Corte di Cassazione Penale sez. I, 12 febbraio 2019, n. 6752 (ud. 19 novembre 2018)

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 3/2019
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 12 FEBBRAIO 2019, N. 6752
(UD. 19 NOVEMBRE 2018)
PRES. MAZZEI – EST. CASA – P.M. CANEVELLI (DIFF.) – RIC. M.I.S.
Patente y Guida senza patente y Conducente già
sottoposto, con provvedimento def‌initivo, a una
misura di prevenzione personale y Punibilità ex art.
73, D.L.vo n. 159/2011 y Esclusione.
. Nel caso di guida di un ciclomotore, senza patente, o
dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revoca-
ta, non è punibile, ai sensi dell’art. 73, D.L.vo n. 159 del
2011, il conducente già sottoposto, con provvedimen-
to def‌initivo, a una misura di prevenzione personale.
(Mass. Redaz.) (d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159, art. 73;
d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159, art. 14; nuovo c.s., art.
116) (1)
(1) Non risultano altri precedenti che affrontino l’esatta fattispecie
oltre a Cass. pen. 29 ottobre 2018, n. 49473, citata in parte motiva, ma
non massimata. Costante è l’orientamento della S.C. nel senso che il
sottoposto, con provvedimento def‌initivo, ad una misura di prevenzio-
ne che guidi un veicolo senza patente o con patente revocata è punito
ai sensi dell’art. 73 del D.L.vo 159/2011. Così, si vedano: Cass. pen., sez.
I, 15 febbraio 2017, n. 7335, in questa Rivista 2017, 221; Cass. pen., sez.
I, 11 gennaio 2017, n. 1086, ivi 2017, 323 e Cass. pen., sez. VI, 4 aprile
2016, n. 13427, in www.latribunaplus.it. Si veda, inoltre, Cass. pen.,
sez. VI, 20 febbraio 2018, n. 8223, ibidem, secondo cui la depenalizza-
zione del reato di guida senza patente di cui all’art. 116 cod. strada, a
seguito del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8, non si estende all’ipotesi in
cui la guida senza patente venga posta in essere da persona sottoposta
a misura di prevenzione personale, in relazione alla quale l’art. 73 del
D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 prevede un autonomo reato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza resa in data 7 maggio 2015, il Tribunale
di (omissis) in composizione monocratica, in esito a rito ab-
breviato, dichiarava M.I.S. colpevole dei reati di cui agli artt.
75, comma 2, (capo A), D.L.vo n. 159 del 2011, e 73 del citato
decreto (capo B), in esso assorbito il reato di cui all’art. 116,
commi 15 e 17, C.d.S. e, ritenuto il concorso formale tra gli
stessi, esclusa la recidiva, lo condannava alla pena, ridotta
per il rito, di otto mesi e dieci giorni di reclusione.
2. Con sentenza del 18 dicembre 2017, la Corte di ap-
pello di Palermo, in parziale riforma della decisione di pri-
mo grado, assolveva l’imputato dal reato di cui al capo A)
perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena per il
residuo reato di cui al capo B) in sei mesi di arresto.
2.1. Nel confutare il primo motivo di gravame, rilevava
la Corte territoriale che, dall’esame della sentenza, pro-
dotta dalle parti, con la quale la Corte di cassazione si era
pronunciata su ricorso del M. afferente alla violazione de-
gli artt. 1, 4 e 14, D.L.vo n. 159 del 2011, nella determina-
zione della durata della misura di prevenzione applicata
a suo carico, emergeva come la Corte di legittimità non
avesse ritenuto affatto cessata detta misura di prevenzio-
ne, ma avesse annullato con rinvio il decreto del Tribu-
nale di Trapani, reputando apparente la motivazione con
la quale il Giudice a quo aveva dichiarato inammissibile
l’istanza, in quanto riproposizione di analoga precedente
istanza, senza, quindi, entrare nel merito della vicenda.
Rilevava, inoltre, la Corte palermitana che, con provve-
dimento del 23 aprile 2014, il Tribunale di Trapani, preso
atto che nel corso dell’esecuzione della misura di preven-
zione il M. aveva commesso reati per i quali aveva riporta-
to condanne con sentenza irrevocabile e che denotavano
la persistenza della sua pericolosità, aveva ritenuto che
ricorressero, nella specie, gli estremi dell’art. 4, comma 2,
D.L.vo n. 159 del 2011, e cioè i presupposti perché la misu-
ra cominciasse a decorrere daccapo.
Tuttavia, per mero errore, i Carabinieri di (omissis),
con verbale del 12 maggio 2014, risottoposero il M., scar-
cerato il 1° maggio, ai controlli preventivi solo per il re-
siduo periodo della misura di prevenzione in precedenza
sospesa, pari a sei mesi e ventinove giorni, ma provvidero
a notif‌icargli il decreto in data 23 aprile 2014 del Tribu-
nale di Trapani con cui era stato stabilito che la misura
di prevenzione disposta nei suoi confronti cominciasse a
decorrere nuovamente dall’inizio.
Da tanto derivava che il 25 agosto 2014, data di commis-
sione dei reati ascrittigli, il M. era consapevole di essere
ancora sottoposto alla misura, non tanto per il residuo di
essa (pari a sei mesi e ventinove giorni), quanto per un
altro periodo di tre anni; a riprova di ciò, andava conside-
rato che l’imputato, in sede di convalida dell’arresto, non
affermò per nulla che la misura era cessata, ma addusse
ragioni di necessità che lo avevano indotto a guidare ancor-
ché sprovvisto della patente di guida perché revocatagli.
Osservava, conclusivamente, sul punto, la Corte distret-
tuale che, anche a voler ritenere che il M. fosse stato indot-
to in errore sul fatto che i termini della misura avrebbero
dovuto cominciare a correre nuovamente daccapo dopo il
citato provvedimento del Tribunale di Trapani, restava il
fatto che dal medesimo verbale dei Carabinieri in data 12
maggio 2014 si evinceva come il predetto M. fosse, comun-
que, consapevole della persistente esecuzione della misura
alla data del 25 agosto 2014 (data di commissione del fat-
to), perché il residuo periodo di sei mesi e ventinove giorni
avrebbe avuto termine solo nel mese di dicembre 2014.

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