Corte di Cassazione Penale sez. IV, 16 marzo 2018, n. 12262 (ud. 8 febbraio 2018)

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 2/2019
LEGITTIMITÀ
di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo gra-
do fondata su una diversa concludenza delle dichiarazioni
rese, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado,
hanno determinato, o anche soltanto contribuito a deter-
minare, l’assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti
probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso
materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee
ad incidere sull’esito del giudizio, nonché quelle che, pur
ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano,
invece, nella prospettiva dell’appellante, rilevanti - da sole
o insieme ad altri elementi di prova - ai f‌ini dell’esito della
condanna" (sez. un., n. 27620 del 28 aprile 2016, D., Rv.
267491).
2.3 Il giudice di appello potrà, dunque, pervenire a
differente esito decisorio purché ciò avvenga sulla base
di elementi istruttori trascurati dal giudice di primo gra-
do, in particolare mettendo in rilievo di quali elementi
decisivi quest’ultimo non abbia tenuto adeguato conto,
ovvero rinnovando l’istruttoria ove ritenga di non condi-
videre la valutazione della prova dichiarativa operata in
primo grado (sez. un., n. 27620 del 28 aprile 2016, D., Rv.
26748701).
3. Esaminando la sentenza impugnata alla luce dei
principi esposti, deve osservarsi come la riforma del giu-
dizio sia scaturita dalla diversa interpretazione degli esiti
della perizia e delle stesse dichiarazioni del perito Ing.
M.A.. L’accertamento di natura tecnica è stato valutato in
modo diverso da quello del primo giudice, avendo la Cor-
te territoriale ritenuto non condivisibili gli apporti argo-
mentativi del perito in base ai quali, anche se il ricorrente
avesse tenuto una condotta di guida rispettosa delle nor-
me del codice della strada, mantenendo la destra, l’evento
si sarebbe comunque determinato, in base alla posizione
dei veicoli ed al punto d’urto. Poiché tale aspetto valutati-
vo ha avuto una incidenza decisiva ai f‌ini del rovesciamen-
to della sentenza assolutoria di primo grado, sarebbe stato
necessario il suo riascolto.
3.1. I principi che impongono la rinnovazione della
istruzione dibattimentale, f‌in qui richiamati, riguardano
anche la testimonianza di consulenti tecnici e periti. In
proposito, questa Corte ha affermato: "Il giudice di appel-
lo, per riformare in peius una sentenza assolutoria, non
può basarsi sulla mera rivalutazione delle perizie e delle
consulenze in atti, ma deve procedere al riascolto degli
autori dei predetti elaborati già sentiti nel dibattimento
di primo grado, altrimenti determinandosi una violazione
del principio del giusto processo ai sensi della CEDU, art.
6 così come interpretato dalla sentenza Dan c. Moldavia
del 5 luglio 2011 della Corte europea dei diritti dell’uo-
mo" (sez. IV, n. 6366 del 6 dicembre 2016, dep. 2017, M.,
Rv. 26903501; sez. II, n. 34843 del 1 luglio 2015, S., Rv.
26454201).
4. Per le ragioni sopra esposte, la sentenza deve essere
annullata con rinvio alla Corte di appello di Bologna aff‌in-
ché, attenendosi al principio sopra richiamato, proceda a
nuovo giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 16 MARZO 2018, N. 12262
(UD. 8 FEBBRAIO 2018)
PRES. FUMU – EST. MONTAGNI – P.M. CUOMO (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC. F.
Patente y Revoca e sospensione y Sospensione y
Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica
utilità y Sospensione della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida
e della conf‌isca del veicolo y Necessità.
. In caso di sostituzione della pena detentiva e pecunia-
ria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi del-
l’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice è tenuto
a quantif‌icare la sospensione della patente di guida nei
limiti edittali e a disporre - ove prevista - la conf‌isca del
veicolo e contestualmente deve ordinare la sospensio-
ne dell’eff‌icacia di tali statuizioni f‌ino alla valutazione
dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all’esito
positivo del quale potrà essere dichiarata l’estinzione
del reato, ridotta della metà la sanzione della sospen-
sione e revocata la conf‌isca. (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) In senso conforme, v. Cass. pen., sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 48330,
in questa Rivista 2018, 53.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Mantova, con la sentenza indicata in
epigrafe, resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ha applicato la
pena concordata dalle parti nei confronti di F.S., in rela-
zione al reato di cui all’art. 186 c.d.s., comma 2, lett. c)
e comma 2-sexies. Il giudicante ha sostituito la pena con
il lavoro di pubblica utilità ed ha disposto la sospensione
della patente di guida per sei mesi.
2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassa-
zione avverso la richiamata sentenza.
Con unico motivo, l’esponente denuncia la violazione
di legge, in riferimento alla durata della sospensione della
patente di guida, applicata in misura inferiore al minimo
legale di un anno ed alla omessa conf‌isca del veicolo. Il
ricorrente osserva dagli atti risulta che l’auto Lancia Lybra
tg. (omissis) è intestata all’imputato e che trattandosi
della violazione dell’art. 186 c.d.s., comma 2, lett. c), van-
no applicate, come sanzioni amministrative accessorie, la
conf‌isca del veicolo, che appartiene all’imputato e la so-
spensione della patente di guida per un periodo compreso
da uno a due anni. Ciò posto, osserva che il G.i.p. non ha
disposto la conf‌isca del mezzo e che ha determinato la so-
spensione della patente in misura illegale.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta,
considerata la fondatezza del ricorso, ha chiesto che la
Suprema Corte annulli senza rinvio la sentenza impugna-
ta limitatamente alla sospensione della patente di guida e
alla conf‌isca del veicolo.
4. F.S., a mezzo del difensore, ha depositato memoria.
Osserva che nel caso è stata disposta la sostituzione della
pena con il lavoro di pubblica utilità, ex art. 186 c.d.s.,
comma 9-bis; e rileva che in caso di svolgimento positivo

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