Corte Di Cassazione Penale Sez. Vi, 8 Agosto 2017, N. 39001 (Ud. 18 Luglio 2017)

Pagine612-614
612
giur
6/2017 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
L’identità di ratio che presiede alle norme dettate da-
gli artt. 304 e 305 c.p.p., che concernono entrambe pecu-
liari ipotesi ritenute idonee a legittimare il protrarsi del
sacrif‌icio della libertà personale dell’individuo sottoposto
a misura cautelare, è talmente evidente da non richiede-
re ulteriori considerazioni; e, d’altro canto, non a caso il
modulo procedimentale libero di cui si è detto riguardo
all’art. 304 - vincolato unicamente al concreto consegui-
mento del risultato al quale è preordinato, ossia alla rea-
lizzazione del contraddittorio con la difesa - è il medesimo
da seguirsi per l’ipotesi di cui all’art. 305 del codice di rito
(cfr. sez. I, sent. n. 33038 del 18 aprile 2011, Rv. 250820 e
n. 41757 del 18 novembre 2002, Rv. 2223462).
Alla stregua di quanto precede, risulta quanto mai per-
tinente il richiamo alla seguente massima di questa Corte,
in materia di proroga custodiale, secondo cui, “A norma
dell’art. 305, comma secondo, c.p.p., il giudice, prima di
provvedere sulla richiesta di proroga dei termini di custo-
dia cautelare, ha l’obbligo di sentire il pubblico ministero e
il difensore, ma non la parte personalmente, non essendo
questa annoverata tra i soggetti che la norma indica quali
contraddittori necessari. Invero nel procedimento inci-
dentale “de quo” ciò che acquista decisivo rilievo è l’aspet-
to della difesa tecnica, per cui nessun avviso dell’udienza
deve essere dato all’indagato. Tale disposizione risponde
ai principi di ragionevolezza poiché le questioni dedotte
attengono esclusivamente alla sfera della difesa tecnica
e, quindi, a facoltà esercitabili dal solo difensore, del tutto
diverse da questioni attinenti al fatto contestato, in rela-
zione alle quali è imprescindibile il diritto all’autodifesa
dell’indagato. La omessa previsione dell’intervento dell’in-
dagato o imputato nella norma in questione non è, pertan-
to, frutto di una dimenticanza del legislatore, ma di una
scelta discrezionale dovuta alla natura tecnico-giuridica
del provvedimento” (così, esaustivamente, Cass. sez. II,
sent. n. 2388 del 20 maggio 1992, Rv. 190634).
Non solo, ma va doverosamente rimarcato che il giu-
dice delle leggi, con sentenza n. 434 del 6-15 settembre
1995, chiamato a pronunciarsi sulla ipotizzata illegittimi-
tà costituzionale del menzionato art. 305 c.p.p., per via
della mancata adozione del procedimento camerale di cui
all’art. 127 dello stesso codice, con conseguente violazione
degli artt. 3 e 24 della Carta Fondamentale - quest’ultimo,
proprio anche in ragione della “estromissione dal procedi-
mento incidentale dell’indagato, al quale neppure si rico-
nosce il diritto di aver notizia e di interloquire in merito
alla richiesta di proroga della propria coercizione” -ha di-
chiarato non fondata la relativa questione, sottolineando
la conformità ai precetti costituzionali della esegesi della
norma fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità.
Essendo appena il caso di aggiungere che la doverosa ed
assoluta tutela del principio del contraddittorio non im-
plica affatto che essa debba essere sempre declinata allo
stesso modo, in rapporto alla totalità delle situazioni pro-
cessuali, non potendo pertanto che ribadirsi quanto per-
spicuamente osservato dalla già citata pronuncia del 1992,
della sezione 2 di questa Corte.
Non senza aggiungere, conclusivamente, che il ricor-
rente difensore - al di là della impropria parif‌icazione tra
la mancata conoscenza del procedimento, da parte dell’in-
teressato, e la pretesa ignoranza di un procedimento sub-
incidentale, interno al primo - nulla è stato in grado di dire
in ordine al concreto pregiudizio all’esercizio delle facoltà
difensive che sarebbe derivato dal mancato avviso diretto
al Buglisi, essendo anzi sintomatico che non una osserva-
zione critica sia stata mossa alla sostanza del provvedi-
mento adottato, sì da poter far insorgere non peregrine
questioni circa la sussistenza dell’interesse all’impugna-
zione del proprio rappresentato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 8 AGOSTO 2017, N. 39001
(UD. 18 LUGLIO 2017)
PRES. ROTUNDO – EST. CAPOZZI – P.M. ROSSI (DIFF.) – RIC. BALDASSARRE
Difesa e difensori y Di f‌iducia y Rinuncia y Asten-
sione collettiva dalle udienze y Proclamata dagli
organismi di categoria y Senza l’osservanza delle
condizioni poste dal codice di autoregolamenta-
zione y Causa di rinvio per legittimo impedimento y
Conf‌igurabilità y Esclusione.
. L’adesione del difensore all’astensione collettiva dal-
le udienze proclamata dagli organismi di categoria
non può essere considerata come causa di rinvio per
legittimo impedimento qualora non siano osservate le
condizioni poste dal codice di autoregolamentazione
adottato il 4 aprile 2007, ivi compresa quella costitu-
ita dall’anticipo di almeno due giorni con il quale il
difensore, ove non intenda manifestare detta adesione
personalmente o tramite sostituto in apertura dell’u-
dienza, deve comunicarla per iscritto all’uff‌icio proce-
dente. (Mass. Redaz.) (l. 11 aprile 2000, n. 83; c.p.p.,
art. 105) (1)
(1) Segue il medesimo orientamento della massima in commento
Cass. pen., sez. II, 30 novembre 2016, n. 51053, in www.latribuna-
plus.it. In argomento si vedano Cass. pen., sez. II, 30 novembre 2016,
n. 51053, ibidem e Cass. pen., sez. II, 21 marzo 2014, n. 13215, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis)
Deve essere preliminarmente affrontata la istanza di
rinvio dei difensori della ricorrente per adesione degli
stessi difensori alla astensione dalle udienze proclamata
dalla U.c.P.1. per la data odierna, comunicata in cancelle-
ria in data 17 luglio 2017.
2. Sull’istanza il P.G. ha espresso parere contrario,
chiedendone il rigetto, sul rilievo del mancato rispetto del
termine previsto dall’art. 3 del Codice di autoregolamenta-
zione del 4 aprile 2007.
3. Ritiene la Corte che l’istanza di rinvio deve essere
rigettata.
4. Deve essere richiamato il contesto ermeneutico
all’interno del quale si situa la questio juris posta dal caso

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT