Corte di Cassazione Penale sez. V, 18 dicembre 2018, n. 57004 (ud. 27 settembre 2018)

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giur
3/2019 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
In conclusione, il provvedimento di revoca fa venir
meno il titolo che abilita alla guida; e, come già scritto,
esso non conosce modulazioni temporali. Diversamente
accade per il periodo di inibizione al conseguimento di
una nuova patente, che come visto viene determinato con
specif‌ico provvedimento dal prefetto e conosce signif‌ica-
tive escursioni, rapportate alla particolare ipotesi di omi-
cidio stradale verif‌icatasi. Esso, quindi, oltre a conseguire
direttamente dalla legge, assume rilievo per l’autorità am-
ministrativa, che non potrà rilasciare una nuova patente
di guida se non risulta decorso il periodo di inibizione.
Quanto sin qui esposto permette di formulare il se-
guente principio di diritto:
“Secondo la previsione dell’art. 222 C.d.S., la sanzione
amministrativa accessoria che, conseguente al reato di cui
all’art. 589-bis c.p. viene disposta dal giudice, è la revoca
della patente di guida. Tale sanzione non conosce modu-
lazione temporale, diversamente dalla inibizione al conse-
guimento di (nuova) patente di guida, che ha durata dif-
ferente a seconda che si tratti di omicidio stradale di cui
rispettivamente al comma 1, ai commi 2, 3 e 4, o al comma
5 dell’art. 589-bis c.p. ed è disposta per il caso specif‌ico
con provvedimento del prefetto”.
3.3. Nel caso che occupa ha operato correttamente il
giudice territoriale, il quale non poteva disporre altrimen-
ti che la revoca della patente di guida e non poteva deli-
mitarne gli effetti ad un periodo; ove avesse emesso una
simile statuizione essa sarebbe stata inutiliter data.
4. Il ricorso va quindi rigettato ed il ricorrente va con-
dannato al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 18 DICEMBRE 2018, N. 57004
(UD. 27 SETTEMBRE 2018)
PRES. FUMO – EST. FIDANZIA – P.M. LORI (DIFF.) – RIC. B.
Patente y Patente di guida rilasciata da Stato este-
ro y Validità nel territorio dello Stato y Irrilevanza y
Falsif‌icazione del documento y Sussistenza del rea-
to previsto dagli artt. 477 e 482 c.p.
. La falsif‌icazione non grossolana della patente di gui-
da rilasciata da uno Stato estero può costituire reato,
a norma degli artt. 477 e 482 cod. pen., anche qualora
non sussistano le condizioni di validità di tale docu-
mento ai f‌ini della conduzione di un veicolo anche in
Italia, come f‌issate dagli artt. 135 e 136, Codice della
Strada. (c.p., art. 482; c.p., art. 477; nuovo c.s., art. 136;
nuovo c.s., art. 135)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 29 aprile 2015, la Corte d’Appello di
Trento, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
dopo aver assolto B.K., alias B.K. dal reato di cui all’art.
495 c.p. perché il fatto non sussiste, nel confermare la con-
danna per il reato di cui al capo d) relativo al delitto di cui
agli artt. 477 e 482 c.p. (falsif‌icazione della patente di gui-
da apparentemente emessa in Ucraina), ha rideterminato
a suo carico la pena in 10 mesi di reclusione.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, con atto
sottoscritto dal difensore, aff‌idandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di
legge nonché vizio di motivazione in relazione agli art. 477
e 482 c.p.p.
Premette il ricorrente che gli artt. 135 e 136 c.d.s. pre-
vedono la validità della patente estera come titolo abilita-
tivo per la guida in Italia solo per gli stranieri che siano
residenti nel nostro territorio da un periodo non superiore
all’anno.
Atteso che il delitto di falsif‌icazione della patente è in-
tegrato solo qualora sussistano le
condizioni di validità di tale documento ai f‌ini della
conduzione di un veicolo anche nel nostro paese, nel caso
in esame, tali condizioni non sussistevano, essendo il do-
cumento di guida contraffatto stato rilasciato il 7 settem-
bre 2010, mentre il ricorrente è residente nel territorio
nazionale dal lontano 2002. (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo è infondato. Va osservato che il ri-
corrente assume di non aver commesso il delitto di falso
che gli viene contestato sul rilievo che il documento con-
traffatto di cui è stato trovato in possesso – patente di gui-
da apparentemente rilasciata in Ucraina nel 2010 – non
costituiva un valido titolo abilitativo alla guida, a norma
degli artt. 135 e 136 c.d.s., essendo lo stesso residente in
Italia dal lontano 2002.
Il ricorrente invoca un orientamento di questa sezio-
ne, che ritiene che la falsif‌icazione non grossolana della
patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costi-
tuire reato, a norma degli art. 477 e 482 c.p., solo qualora
sussistano le condizioni di validità di tale documento, ai
f‌ini della conduzione del veicolo anche nel nostro Paese,
come f‌issate dagli artt. 135 e 136 c.d.s., (sez. V n. 9268 del
2 dicembre 2014, Rv. 262963; vedi recentemente sez. V n.
21929 del 17 aprile 2018, Rv. 273022). Questo Collegio non
condivide l’orientamento giurisprudenziale invocato dal ri-
corrente. Posto che, come diffusamente argomentato dalla
sentenza impugnata, la contraffazione commessa dall’im-
putato non può ritenersi grossolana, essendo la falsità
della patente stata accertata solo a seguito di accertamenti
tecnici, stante la sua apparente corrispondenza ad un do-
cumento genuino, non può neppure ritenersi in concreto
sussistente la fattispecie del c.d. falso innocuo per il solo
rilievo che il documento di guida rinvenuto nella disponi-
bilità dell’imputato sarebbe stato privo delle condizioni di
validità nel territorio italiano, a norma degli artt. 135 e 136
c.d.s. (sul rilievo che il ricorrente sarebbe stato residente
da oltre un anno in Italia rispetto alla data di apparente ri-
lascio del documento da parte dello Stato estero). Secondo
il costante orientamento di questa Corte, sussiste il “falso
innocuo” quando l’infedele attestazione (nel falso ideolo-
gico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono
del tutto irrilevanti ai f‌ini del signif‌icato dell’atto e del suo
valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla

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