Corte Di Cassazione Penale Sez. Iii, 25 Luglio 2017, N. 36814 (C.C. 21 Giugno 2017)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 6/2017
LEGITTIMITÀ
il mutamento delle modalità esecutive delle misure coerci-
tive, e dunque anche il mutamento del luogo di detenzio-
ne domiciliare (sez. V, n. 18306 del 24 febbraio 2016, Rv.
266524; sez. VI, n. 27975 del 16 giugno 2016, Rv. 267131).
Si è rilevato, infatti, che l’obbligatoria forma di interlo-
cuzione con la persona offesa dal reato in caso di richiesta
di revoca o sostituzione delle misure cautelari di cui agli
artt. 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 c.p.p., trova appli-
cazione anche “nell’ipotesi in cui l’imputato chieda l’appli-
cazione della misura con modalità meno gravose, non solo
in ragione dell’oggettivo collegamento logico-sistematico
tra il primo ed il secondo inciso della disposizione di cui
al citato comma 4-bis, ma anche in considerazione (...)
della ratio della previsione normativa e della particolare
estensione degli oneri informativi stabiliti in favore della
vittima di determinate fattispecie incriminatrici dalla
normativa europea ed internazionale cui le norme interne
hanno inteso dare attuazione” (sez. VI n. 6717 del 5 feb-
braio 2015, Rv. 262272).
Uno specif‌ico obbligo d’informativa alla persona offesa
ed ai servizi socio assistenziali è, del resto, stabilito anche
in relazione all’adozione dei conseguenti provvedimenti
estintivi o modif‌icativi delle misure cautelari emessi dal
giudice ai sensi del comma 2-bis dello stesso art. 299 c.p.p.
Questa Corte ha anche ripetutamente ricordato che
lo scopo principale di dette previsioni è quello di rende-
re partecipe la vittima di determinate tipologie di reato
dell’evoluzione della posizione cautelare dell’indagato,
ovvero dell’imputato, consentendole di presentare, entro
un breve lasso temporale, memorie ai sensi dello art. 121
c.p.p., al f‌ine di offrire all’autorità giudiziaria procedente la
conoscenza di ulteriori elementi di valutazione pertinenti
all’oggetto della richiesta e garantire in tal modo la possi-
bilità di instaurare un adeguato contraddittorio con la vit-
tima del reato all’interno dell’incidente cautelare, e che la
novella legislativa ha rappresentato l’attuazione nell’ordi-
namento interno di obblighi imposti dalla direttiva del Par-
lamento Europeo e del Consiglio 2012/29/UE del 25 ottobre
2012 (recante norme minime in materia di diritti, assisten-
za e protezione delle vittime di reato) e dalla Convenzione
di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza
nei confronti delle donne e la violenza domestica dell’11
maggio 2011, ratif‌icata, dall’Italia con la L. 27 giugno 2013,
n. 77 (sez. VI, n. 27975 del 16 giugno 2016, Rv. 267131).
Il ricorrente, a tal proposito, deduce che la citata di-
rettiva ha espressamente riconosciuto la persona offesa
meritevole di conoscenza dello status dell’imputato (se
detenuto o meno in carcere) ma non anche del tipo di mi-
sura adottata né delle modalità concrete di adozione di
tale misura: deve, però, osservarsi che la direttiva indica
le condizioni minime a tutela della persona offesa, ricono-
scendole comunque il diritto di ottenere informazioni sul
proprio caso, diritto specif‌icamente disciplinato dall’art.
6, parr. 1 e 2, che ne estende l’applicazione non solo con
riferimento all’eventuale sentenza def‌initiva di un pro-
cesso, ma anche riguardo a tutte quelle informazioni che
permettono alla vittima “di essere al corrente dello stato
del procedimento”, e consente di derogarvi solo nel caso in
cui la notif‌ica comporti un rischio concreto di danno per
l’autore del reato (sez. VI n. 6717 del 5 febbraio 2015, Rv.
262272 cit.), ipotesi che non risulta nemmeno dedotta e
non può certo ritenersi ricorrere nel caso di specie.
Nel riconoscere la legittimità del provvedimento che
aveva rilevato l’inammissibilità della richiesta di modif‌ica
delle modalità esecutive di una misura coercitiva, priva
di notif‌ica alla persona offesa, pertanto, il provvedimento
impugnato si è uniformato ai principi di diritto costante-
mente riconosciuti da questa Corte.
2. Consegue al rigetto del ricorso, per il disposto del-
l’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 25 LUGLIO 2017, N. 36814
(C.C. 21 GIUGNO 2017)
PRES. FIALE – EST. AMORESANO – P.M. CUOMO (DIFF.) – RIC. OREFICE
Misure cautelari reali y Impugnazioni y Riesame
y Sequestro preventivo y Termine y Per la decisione
del tribunale y Determinazione y Dalla trasmissione
completa degli atti y Necessità
. In tema di riesame (avente ad oggetto, nella specie,
un decreto di sequestro preventivo) il termine di die-
ci giorni entro il quale dev’essere adottata, a pena di
perdita di eff‌icacia della misura, la decisione del tribu-
nale, decorre, in caso di trasmissione frazionata degli
atti, dal momento in cui questa sia ritenuta completa,
sempre che si tratti di atti effettivamente posti a soste-
gno della misura cautelare. (Nella specie, in applica-
zione di tale principio, la Corte ha ritenuto che errone-
amente il tribunale avesse fatto decorrere il termine in
questione dalla data in cui la procura della Repubblica
aveva fatto pervenire documentazione trasmessa dalla
polizia giudiziaria in data successiva a quella in cui la
misura cautelare era stata disposta). (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 309; c.p.p., art. 324; l. 8 agosto 1995, n. 332,
art. 16) (1)
(1) In senso conforme si vedano le autorevoli pronunce di Cass. pen.,
sez. un. 17 giugno 2013, n. 26268, in questa Rivista 2014, 642 e Cass.
pen., sez. VI, 21 gennaio 2003, n. 2895, ivi 2004, 125.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(Omissis)
Con il terzo motivo deduce la violazione del diritto di
difesa in relazione agli atti di perquisizione e sequestro de-
legati alla p.g. e miranti, più che ad impedire la commissio-
ne di reati, ad acquisire la prova dell’illecito edilizio. Trat-
tandosi sostanzialmente di sequestro probatorio ed avendo
l’indagato nominato un difensore di f‌iducia, le ulteriori ope-
razioni andavano eseguite in presenza, previo avviso, dello
stesso, e del deposito di siffatti atti andava dato avviso.
La relazione del Comune di Formia, successiva al prov-
vedimento di sequestro, tutt’al più poteva essere prodotta
ai sensi dell’art. 309 comma 9, ovvero come elemento ad-

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