Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 29 Marzo 2017, N. 15812 (Ud. 8 Marzo 2017)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 5/2017
LEGITTIMITÀ
disciplina (sez V, n. 44177 del 1 ottobre 2015, Rv, 265133;
sez V, n. 54921 dell’ 8 giugno 2016, Rv. 268406).
Questo Collegio, nel condividere l’impostazione di fondo
di questo ragionamento, ritiene, tuttavia, che la c.d. deroga
rispetto a quanto previsto dal primo comma, ovvero l’appli-
cazione della nuova disciplina anche ai procedimenti in cor-
so nei quali è già stata emessa la sentenza di primo grado,
non si applichi in ogni caso in cui nel corso del procedimento
venga emesso (oltre alla dichiarazione di contumacia) il
decreto di irreperibilità ed a prescindere dal momento in
cui tale decreto viene pronunciato. Tale deroga si applica
solo a condizione che l’imputato fosse stato dichiarato con-
tumace e fosse stato emesso nei suoi confronti decreto di
irreperibilità prima della sentenza di primo grado.
Ove, infatti, si fosse voluto applicare la deroga anche
in ipotesi di decreto di irreperibilità successivo alla pro-
nuncia della sentenza di primo grado, il legislatore non
avrebbe introdotto una deroga alla disciplina del 1 comma
dell’art. 15 bis, L. n. 67/2014, ma avrebbe previsto, in gene-
rale, l’applicazione della nuova normativa a tutti i procedi-
menti in corso al momento della sua entrata in vigore nei
quali in un qualsiasi momento, f‌ino alla def‌inizione degli
stessi, fosse stata dichiarata (oltre alla contumacia) l’irre-
peribilità dell’imputato.
Deve dunque ritenersi che, allo scopo di garantire la
più ampia applicazione delle nuove norme introdotte dalla
L. n. 67 del 2014 e per adeguare il nostro ordinamento al
principio, ripetutamente ribadito dalla Corte europea
dei diritti dell’uomo, dell’effettiva e piena conoscenza da
parte dell’imputato del processo a suo carico, la deroga
prevista dall’art. 15 bis, comma 2° della legge citata sia
stata introdotta per consentire l’applicazione delle norme
sul procedimento in absentia non solo ai giudizi di primo
grado pendenti al momento dell’entrata in vigore della
novella, ma a tutti quei processi anche pendenti in altri
gradi in cui, prima della sentenza di primo grado, si fosse
già perfezionato il duplice requisito della declaratoria di
contumacia e di irreperibilità dell’imputato.
Nel caso di specie, dall’esame degli atti processuali emer-
ge che l’imputato è stato dichiarato irreperibile con decreto
del 1 agosto 2013, quando il processo si trovava già in grado
di appello, con la conseguenza che non si sono verif‌icati i
presupposti imprescindibili, sopra indicati, richiesti per l’ap-
plicazione delle norme sul procedimento in absentia.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricor-
rente al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 29 MARZO 2017, N. 15812
(UD. 8 MARZO 2017)
PRES. DIOTALLEVI GIOVANNI – EST. RAGO GEPPINO – RIC. B.K.
Parte civile y Costituzione y A mezzo di difensore
munito di procura speciale y Sostituto processuale
del procuratore speciale y Legitimatio ad causam y
Esclusione y Mandato alle liti y Differenze y Indivi-
duazione.
. Il sostituto processuale del procuratore speciale no-
minato dalla persona danneggiata non ha il potere di
costituirsi parte civile, considerato che l’attribuzione
al difensore del potere di costituirsi parte civile (“le-
gitimatio ad causam”) costituisce istituto diverso dal
mandato alle liti (rappresentanza processuale), in
quanto solo per quest’ultimo l’art. 102 c.p.p. prevede
la possibilità della nomina di un sostituto che eserciti
i diritti e assuma i doveri del difensore. (Nel caso di
specie, il sostituto del difensore era stato incaricato
dal difensore di presentare in udienza la dichiarazione
di costituzione di parte civile, a fronte di una procura
speciale conferita al medesimo difensore, con facoltà
di nominare un sostituto processuale anche ai f‌ini della
presentazione della dichiarazione di costituzione di
parte civile). (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 84; c.p.p., art.
90; c.p.p., art. 101; c.p.p., art. 102)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. B.K. - condannato per il reato di tentata rapina im-
propria aggravata - ha proposto, in proprio, ricorso per
cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo:
1.1. La violazione dell’art.. 122 c.p.p., per avere la Corte
rigettato l’eccezione di irrituale costituzione della parte
civile essendo avvenuta a mezzo di un sostituto proces-
suale nemmeno nominativamente indicato nella procura;
1.2. L’errata qualif‌icazione giuridica del fatto per avere
la Corte ritenuto la conf‌igurabilità del tentativo di rapina
impropria laddove, invece, era conf‌igurabile il solo tenta-
tivo di furto aggravato in continuazione con il reato di le-
sioni e ciò perchè le suddette lesioni non erano correlate
all’intento di darsi alla fuga com’era risultato dalle dichia-
razioni rese dagli stessi testi;
1.3. La violazione dell’art. 69 c.p., per non avere la Cor-
te proceduto a rivisitare il giudizio di bilanciamento pur
avendo escluso l’aggravante di cui all’art. 112, n. 4, c.p.;
1.4. La violazione dell’art. 163 c.p., per avere la Corte
disatteso la richiesta di concessione della sospensione
condizionale senza alcuna motivazione pur essendo stata
richiesta all’udienza del 5 gennaio 2016.
2. Con memoria depositata il 24 febbraio 2017, il difen-
sore della parte civile X spa, ha chiesto che fosse dichiara-
to inammissibile il primo motivo del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La violazione dell’art. 122 c.p.p..
La censura è fondata per le ragioni di seguito indicate.
La Corte territoriale ha respinto la medesima censu-
ra adducendo la seguente testuale motivazione: "(....) la
Corte rileva come la dichiarazione di costituzione di parte
civile sia stata effettuata, come risulta dall’atto deposita-
to, dal difensore del danneggiato e procuratore speciale. Il
sostituto processuale, incaricato della presentazione della
dichiarazione di parte civile, ha regolarmente depositato
l’atto in virtù di una espressa previsione contenuta nella

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