Corte di Cassazione Penale sez. IV, 18 dicembre 2018, n. 56962 (C.C. 23 ottobre 2018

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giur
2/2019 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 18 DICEMBRE 2018, N. 56962
(C.C. 23 OTTOBRE 2018)
PRES. MONTAGNI – EST. RANALDI – RIC. L.
Guida in stato di ebbrezza y Sostituzione della
pena inf‌litta con quella della prestazione del lavo-
ro di pubblica utilità y Sanzione accessoria della
revoca della patente di guida y Sospensione dell’e-
secuzione di detta sanzione y Esito della prestazio-
ne di lavoro y Valutazione y Conseguenze in tema di
revoca della patente.
. In tema di guida di stato di ebbrezza, nel caso in cui
dall’accertata commissione del reato derivi la sanzione
accessoria della revoca della patente di guida, il giudice
che disponga la sostituzione della pena inf‌litta con
quella della prestazione di lavoro di pubblica utilità, ai
sensi dell’art. 186, comma 9 bis, C.d.S., deve sospendere
l’esecuzione di detta sanzione in attesa dell’esito della
prestazione di lavoro, provvedendo quindi, in caso di
esito positivo, nel dichiarare l’estinzione del reato, a di-
sporre la trasmissione degli atti al prefetto per le valu-
tazioni di sua competenza, ai sensi dell’art. 224, comma
3, C.d.S., in ordine alla revoca della patente; in caso di
esito negativo, nel ripristinare la pena originariamente
inf‌litta, anche a disporre l’applicazione, in via def‌initi-
va, della sanzione accessoria in questione. (Mass. Re-
daz.) (nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 224) (1)
(1) Questione controversa sulla quale si sono rilevati due orienta-
menti dai quali, tuttavia, si discosta la sentenza in epigrafe. Secondo
un primo orientamento, sostenuto da Cass. pen., sez. IV, 17 gennaio
2014, n. 1907, in questa Rivista 2014, 505, il giudice nel dichiarare
l’estinzione del reato per il positivo svolgimento del lavoro di pub-
blica utilità, non può disporre la revoca della patente. Secondo altro
orientamento, il giudice dell’esecuzione, nel dichiarare l’estinzione
del reato per il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità,
non ha il potere di provvedere alla revoca della patente di guida di-
sposta dal giudice della cognizione, giacché, in difetto di un’espressa
disposizione in tal senso, non trovano applicazione in via analogica le
previsioni dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, che eccezionalmen-
te consentono a detto giudice di ridurre la durata della sospensione
della patente di guida e di revocare la conf‌isca del veicolo. In tal sen-
so, si veda Cass. pen., sez. I, 18 agosto 2017, n. 39227, ivi 2018, 353.
Cfr., in tema di sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida e della conf‌isca del veicolo, Cass. pen., sez.
IV, 16 marzo 2018, n. 12262, in questo stesso fascicolo, e Cass. pen.,
sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 48330, in questa Rivista 2018, 53, secondo
le quali, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria
con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma
9-bis, cod. strada, il giudice deve sospendere l’eff‌icacia della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Potenza il 23 gennaio 2018 ha pro-
nunciato sentenza di patteggiamento, applicando a L.E. la
pena di giustizia e la sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente di guida, in relazione al reato di
cui all’art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2 sexies, C.d.S.;
nel contempo ha sostituito la pena con i lavori di pubblica
utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, C.d.S..
2. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del di-
fensore, deducendo violazione di legge in riferimento alla
revoca della patente di guida.
Sostiene che la premialità sottesa al ricorso della sosti-
tuzione della pena con i lavori di pubblica utilità comporta
che la sanzione accessoria della revoca della patente do-
vrebbe essere quantomeno sospesa sino alla verif‌ica del
positivo svolgimento dell’attività sostitutiva. Ritiene co-
munque erronea l’applicazione della revoca della paten-
te contestualmente alla sostituzione della pena ai sensi
dell’art. 186, comma 9 bis, C.d.S. stante la sua possibile
estinzione all’esito delle verif‌iche circa l’espletamento del
lavoro di pubblica utilità.
3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta,
ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si deve, in primo luogo, osservare che il Tribunale
ha correttamente applicato in sentenza la sanzione ammi-
nistrativa accessoria della revoca della patente di guida,
vertendosi nella specie nella ipotesi di cui all’art. 186 bis,
comma 5, C.d.S. essendo stato accertato un valore corri-
spondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e trat-
tandosi di conducente di cui all’art. 186 bis, lett. d), cit..
È infatti noto che con la sentenza applicativa di pena
concordata dalle parti resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., il
giudice deve applicare le sanzioni amministrative acces-
sorie previste dalla legge come conseguenze del reato
(Sez. un., n. 8488 del 27 maggio 1998, Bosio, Rv. 210981).
2. Il ricorrente però desume - a seguito dell’intervenuta
sostituzione della pena principale con i lavori di pubblica
utilità ai sensi dell’art. 186, comma 9 bis C.d.S. - che la
disposta applicazione tout court della revoca della paten-
te di guida, in assenza quantomeno della sospensione di
eff‌icacia di tale sanzione accessoria, non sia compatibile
con la “premialità” sottesa all’irrogazione della indicata
sanzione sostitutiva, ai sensi del citato comma 9 bis, di-
sposizione che non contempla affatto la revoca della pa-
tente di guida quale sanzione amministrativa accessoria,
limitandosi a disciplinare le conseguenze dell’esito, po-
sitivo o negativo, dell’attività lavorativa surrogatoria alle
sole sanzioni amministrative accessorie della sospensione
della patente di guida e della conf‌isca del veicolo, dispo-
nendone, quanto alla sospensione, la riduzione alla metà
(esito positivo) ovvero il ripristino (esito negativo).
Vero è che nella sentenza impugnata viene riconosciu-
to che la sanzione della revoca della patente potrà venire
meno a seguito dell’eventuale positivo svolgimento del
lavoro di pubblica utilità (secondo il richiamato orienta-
mento di Sez. IV, n. 1907 del 13 dicembre 2013 - dep. 2014,
Casanova, Rv. 25819001); tuttavia il ricorrente osserva
che sarebbe totalmente illogica e gravosa l’applicazione
immediata di una revoca della patente laddove la stessa,
all’esito delle verif‌iche imposte dalla legge circa l’espleta-
mento del lavoro di pubblica utilità, potrebbe “estinguersi”
contestualmente al reato presupposto.

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