicito rigetto della prova orale
dedotta dai ricorrenti in quanto volta – avuto riguardo al
capitolo riprodotto nel ricorso, pag. 114 – non a fornire
la rappresentazione di un fatto ma ad introdurre per via
testimoniale un apprezzamento relativo alla indispensabi-
lità della spesa, in quanto tale palesandosi inammissibile
la prova avente contenuto meramente valutativo.
Con il quindicesimo motivo è impugnata per “motiva-
zione perplessa e non coerente” (art. 132, comma 2, n.
4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) la
statuizione della sentenza di appello che disconosce il ri-
sarcimento del danno emergente e futuro corrispondente
all’impegno profuso dalla madre per l’assistenza al figlio
infortunato, con conseguente sottrazione dell’attività al-
trimenti dedicata dalla stessa all’espletamento dei lavori
domestici nell’interesse della famiglia.
Il motivo è infondato.
Premesso che dalla esposizione della censura sembra
emergere che M.G. si occupasse anche dell’azienda del
marito e non risulta specificato in che modo ed in quale
grado l’attività domestica dedicata alla famiglia (oggetto
di richiesta risarcitoria) fosse resa compatibile con quel-
la riservata invece alla predetta occupazione lavorativa
(Corte cass. sez. III, sentenza n. 26080 del 30 novembre
2005), la statuizione della Corte d’appello di rigetto della
pretesa risarcitoria, per “genericità” delle allegazioni ed
anche in considerazione della ripresa dell’attività scolasti-
ca da parte del figlio infortunato e della assenza di indica-
zioni in ordine alla riorganizzazione del menage familiare
dopo la cessazione del periodo di inabilità temporanea
dell’infortunato, non viene investita efficacemente dalla
censura in esame, che difetta di specificità, in quanto dagli
stralci della trascrizione dell’atto di appello non emergono
indicazioni di fatto utili a definire la entità dell’impegno
originariamente prestato dalla M. nel disbrigo della attivi-
tà domestica e la riduzione di tale impegno in seguito al si-
nistro ed anche dopo la cessazione del periodo di malattia
dell’infortunato: il fatto di dovere dedicare una particolare
attenzione alle esigenze quotidiane del figlio infortunato,
può tradursi, infatti, in un maggiore impegno profuso dalla
madre nell’adempimento dei diversi compiti cui provve-
de all’interno della famiglia, senza per questo che debba
disattendere o tralasciare le altre necessità domestiche.
La censura non vale pertanto ad inficiare la statuizione
della sentenza di appello che non ha ravvisato nel materiale
istruttorio elementi idonei a consentire una oggettiva de-
terminazione dell’impegno quotidiano nel lavoro domestico
ed una conseguente quantificazione del reddito figurativo.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte
ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del giu-
dizio di legittimità come liquidate in dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 27 APRILE 2018, N. 18390
(UD. 15 FEBBRAIO 2018)
PRES. PICCIALLI – EST. TORNESI – P.M. DE MASELLIS (DIFF.) – RIC. B. ED ALTRO
Sentenza penale y Relazione tra la sentenza e l’ac-
cusa contestata y Reati colposi y Aggiunta o sosti-
tuzione di un profilo specifico di colpa rispetto a
quello originario y Modificazione del fatto y Esclu-
sione y Fattispecie in tema di omicidio colposo stra-
dale.
. Nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o
l’aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure
specifica, al profilo di colpa originariamente contestato,
non vale a realizzare diversità o immutazione del fat-
to ai fini dell’obbligo di contestazione suppletiva di cui
all’art. 516 cod. proc. pen. e dell’eventuale ravvisabilità,
in carenza di valida contestazione, del difetto di corre-
lazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell’art. 521
stesso codice. (Nella fattispecie, in tema di omicidio
colposo stradale, la Corte ha escluso la dedotta viola-
zione di legge nell’ipotesi di condanna per imperizia e
mancato rispetto di norme cautelari previste dal codice
della strada, diverse da quelle in contestazione). (c.p.p.,
art. 516; c.p.p., art. 521; c.p., art. 589) (1)
(1) Analogamente, pur con riferimento a fattispecie differenti, v.
Cass. pen., sez. IV, 5 agosto 2009, n. 31968, in Riv. pen. 2010, 1175,
Cass. pen., sez. IV, 20 gennaio 2006, 2393, ivi 2006, 1267 e Cass. pen.,
sez. IV, 21 ottobre 2005, n. 38818, ivi 2006, 1130.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 20 ottobre 2010 il Tribunale di La-
tina – sezione distaccata di (omissis) – dichiarava D.L.G.
responsabile del reato di cui all’art. 589 comma 2, c.p., in
danno di S.A.R. e, riconosciuta l’equivalenza tra le atte-
nuanti generiche e la contestata aggravante, lo condanna-
va alla pena di mesi sette di reclusione, con concessione
della sospensione condizionale della pena.
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