Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 21 Luglio 2017, N. 36167 (C.C. 3 Maggio 2017)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 6/2017
LEGITTIMITÀ
Una diversa interpretazione non solo sarebbe in con-
trasto con il dato letterale e sistematico della norma, ma
farebbe dipendere da elementi incerti e discrezionali la
sanzione di ineff‌icacia della misura medesima.
Il P.M. potrebbe, infatti, procrastinare a sua discrezio-
ne tale termine, trasmettendo al Tribunale del riesame
atti acquisiti successivamente o, comunque, non trasmes-
si al G.i.p. in sede di richiesta di emissione della misura.
6. Va affermato, quindi, il seguente principio di diritto.
“II termine di dieci giorni, previsto dagli artt. 324,
comma 7, e 309, comma 10, c.p.p., entro cui deve inter-
venire la decisione a pena di ineff‌icacia della misura,
decorre, in caso di trasmissione frazionata, dal momento
in cui il Tribunale ritiene completata l’acquisizione degli
atti (sempre che si tratti di atti posti a base della misura
cautelare)”.
7. Applicando alla fattispecie in esame il principio di
diritto in precedenza enunciato, rileva la Corte che, come
si evidenziava in precedenza, la trasmissione di tutti gli
atti su cui era stata fondata la misura è avvenuta in data
27 dicembre 2016 (la relazione pervenuta alla Procura
della Repubblica di Cassino il 2 gennaio 2017 è, pacif‌ica-
mente, successiva); i dieci giorni, per emettere la deci-
sione, decorrevano pertanto dal 28 dicembre 2016 e non,
come erroneamente ritenuto dal Tribunale, dal 2 gennaio
2017. L’ordinanza del Tribunale del riesame, intervenuta il
12 gennaio 2017, risulta, quindi, emessa oltre il termine di
dieci giorni previsto dalla norma.
Conseguentemente, previo annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata, va dichiarata, ai sensi del com-
binato disposto degli artt. 324, commi 5 e 7, e 309, comma
10, c.p.p. la perdita di eff‌icacia del provvedimento di se-
questro emesso dal G.i.p. in data 17 dicembre 2016, con
restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto.
L’accoglimento del motivo di ricorso in questione assor-
be ogni altra doglianza. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 21 LUGLIO 2017, N. 36167
(C.C. 3 MAGGIO 2017)
PRES. FUMU – EST. TUTINELLI – P.M. DI NARDO (DIFF.) – RIC. ADELFIO
Misure cautelari personali y Estinzione y Revo-
ca e sostituzione y Applicabilità del disposto di cui
all’art. 299, commi 2 bis e 3 c.p.p. y Obbligo di notif‌i-
ca al difensore della persona offesa y O alla persona
offesa stessa y Per i delitti commessi con violenza
alla persona y Individuazione y Criteri y Fattispecie
in tema di rispristino della misura della custodia
cautelare in carcere nei confronti di un soggetto
accusato di rapine in danno di istituti bancari sen-
za verif‌ica dei presupposti per l’applicabilità della
norma in oggetto.
. Ai f‌ini dell’operatività del disposto di cui ai commi
2 bis e 3 dell’art. 299 c.p.p., e, segnatamente, dell’ob-
bligo di notif‌ica al difensore della persona offesa o a
quest’ultima personalmente delle richieste di revoca o
sostituzione di misure cautelari personali applicate a
soggetti accusati di “delitti commessi con violenza alla
persona”, debbono ritenersi per tali, alla luce della di-
rettiva europea 2012/29/UE (in attuazione della quale
detto obbligo è stato introdotto con l’emanazione del
D.L. n. 93/2013, conv. con modif. in legge n. 119/2013),
soltanto quelli che per la loro tipologia (quali, in parti-
colare, i delitti connessi alla tratta di esseri umani, al
terrorismo, alla criminalità organizzata, alla violenza o
allo sfruttamento sessuale e i delitti basti sull’odio), ov-
vero per le caratteristiche delle vittime (quali i disabili
o i minorenni) ovvero ancora per il contesto di strette
relazioni tra vittima e aggressore in cui essi sono matu-
rati, diano luogo al concreto pericolo che la persona of-
fesa possa essere sottoposta a ritorsioni, intimidazioni
o rinnovate violenze. (Nella specie, in applicazione di
tali principi, la Corte ha annullato con rinvio, per difet-
to di motivazione, l’ordinanza con la quale il tribunale,
su impugnazione del pubblico ministero che lamentava
l’inosservanza dell’obbligo di notif‌ica alle persone offe-
se della richiesta, accolta dal giudice di prime cure, di
revoca, sostituzione o modif‌ica della custodia cautelare
in carcere applicata nei confronti di un soggetto accu-
sato di rapine in danno di istituti bancari, aveva dispo-
sto il ripristino di detta misura senza tener conto dei
suindicati canoni interpretativi e senza neppure verif‌i-
care, prima ancora, che le persone offese fossero state
compiutamente identif‌icate e, in caso positivo avessero
nominato un difensore o avessero eletto un domicilio,
per cui si fosse reso concretamente possibile dar luogo
all’adempimento in questione). (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 299) (1)
(1) Nello stesso senso di quanto statuito dalla massima in commento
si veda Cass. pen., sez. II, 16 giugno 2016, n. 25135, in www.latri-
bunaplus.it.. In argomento e sull’applicabilità dell’art. 299 c.p.p., si
veda L. CARACENI, Misure cautelari pro victima e diritti di libertà
dell’accusato: a proposito di una convivenza faticosa, in questa Ri-
vista 2017, 254.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, il
Tribunale di Palermo, in accoglimento dell’appello propo-
sto dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di
Sciacca, ha annullato l’ordinanza emessa dal G.I.P. presso
il Tribunale di Sciacca in data 16 dicembre 2016 e ha ri-
pristinato nei confronti dell’odierno ricorrente la misura
cautelare della custodia in carcere applicata con ordinan-
za del 10 agosto 2016.
A fondamento di tale decisione, il Tribunale ha posto il
fatto che l’istanza avanzata dall’indagato doveva ritenersi
originariamente inammissibile in difetto della notif‌ica alle
parti offese della istanza di modif‌ica della misura ai sensi
dell’articolo 299 commi 2 bis e 3 c.p.p..
Nel caso di specie, oggetto della contestazione erano
delitti di rapina.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, articolan-
do i seguenti motivi.

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