Corte Di Cassazione Penale Sez. Un., 22 Febbraio 2017, N. 8825 (Ud. 27 Ottobre 2016)

Pagine601-610
601
giur
Arch. nuova proc. pen. 6/2017
CONTRASTI
4. Il Collegio ritiene di aderire e di porsi in continui-
tà, per le ragioni suesposte che condivide, con tale ultimo
orientamento sul rilievo che la conf‌isca obbligatoria, la cui
statuizione sia stata omessa dal giudice della cognizione,
risolvendosi nell’omissione di una pronuncia obbligatoria
di natura accessoria e a contenuto predeterminato non
determina nullità e non attiene a una componente es-
senziale dell’atto, onde ad essa può porsi rimedio con la
procedura di correzione di cui all’articolo 130 del codice
di procedura penale, a condizione che l’errore sia riparato
prima del passaggio in giudicato del provvedimento che
tale mancanza contenga, altrimenti spettando ogni deli-
bazione in proposito al giudice dell’esecuzione funzional-
mente competente a provvedere, se investito con inciden-
te di esecuzione, dopo l’irrevocabilità della sentenza.
5. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ri-
corrente al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 22 FEBBRAIO 2017, N. 8825
(UD. 27 OTTOBRE 2016)
PRES. CANZIO – EST. ANDRONIO – P.M. ANIELLO (DIFF.) – RIC. GALTELLI
Appello penale y Motivi y Specif‌icazione y Man-
canza y Conseguenze y Inammissibilità y Per man-
cata enunciazione dei rilievi critici posti a fonda-
mento della sentenza impugnata y Conf‌igurabilità
y Sussistenza.
. L’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammis-
sibile per difetto di specif‌icità dei motivi quando non ri-
sultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi
critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a
fondamento della decisione impugnata, fermo restando
che tale onere di specif‌icità, a carico dell’impugnante,
è direttamente proporzionale alla specif‌icità con cui le
predette ragioni sono state esposte nel provvedimento
impugnato. (c.p.p., art. 581; c.p.p., art. 591) (1)
(1) La questione affronta una tematica a lungo controversa. Il
contrasto che si segnala ha ad oggetto la sola “genericità estrin-
seca” dei motivi di appello, ossia la mancanza di correlazione fra
questi e i motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la sentenza
impugnata.Innanzitutto in relazione all’enunciazione dei “capi” o
“punti” cui si riferisce l’impugnazione, in riferimento soprattutto alle
sentenze plurime, statuisce Cass. pen., sez. un., 14 febbraio 2017, n.
6903, in www.latribunaplus.it nel senso che il “capo”, che va riferito
ad ogni decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti
all’imputato, è un atto giuridico completo, tale da poter costituire
da solo, separatamente, il contenuto di una sentenza. Affrontando
la quaestio della pronuncia in commento, un primo orientamento ri-
tiene inammissibili gli appelli fondati su considerazioni generiche o
astratte; ex plurimis, con varietà di argomentazioni, si vedano Cass.
pen., sez. VI, 27 gennaio 2016, n. 3721, ibidem; Cass. pen., sez. VI, 6
maggio 2014, n. 18746, ibidem; Cass. pen., sez. VI, 25 febbraio 2013,
n. 9093, in questa Rivista 2014, 639. Vi sono poi pronunce che si col-
locano in una posizione intermedia, che riguardano il prof‌ilo della
riproposizione, nell’atto di impugnazione, di questioni già esaminate
e disattese nella sentenza impugnata e che affermano che è la di-
versità strutturale tra i due giudizi a far escludere che possa essere
causa di inammissibilità dell’appello, la riproposizione di questioni
già esaminate in primo grado. In tal senso si vedano Cass. pen., sez.
VI, 21 marzo 2014, n. 13449, ivi 2016, 177 e Cass. pen., sez. IV, 28
dicembre 2011, n. 48469, ivi 2013, 469. Un ulteriore orientamento,
condiviso dalle Sezioni Unite, perché ricostruisce la portata dell’am-
bito applicativo degli artt. 581 e 591 c.p.p., equipara, quanto alla spe-
cif‌icità dei motivi di censura, l’appello e il ricorso per cassazione. La
sostanziale omogeneità troverebbe fondamento nella struttura del
giudizio di appello. Tra le varie affermazioni, si vedano Cass. pen.,
sez. V, 28 settembre 2015, n. 39210, ivi 2017, 228 e Cass. pen., sez. III,
17 marzo 2014, n. 12355, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 18 gennaio 2012 resa all’esito di
giudizio abbreviato, il Tribunale di Parma ha condannato
Cristian Galtelli alla pena di un mese di reclusione e euro
50 di multa, in relazione al delitto di tentato furto pluriag-
gravato di un telefono cellulare (così diversamente qua-
lif‌icata l’originaria imputazione di furto consumato), con
esclusione della contestata recidiva, applicazione delle
attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, e 62-bis c.p., ritenute
prevalenti sulle aggravanti di cui all’art. 625, n. 2 e 7, c.p.,
ed applicazione della diminuente per il rito.
Il Tribunale, dopo avere esposto le ragioni alla base
della derubricazione, della concessione delle predette at-
tenuanti con giudizio di prevalenza e dell’esclusione della
recidiva, ha determinato il trattamento sanzionatorio -
«visti e valutati i parametri di cui all’art. 133 c.p.» - parten-
do da una pena base di mesi tre di reclusione ed euro 150
di multa e ha negato la concessione dei benef‌ici di legge,
richiamando i precedenti penali, indicati come ostativi.
2. Avverso la sentenza il difensore dell’imputato ha pre-
sentato appello, lamentando che il Tribunale, nella quan-
tif‌icazione della pena, avesse posto come pena-base una
condanna elevata, secondo i criteri di cui all’art. 133 c.p.,
ed eccessiva in considerazione delle modalità del fatto. Su
tali basi, ha formulato le seguenti richieste: ridetermina-
zione della pena in senso favorevole all’imputato; applica-
zione del minimo della pena; prevalenza delle attenuanti
sulle contestate aggravanti; applicazione della diminuen-
te per il rito, concessione dei benef‌ici di legge.
3. Con ordinanza del 24 maggio 2015, emessa d’uff‌icio
ai sensi dell’art. 591, comma 2, c.p.p., la Corte di appello
di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello dell’im-
putato, rilevando che l’impugnazione constava della mera
richiesta di riduzione della pena, in quanto «eccessiva in
considerazione delle modalità del fatto» e che le richieste
risultavano palesemente def‌icitarie, sia con riferimento
ad elementi oggettivi di valutazione, sia per i prof‌ili di cri-
tica rispetto alle argomentazioni del Tribunale.
4. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per
cassazione, contestando la ritenuta genericità dell’atto
d’appello, poiché, avendo lamentato l’eccessività della
pena nonostante la derubricazione del reato e la mancata
concessione delle attenuanti generiche in regime di pre-
valenza sulle aggravanti, non era necessaria «una esposi-
zione lunga, prolissa e maggiormente specif‌ica».
Il difensore ha svolto poi ulteriori doglianze relative
all’equivalenza tra le circostanze che - a suo dire - il Tri-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT