Corte di Cassazione Penale sez. IV, 16 gennaio 2019, n. 1791 (ud. 16 ottobre 2018)

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giur
3/2019 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
– valorizzabile in senso generale (ancorché riferito alla
legittimità o meno dell’attività di accertamento mediante
lo strumento di rilevamento elettronico della velocità) –
f‌issato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n.
113 del 2015, con cui è stato dichiarato costituzionalmente
illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 45, comma
6 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), nella par-
te in cui non prevede che tutte le apparecchiature impie-
gate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di veloci-
tà siano sottoposte a verif‌iche periodiche di funzionalità e
di taratura. Secondo il Giudice delle leggi, la disposizione
censurata, così come risultante dall’interpretazione del
“diritto vivente” sviluppatosi in merito (nel senso, cioè, di
esonerare i soggetti utilizzatori dall’obbligo di verif‌iche pe-
riodiche di funzionamento e di taratura delle apparecchia-
ture impiegate nella rilevazione della velocità), deve rite-
nersi contraria, infatti, con il principio di razionalità, sia
nel senso di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza,
sia nel senso di razionalità formale, cioè del principio logi-
co di non contraddizione. In particolare, il richiamo della
Corte costituzionale al canone di “razionalità pratica” è
stato effettuato per affermare che “qualsiasi strumento di
misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle
sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati
dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad
eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, va-
riazioni della tensione di alimentazione”, eventualità que-
ste che rendono intrinsecamente irragionevole l’esonero
delle apparecchiature da verif‌iche periodiche. È, infatti,
proprio l’aff‌idabilità dell’omologazione e la taratura di
detti apparecchi a giustif‌icare, in considerazione delle esi-
genze di tutela della sicurezza stradale, che le risultanze
degli stessi costituiscono fonte di prova della violazione,
senza che l’inerente onere probatorio (pressoché diabo-
lico) di dimostrare il cattivo funzionamento dell’apparec-
chiatura possa gravare sull’automobilista dando luogo ad
una presunzione (quasi assoluta) in danno dello stesso.
Il corretto bilanciamento – secondo il Giudice delle leggi
– delle esigenze coinvolte richiede, quindi, perché possa
farsi “ragionevole aff‌idamento” sugli apparecchi in que-
stione (e, nel caso esaminato dai giudici della Consulta,
sugli autovelox), precise garanzie in ordine alla custodia
ed alla permanente funzionalità delle apparecchiature e,
quindi, la sottoposizione delle stesse a “verif‌iche periodi-
che di funzionalità e di taratura. L’impianto argomentativo
fatto proprio dalla Corte costituzionale è opportunamente
ispirato ad evidente buon senso e alla concretizzazione
della tutela del generale principio di aff‌idamento dell’u-
tente nell’attività della P.A., tradotto in principi giuridici
attraverso il canone di razionalità, enunciato e coniuga-
to in modo chiaro allo scopo di realizzare un ragionevole
bilanciamento dell’interesse a garantire un elevato livello
di tutela della sicurezza, ma anche i diritti del cittadino,
che non può certo rimanere esposto ad un’incontrollabile
attività della P.A. per il tramite dei suoi organi accertatori,
prof‌ilandosi incomprensibile ed ingiustif‌icabile la manca-
ta previsione di controlli periodici degli apparecchi, da cui
deriva in modo consequenziale – l’obbligo per gli agenti
preposti all’accertamento di attestare appositamente che
le relative attività preventive siano state regolarmente
compiute, secondo le prescrizioni imposte dalla legge.
Da tanto deriva l’affermazione del principio di diritto (al
quale dovrà conformarsi il giudice di rinvio) secondo cui,
alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orien-
tata ispirata ai principi del c.d.s. 1992 sono tenuti all’assol-
vimento dei predetti obblighi di preventiva verif‌ica della
regolare sottoposizione dell’apparecchio da adoperare per
l’esecuzione dell’alcooltest ai prescritti adempimenti della
regolare omologazione e calibratura (ovvero taratura) cui
si correla l’obbligo della necessaria attestazione della loro
verif‌ica nel verbale di contestazione. Di conseguenza, nella
causa in questione, sussiste la dedotta violazione dell’art.
2697 c.c. poiché la competente P.A. poteva e doveva fornire
la prova degli adempimenti sopraindicati, avendone il B.
prospettato la mancanza nell’opposto verbale di accerta-
mento della predetta violazione amministrativa.
In def‌initiva, in accoglimento del primo motivo di ricor-
so (con assorbimento del secondo), l’impugnata sentenza
deve essere cassata con il conseguente rinvio al Tribuna-
le di Roma, in persona di altro magistrato, che, oltre ad
uniformarsi al principio enunciato, provvederà a regolare
anche le spese del giudizio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 16 GENNAIO 2019, N. 1791
(UD. 16 OTTOBRE 2018)
PRES. FUMU – EST. DOVERE – P.M. MIGNOLO (DIFF.) – RIC. D.V.L.
Patente y Revoca e sospensione y Revoca y Appli-
cabilità y Art. 222 C.d.S. y Sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente conseguente
al reato di cui all’art. 589-bis c.p. y Inibizione al
conseguimento di (nuova) patente di guida y Dura-
ta y Differenze.
. Secondo la previsione dell’art. 222 C.d.S., la sanzione
amministrativa accessoria che, conseguente al reato
di cui all’art. 589-bis c.p., viene disposta dal giudice,
è la revoca della patente di guida. Tale sanzione non
conosce modulazione temporale, diversamente dalla
inibizione al conseguimento di (nuova) patente di gui-
da, che ha durata differente a seconda che si tratti di
omicidio stradale di cui rispettivamente al comma 1,
ai commi 2, 3 e 4, o al comma 5 dell’art. 589-bis c.p. ed
è disposta per il caso specif‌ico con provvedimento del
prefetto. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 222; c.p., art.
589 bis) (1)
(1) La sentenza Cass. pen., sez. IV, 31 luglio 2018, n. 36759, in questa
Rivista 2018, 807, ricostruisce correttamente la disciplina normativa
prevedendo che: "La revoca della patente di guida di cui al quarto e al
quinto periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada opera in caso di
accertata violazione degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., che incrimi-
nano, rispettivamente l’"omicidio stradale" e le "lesioni personali stra-
dali gravi o gravissime", mentre la sospensione della patente prevista
dal primo, secondo e terzo periodo del medesimo comma 2 dell’art.
222, opera in caso di altri reati, pure previsti dal codice della strada, in

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