Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 26 Luglio 2017, N. 37187 (C.C. 23 Giugno 2017)

Pagine622-623
622
giur
6/2017 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
denza di legittimità, senza nulla prevedere per il deposito
della motivazione. Il novellato art. 309, comma 10, c.p.p.,
pur avendo ribadito che la decisione debba intervenire, a
pena di ineff‌icacia del provvedimento restrittivo, entro die-
ci giorni dal ricevimento degli atti, e che il dispositivo non
debba essere letto in pubblica udienza, in coerenza con la
natura camerale del rito, ha stabilito che, una volta assun-
ta la decisione, da questa decorrano i termini di trenta o
quarantacinque giorni, a pena di ineff‌icacia del provvedi-
mento cautelare, per il deposito della motivazione.
L’introduzione di questo ulteriore termine perentorio,
a pena di ineff‌icacia della misura cautelare, tuttavia, non
implica affatto l’estensione alla scansione procedimentale
descritta dell’obbligo per il giudice di ritirarsi in camera di
consiglio per la deliberazione, subito dopo la chiusura del
dibattimento o all’esito della fase conclusiva dei riti alterna-
tivi, come previsto per la sentenza; nel caso dell’ordinanza
adottata all’esito del procedimento camerale celebrato in-
nanzi al Tribunale del Riesame, il giudice è tenuto esclu-
sivamente al rispetto del termine di giorni dieci dalla rice-
zione degli atti per l’adozione della deliberazione e, quindi,
per il deposito del dispositivo, e del termine di giorni trenta
o quarantacinque dalla deliberazione, per il deposito della
motivazione. Non è, invece, previsto nessun termine iniziale
per la deliberazione, che non deve necessariamente inter-
venire subito dopo la trattazione del ricorso e senza solu-
zione di continuità, proprio in quanto ciò non è previsto dal
meccanismo procedimentale che disciplina il rito camerale.
Nulla osta, quindi, alla possibilità per il Tribunale del
Riesame di aggiornarsi, dopo la discussione della difesa,
per la decisione, non essendo prevista affatto la contestua-
lità della deliberazione dell’ordinanza, come avviene per
la sentenza, purché siano rispettati sia il termine di giorni
dieci dalla ricezione degli atti, per il deposito del dispo-
sitivo, sia quello di giorni trenta o quarantacinque per il
successivo deposito della motivazione.
Ovviamente, come già detto, e come chiarito dalla giuri-
sprudenza in precedenza citata, che ha affrontato la speci-
f‌ica problematica, nel solo caso in cui il medesimo Tribuna-
le attesti che la decisione sia stata assunta in data diversa
e precedente al deposito del dispositivo, senza dare con-
temporaneamente atto del prolungamento della camera di
consiglio f‌ino al decimo giorno dalla ricezione degli atti, si
pone il problema concreto di individuare la data della deci-
sione, ossia il dies a quo dal quale far decorrere il termine
perentorio per il deposito della motivazione.
Nel caso in esame, al contrario, il deposito del dispo-
sitivo risulta essere coincidente con la data di assunzio-
ne della decisione, ossia il 17 dicembre 2016, come dallo
stesso Tribunale attestato, essendo del tutto ininf‌luente
che detta decisione sia stata adottata in soluzione di con-
tinuità con la data del 15 dicembre 2016, in cui il Tribu-
nale aveva riservato la decisione, dopo la trattazione del
ricorso, atteso che la disciplina normativa del rito camera-
le non richiede affatto la contestualità tra la celebrazione
dell’udienza e la deliberazione della decisione, operando,
invece, diversi meccanismi procedimentali previsti, come
descritto, a pena di ineff‌icacia. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 26 LUGLIO 2017, N. 37187
(C.C. 23 GIUGNO 2017)
PRES. FIANDESE – EST. IMPERIALI – P.M. GAETA (DIFF.) – RIC. COSENTINO
Misure cautelari personali y Estinzione y Revo-
ca e sostituzione y Obbligo di notif‌ica alla persona
offesa ex art. 299, comma quarto bis, c.p.p. y Appli-
cabilità y Estensione y Al caso in cui la richiesta sia
volta ad ottenere il mutamento del luogo di esecu-
zione degli arresti domiciliari
. L’obbligo, previsto a pena di inammissibilità dall’art.
299, comma 4 bis c.p.p., di notif‌icare al difensore della
persona offesa o a quest’ultima personalmente ogni ri-
chiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare
cui sia stato sottoposto l’imputato deve ritenersi esteso
anche al caso in cui la richiesta sia volta ad ottenere il
mutamento del luogo di esecuzione degli arresti domi-
ciliari. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 299) (1)
(1) In senso conforme si vedano Cass. pen., sez. VI, 6 luglio 2016, n.
27975, in www.latribunaplus.it e Cass. pen., sez. V, 2 maggio 2016, n.
18306, in questa Rivista 2017, 548. Sull’inammissibilità dell’istanza di
revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive, per l’ipotesi
in cui il richiedente non provveda a notif‌icare contestualmente detta
richiesta alla persona offesa, si veda Cass. pen., sez. VI, 16 febbraio
2015, n. 6717, ivi 2015, 258.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 9 marzo 2017 il Tribunale del
riesame di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello
proposto nell’interesse di Nicola Cosentino avverso l’ordi-
nanza del 29 dicembre 2016 con la quale il Tribunale di
S. Maria Capua Vetere aveva disatteso l’istanza volta ad
ottenere l’autorizzazione al trasferimento degli arresti do-
miciliari del predetto Cosentino da Venafro al domicilio di
Caserta, rilevando che la stessa non era stata notif‌icata
alla persona offesa.
2. Avverso la pronuncia del Tribunale del riesame pro-
pone ricorso per Cassazione il Cosentino, a mezzo dei suoi
difensori, deducendo la violazione dell’art. 299 comma 4
c.p.p. che, ad avviso del ricorrente, sanzionerebbe con l’i-
nammissibilità la violazione dell’obbligo di notif‌icare alla
persona offesa la richiesta di revoca o si sostituzione delle
misure previste dalle norme ivi indicate, e non anche la
richiesta di applicazione di modalità esecutive meno gra-
vose di una di tali misure.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato, in quanto la giurisprudenza di
questa Corte di Cassazione, condivisa dal collegio, ha ri-
petutamente rilevato che nei procedimenti per reati com-
messi con violenza alla persona, l’obbligo di notif‌ica alla
persona offesa della richiesta di revoca o sostituzione delle
misure cautelari coercitive diverse dal divieto di espatrio
e dall’obbligo di presentazione alla p.g., previsto a pena di
inammissibilità dall’art. 299, comma quarto bis, c.p.p., si
estende anche al caso in cui la richiesta abbia ad oggetto

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT