Corte di Cassazione Penale sez. IV, 3 dicembre 2018, n. 54032 (ud. 11 ottobre 2018)

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 2/2019
LEGITTIMITÀ
che con tale termine si intende solitamente “rimessa in
vigore”, “ristabilire”, “riportare ad uno stato precedente”,
si può affermare che tale “ripristino” presuppone che, pri-
ma dello stesso, l’eff‌icacia della sanzione amministrativa
accessoria inf‌litta sia stata sospesa (cfr. in tal senso, in
motivazione, la già citata Sez. IV, n. 48330/2017).
7.3. Non sfugge che, nel caso di esito positivo della “pro-
bation” e di rimessione degli atti al prefetto per quanto
di competenza, la sanzione accessoria della revoca della
patente di guida potrebbe essere, nella maggior parte dei
casi, nuovamente disposta dal prefetto all’esito del proce-
dimento amministrativo di cui all’art. 219 C.d.S.. Ma, al di là
del fatto che non rilevano in questa sede i possibili esiti di
quel procedimento amministrativo, è indubbio che si trat-
terebbe comunque di un provvedimento del tutto nuovo ed
autonomo rispetto a quello emesso dal giudice, destinato
eventualmente ad irrogare ex novo la menzionata sanzione
accessoria della revoca della patente all’esito dell’accerta-
mento devoluto all’autorità amministrativa competente.
Da ciò discendono, a maggior ragione, precise ragioni di
ordine logico-sistematico e giuridico che impediscono di ri-
tenere possibile l’immediata eff‌icacia di un provvedimento
giudiziario destinato, in caso di valutazione positiva del la-
voro di pubblica utilità, ad essere caducato (id est: a rima-
nere privo di eff‌icacia giuridica) per difetto di competenza
del giudice a provvedere sulla relativa sanzione accessoria.
8. In applicazione dei suddetti principi, la sentenza
impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente alla
omessa sospensione della eff‌icacia della sanzione ammini-
strativa accessoria della revoca della patente di guida, di
cui va pertanto disposta la sospensione f‌ino alla valutazio-
ne, demandata al giudice di merito, dello svolgimento del
lavoro di pubblica utilità da parte dell’imputato.
Conseguentemente, gli atti devono essere trasmessi al
Tribunale di Potenza aff‌inché, all’esito del periodo di svolgi-
mento dei lavori di pubblica utilità, proceda alla valutazio-
ne dell’attività lavorativa svolta dal L. e, a seconda dell’esito
positivo o negativo di tale valutazione, provveda secondo i
principi direttivi menzionati nei paragraf‌i che precedono (v.
in particolare supra ai paragraf‌i 6.1. e 6.2.). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 3 DICEMBRE 2018, N. 54032
(UD. 11 OTTOBRE 2018)
PRES. PICCIALLI – EST. BRUNO – RIC. C.
Guida in stato di ebbrezza y Conducente alla
guida di un velocipede y Sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida
y Applicabilità y Esclusione.
. La sanzione amministrativa accessoria della sospen-
sione della patente di guida, applicabile in relazione a
illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale, non può essere
disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di
un veicolo per cui non è richiesta alcuna abilitazione,
come un velocipede. (Nella fattispecie si trattava per
l’appunto di bicicletta). (Mass. Redaz.) (nuovo c.s.,
art. 186) (1)
(1) Giurisprudenza consolidata della S.C. In tal senso, v. Cass. pen.,
sez. IV, 11 gennaio 2017, n. 20364 (n.m.) e Cass. pen., sez. IV, 6 mag-
gio 2013, n. 19413, in questa Rivista 2013, 1033.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I difensori di f‌iducia di C.L. propongono ricorso per
Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa
dal Tribunale di Brescia in data 21 febbraio 2018 nei con-
fronti del ricorrente, con cui è stata applicata la pena di
giustizia per il reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. b) e 2
bis cod. strada, con sospensione della patente di guida per
la durata di anni uno.
Al C. era contestato di avere circolato a bordo di una
bicicletta in stato di ebbrezza.
Il ricorrente lamenta violazione ed erronea applica-
zione di legge in relazione all’art. 186 cod. strada, avendo il
Tribunale disposto l’applicazione della sanzione ammini-
strativa accessoria della sospensione della patente di gui-
da, nonostante che il fatto sia stato commesso alla guida di
una bicicletta, mezzo per il quale non è previsto il rilascio
di alcuna abilitazione.
Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha
concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata limitatamente alla statuizione concernente
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Deve premettersi che il reato di guida in stato di eb-
brezza può essere commesso anche mediante la condu-
zione di una bicicletta, in ragione della concreta idoneità
del mezzo usato ad interferire sulle generali condizioni di
regolarità e di sicurezza della circolazione stradale (così
sez. IV, n. 4893 del 22 gennaio 2015, Rv. 262038).
Costituisce tuttavia orientamento consolidato di questa
Corte quello secondo cui la sanzione amministrativa acces-
soria della sospensione della patente di guida, applicabile in
relazione a illeciti posti in essere con violazione delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale, non possa essere
disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un vei-
colo per cui non è richiesta alcuna abilitazione, come un velo-
cipede (così sez. IV, n. 19413 del 29 marzo 2013, Cotogna, Rv.
255081; conforme sez. IV n. 20364 dell’11 gennaio 2017 n.m.).
Nel caso in esame, poiché il fatto è stato commesso alla gui-
da di una bicicletta, per la quale non è richiesto alcun titolo
abilitativo, il Giudice ha erroneamente applicato la sanzione
amministrativa della sospensione della patente di guida.
2. Per le ragioni che precedono la sentenza impugnata deve
essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione
concernente la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida. La Corte di cassazione
può provvedere direttamente alla sua eliminazione, in forza
dell’art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc pen. che consente di
adottare i provvedimenti necessari ove sia superf‌luo il rinvio.
(Omissis)

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