Corte di Cassazione Penale sez. V, 5 marzo 2018, n. 9950 (ud. 6 dicembre 2017)

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 2/2019
LEGITTIMITÀ
lavoro di pubblica utilità, all’esito positivo del quale potrà
essere dichiarata l’estinzione del reato, ridotta della metà
la sanzione della sospensione e revocata la conf‌isca.
4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere
annullata senza rinvio limitatamente alla durata della so-
spensione della patente di guida che viene ridetermina-
ta in un anno ed alla omessa conf‌isca del veicolo Lancia
Lybra tg. (omissis), che viene disposta. Contestualmente,
questa Suprema Corte, per le ragioni sopra chiarite, ai
sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. l), dispone la sospensione
dell’esecuzione delle predette sanzioni amministrative ac-
cessorie f‌ino alla valutazione dello svolgimento del lavoro
di pubblica utilità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 5 MARZO 2018, N. 9950
(UD. 6 DICEMBRE 2017)
PRES. BRUNO – EST. FIDANZIA – P.M. MIGNOLO (DIFF.) – RIC. M.
Falsità in atti y In atti pubblici y Falsità ideologica
y Falsità che investe presupposti di fatto o condi-
zioni rilevanti per il rilascio dell’atto, non necessa-
riamente risultanti dal suo contenuto y Sussistenza
y Fattispecie in tema di falsa attestazione relativa a
vendita di autoveicoli da parte di concessionaria di
automobili, al f‌ine di evadere il pagamento dell’I-
VA.
. Conf‌igura il delitto di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen.
la condotta del titolare di una concessionaria di auto-
mobili che, ai f‌ini dell’immatricolazione di autoveicoli
oggetto di acquisito intracomunitario a titolo oneroso,
per evadere il pagamento dell’IVA., attesta falsamente
che detti autoveicoli siano stati venduti da soggetti pri-
vati residenti nell’Unione Europea. (In motivazione la
Corte ha chiarito che, in tale ipotesi, la falsità ha ad og-
getto un presupposto di fatto, giuridicamente rilevante
ai f‌ini del rilascio del libretto di circolazione da parte
della Motorizzazione civile, ed il reato sussiste pur se i
falsi dati non compaiono nell’atto pubblico rilasciato).
(c.p., art. 48; c.p., art. 479) (1)
(1) Sul reato di falsità ideologica per induzione, v. Cass. pen., sez. V,
20 agosto 2015, n. 35006, in Riv. pen. 2016, 498 e Cass. pen., sez. V, 5
giugno 2015, n. 24301, ivi 2016, 96. Le SS.UU. con sentenza 24 settem-
bre 2007, n. 35488, ivi 2008, 452, hanno chiarito che il falso ideologico
in documenti a contenuto dispositivo può investire le attestazioni,
anche implicite, contenute nell’atto e i presupposti di fatto giuridica-
mente rilevanti ai f‌ini della parte dispositiva dell’atto medesimo, che
concernano fatti compiuti o conosciuti direttamente dal pubblico uf-
f‌iciale, ovvero altri fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza emessa in data 2 dicembre 2016, la Cor-
te d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza
di primo grado, dichiarato il non doversi procedere nei con-
fronti di M.M.A. per il reato contestato come consumato in
data 21 maggio 2008, condannava l’imputato per tutti gli
altri reati di falso ideologico in atto pubblico per induzione
allo stesso ascritti alla pena di due anni di reclusione.
In particolare, al prevenuto, legale rappresentan-
te della (omissis) s.r.l., avente come oggetto sociale il
commercio di autovetture ed autoveicoli leggeri, è stato
contestato di avere predisposto documentazione, che ha
allegato alla richiesta di immatricolazione di autoveicoli
che aveva importato dalla Germania, da cui falsamente ri-
sultava che gli acquirenti avevano acquistato le loro auto-
vetture da privati cittadini residenti nell’Unione Europea,
e non dalla società (omissis) inducendo così in errore il
funzionario della Motorizzazione civile di Ferrara, deter-
minandolo ad immatricolare le autovetture sul presuppo-
sto della falsa documentazione.
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto
ricorso per cassazione l’imputato aff‌idandolo ai seguenti
motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di
legge in relazione all’art. 479 c.p., e di altre norme di cui
si deve tener conto nell’applicazione della legge penale,
quali gli artt. 2699 e 2700 c.c.
Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale aveva
omesso di prendere in esame le sue doglianze contenute
nell’atto di appello, secondo cui l’immatricolazione non è
un atto bensì un procedimento all’esito del quale il com-
petente Uff‌icio rilascia la carta di circolazione, alla quale
sola può riconoscersi la qualità di atto pubblico.
Orbene, quegli elementi che, secondo l’ipotesi accusa-
toria, sarebbero stati falsamente indicati nei documenti
presentati dal ricorrente a corredo della domanda di im-
matricolazione non incidono sul contenuto tipico dell’atto
carta di circolazione.
Quest’ultima ha la funzione di attestare l’idoneità alla
circolazione di un veicolo indicandone al suo interno una
serie nutrita di dati (es. cognome o ragione sociale del
proprietario, marca e tipo del veicolo, numero di telaio,
caratteristiche tecniche del veicolo) dei soli quali l’atto è
destinato a provare la verità.
Ne consegue che posto che gli acquirenti indicati quali
proprietari dei vari veicoli immatricolati corrispondono a
quelli reali, l’identità della parte venditrice, l’unico dato
indicato come falso nel capo di imputazione, non è previ-
sta nel contenuto tipico della carta di circolazione, né in
quello del procedimento di immatricolazione.
Il nominativo del venditore non rientra, infatti, tra
i dati riportati nella carta di circolazione, né la carta di
circolazione riveste la funzione di fare pubblica fede circa
l’identità del venditore dell’automobile.
Ne consegue, che nel caso di specie, vi è stata un’erro-
nea applicazione dell’art. 479 c.p., atteso che la contestata
falsa attestazione dei dati del venditore riguarda fatti dei
quali l’atto non è destinato a provare la verità, con conse-
guente avvenuta violazione del principio di tassatività di
cui all’art. 25 Cost., comma 2, e art. 1 c.p.
2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di mo-
tivazione.
Lamenta il ricorrente che la doglianza contenuta
nell’atto di appello, secondo cui sarebbero stati falsa-

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