Corte Di Cassazione Penale Sez. Iii, 3 Agosto 2017, N. 38692 (Ud. 11 Luglio 2017)

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giur
6/2017 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
dalle udienze degli avvocati, adottato dagli organismi di
categoria il 4 aprile 2007, giudicato idoneo dalla Commis-
sione di garanzia con deliberazione del 13 dicembre 2007”,
chiarendosi in motivazione che “oggi il giudice, nella valu-
tazione del corretto esercizio dell’astensione, deve neces-
sariamente prendere anche in considerazione le disposi-
zioni contenute in tale codice. L’art. 3 disciplina gli effetti
dell’astensione, individuando le modalità attraverso cui
deve essere esercitata: l’astensione deve essere dichiarata
all’inizio dell’udienza (o dell’atto di indagine) dal difenso-
re personalmente o tramite un sostituto oppure può essere
comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella
cancelleria del giudice (oltreché agli altri avvocati) alme-
no due giorni prima della data stabilita. Solo in presenza
di tali modalità all’astensione, regolarmente proclamata,
potrà conseguire il diritto al rinvio dell’udienza...”.
5. Ritiene questa Corte che la prospettiva ermeneuti-
ca che sostiene la richiamata decisione Cartia - secondo
la quale il Codice di autoregolamentazione del 2007 f‌issa
le condizioni che sole possono consentire di ritenere la
mancata comparizione quale “legittimo impedimento” del
difensore e, quindi, dare diritto al rinvio del processo forni-
sce una salda argomentazione alla conclusione alla quale
è già giunta la giurisprudenza di questa Corte - che, per-
tanto, va ribadita circa la necessità che la dichiarazione di
adesione alla astensione dalla udienza del difensore - qua-
lora formulata per iscritto - pervenga al Giudice che proce-
de nel termine previsto dal citato art. 3, comma 1, lett. b),
ovvero, due giorni prima della data stabilita per l’udienza.
Invero, è lo stesso Codice di autoregolamentazione a
individuare quale condizione della dichiarazione di ade-
sione alla astensione qualora la si comunichi in forma
scritta - quella secondo la quale detta comunicazione sia
fatta pervenire due giorni prima dell’udienza f‌issata: solo
in tal caso la dichiarazione è idonea a ricondurre la man-
cata comparizione del difensore nell’alveo del “legittimo
impedimento”(non rilevando nel caso che ci occupa, la
questione -diversamente risolta dalla giurisprudenza di
legittimità - circa la sua effettiva natura) e, quindi, dare
diritto al rinvio del processo.
Il pregnante rilievo così dato alle modalità f‌issate dall’art.
3, comma 1, del codice di autoregolamentazione è conferma-
to dalla successiva previsione dell’art. 3, comma 2, secondo
cui “Nel rispetto delle modalità sopra indicate l’astensione
costituisce legittimo impedimento anche qualora avvocati
del medesimo procedimento non abbiano aderito all’asten-
sione stessa. La presente disposizione si applica a tutti i sog-
getti del procedimento, ivi compresi i difensori della persona
offesa, ancorchè non costituita parte civile”. In tal modo è,
infatti, ribadita la necessità del rispetto delle modalità stabi-
lite dal Codice aff‌inché l’adesione alla astensione sia eff‌icace
anche nei confronti di tutti coloro che non vi aderiscono (ivi
comprese le parti in posizione antagonista).
Inf‌ine, anche l’ultima previsione dell’art. 7 del Codice
di autoregolamentazione relativa al controllo disciplinare
sul rispetto delle modalità di esercizio dell’adesione alla
astensione, conferma l’ulteriore e non esclusiva valenza
disciplinare del rispetto di dette modalità.
Secondo questa Corte, non è - pertanto - condivisibile
l’argomento secondo il quale la possibilità di dichiarare
l’adesione alla astensione f‌ino all’udienza stabilita smen-
tirebbe la natura di condizione di legittimità dell’esercizio
del diritto del rispetto del termine in questione, cosicché
il mancato rispetto di esso - purché la dichiarazione sia
formulata all’inizio della udienza - non escluderebbe il di-
ritto al rinvio della medesima udienza.
L’assunto posto a base di tale conclusione - da un lato -
sottovaluta il dato letterale della previsione contenuta nel
citato art. 3 del Codice di autoregolamentazione che indi-
ca le condizioni in base alle quali la mancata comparizio-
ne è considerata quale “legittimo impedimento”, f‌issando
le due alternative modalità di esercizio del diritto, senza
che quelle dell’una interferiscano con quelle dell’altra;
dall’altro lato, non considera in modo conseguente l’aff‌i-
damento che l’ordinamento segnatamente attraverso la
promozione dell’adozione di codici di autoregolamentazio-
ne (art. 2 bis della legge n. 146 del 1990) - ha riconosciuto
a tali codici, una volta ritenuti idonei, nel bilanciamento
dei contrapposti interessi di primario rilievo che vengono
in gioco in materia (v. sez. un., n. 40187 del 27 marzo 2014,
Lattanzio, Rv. 259927).
6. In conclusione, deve essere ribadito il principio di
diritto secondo il quale “quando l’adesione del difenso-
re di f‌iducia dell’imputato all’astensione dalle udienze
proclamata dai competenti organismi della categoria è
comunicata in forma scritta, il termine entro il quale la
dichiarazione deve pervenire nella cancelleria del giudice
procedente, f‌issato in “almeno due giorni prima della data
stabilita” dall’art. 3 del Codice di “Autoregolamentazione
delle astensioni dalle udienze degli avvocati”, adottato il
4 aprile 2007, difettando - in caso di mancato rispetto di
tale termine - una condizione necessaria all’esercizio del
diritto all’astensione”.
7. Nel caso all’esame di questa Corte, l’adesione alla
astensione dalle udienze è stata comunicata dai difensori
con atto trasmesso in cancelleria il giorno precedente alla
celebrazione della odierna udienza e - pertanto - il termine
previsto dall’art. 3 comma 1 lett. b) del Codice di autorego-
lamentazione non è stato rispettato. Cosicchè la conseguen-
te istanza difensiva di rinvio del processo deve essere re-
spinta in difetto del presupposto che la giustif‌ica. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 3 AGOSTO 2017, N. 38692
(UD. 11 LUGLIO 2017)
PRES. DI NICOLA – EST. MENGONI – RIC. SABATINI
Giudice penale y Ricusazione y Dichiarazione y
Carattere formale y Invito all’astensione rivolto al
giudice y Che si sia riservato di decidere y Rinvio
del processo ad altra udienza y Nella quale sia stata
presentata dichiarazione di ricusazione.
. Non può ritenersi tardiva, rispetto al termine stabilito
dall’art. 38, comma 1, c.p.p., la dichiarazione di ricusa-

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