Corte Di Cassazione Penale Sez. V, 11 Maggio 2017, N. 22980 (Ud. 15 Febbraio 2017)

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giur
5/2017 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
2000 introdotto dall’art. 10 del D.L.vo n. 158 del 2015 in ri-
ferimento ai reati tributari, dell’art. 11 L. n. 146 del 2006 in
relazione ai reati aggravati dalla transnazionalità. In tutti
questi casi la tecnica di formulazione della norma replica
lo stesso schema con previsione della conf‌iscabilità del
prezzo, prodotto o prof‌itto del reato e, se questo non sia
possibile, di beni di valore equivalente quale statuizione
da assumere "sempre" e nel caso di condanna o di applica-
zione della pena ex art. 444 c.p.p.. Tanto autorizza a rite-
nere che la conf‌isca per equivalente quale provvedimento
ablativo surrogatorio della privazione diretta di quanto
costituisca prezzo, prodotto o prof‌itto di reato, costituisca
uno strumento di impiego generalizzato in tutti i casi in
cui sia possibile ricavare dall’illecito un vantaggio patri-
moniale e di contrasto delle forme tra le più allarmanti
di antigiuridicità; per talune di queste situazioni il prof‌ilo
dell’obbligatorietà della misura ha indotto a riconoscerne
la possibile imposizione anche da parte del giudice dell’e-
secuzione se non si fosse già provveduto con la sentenza
di condanna o di patteggiamento (Cass. sez. I, n. 49824
del 18 marzo 2016, Raggi, rv. 268491 in riferimento all’art.
644 c.p.; sez. I, n. 2453 del 4 dicembre 2008, Squillante e
altro, rv. 243027 quanto alla conf‌isca ex art. 600 septies
c.p.), soluzione validamente riferibile, a fronte di identica
previsione di legge anche per il caso presente.
Deve dunque formularsi il seguente principio di diritto:
"Per effetto dell’art. 676 c.p.p., in sede di esecuzione dopo
il passaggio in giudicato della sentenza di applicazione
della pena a richiesta delle parti che non vi abbia già prov-
veduto, è consentito disporre la conf‌isca per equivalente
del prof‌itto del reato di cui all’art. 640 bis c.p. ai sensi del
combinato disposto degli artt. 640 quater e 322 ter c.p.".
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 11 MAGGIO 2017, N. 22980
(UD. 15 FEBBRAIO 2017)
PRES. VESSICHELLI – EST. FIDANZIA – P.M. FIMIANI (DIFF.) – RIC. ALEKSIS
Giudizio penale di primo grado y Dibattimento y
Rinvio e sospensione y Processo “in absentia” y Per
impedimento dell’imputato y Imputato contumace
y Dichiarazione di contumacia prima della pronun-
cia della sentenza di primo grado y Nuova disciplina
della L. 67/2014 y Applicabilità y Condizioni.
. L’art. 15 bis, comma 2, della legge n. 67/2014, secondo
cui la regola, stabilita dal precedente comma 1, dell’ap-
plicabilità anche ai procedimenti in corso della nuova
disciplina in materia di processo “in absentia” non si
applica qualora l’imputato sia stato dichiarato contu-
mace e non sia stata ancora pronunciata la sentenza
di primo grado, va interpretato nel senso che tale de-
roga operi soltanto a condizione che la dichiarazione
di contumacia sia stata antecedente a detta pronuncia,
dovendosi quindi ritenere che, in difetto di tale con-
dizione (come verif‌icatosi nel caso di specie, in cui la
dichiarazione di contumacia era stata emessa quando
il processo era già in grado di appello), resti applicabi-
le la normativa previgente. (Mass. Redaz.) (l. 28 aprile
2014, n. 67, art. 15 bis) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento si vedano: Cass.
pen., sez. II, 18 aprile 2017, n. 18813, in questa Rivista 2017, 385;
Cass. pen., sez. VI, 30 giugno 2015, n. 27540, ivi 2017, 119 e Cass.
pen., sez. III, 29 maggio 2015, n. 23271, ivi 2016, 653. Per utili riferi-
menti sull’argomento si vedano Cass. pen., sez. V, 27 dicembre 2016,
n. 54921, in wwwlatribunaplus.it e Cass. pen., sez. V, 2 novembre
2015, n. 44177, ibidem. In dottrina sull’argomento si veda D. POTET-
TI, La sospensione del processo in assenza dell’ imputato (L. n. 67
del 2014), in questa Rivista 2015, 199.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 23 maggio 2014 la Corte d’appello
di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado con
cui Aleksis Giani è stato condannato alla pena di giusti-
zia per il reato di furto aggravato da violenza sulla cose
nell’abitazione di Ortenzi Irene e Ramini Vincenzo, con
sottrazione di numerosi preziosi, monili e della somma in
contanti di € 1.700,00.
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore l’imputato ha
proposto ricorso per cassazione lamentando violazione di
legge sul rilievo che, a seguito dell’entrata in vigore della
L. n. 67 del 2014, che ha modif‌icato la disciplina degli ir-
reperibili, la Corte territoriale in applicazione dell’art. 420
quater c.p.p. avrebbe dovuto disporre la sospensione del
procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato e va quindi rigettato.
Va osservato che a norma dell’art. 15 bis, comma primo
L. 28 aprile 2014, n. 67 - disciplina transitoria introdotta
dalla L. 11 agosto 2014 n. 118 - le nuove norme sul c.d.
procedimento in absentia si applicano ai procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge a
condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato
pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.
Tale norma non pone problemi di interpretazione, es-
sendo di tenore inequivocabile.
Di più complessa lettura è il secondo comma della
legge citata secondo cui “In deroga a quanto previsto dal
comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entra-
ta in vigore della presente legge continuano ad applicarsi
ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge quando l’imputato è stato dichiarato con-
tumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità”.
In proposito, questa Corte ha già affermato che la f‌ina-
lità di estendere le garanzie introdotte dalla nuova disci-
plina giustif‌ichi la conclusione che la deroga alla quale si
riferisce il comma 2 o attiene proprio al presupposto della
lettura del dispositivo in primo grado.
In altri termini, anche se tale dispositivo sia stato letto,
il giudice - evidentemente il giudice dell’appello - appli-
cherà la vecchia disciplina solo quando l’imputato è stato
dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di
irreperibilità mentre, in caso contrario, sarà tenuto a ve-
rif‌icare la posizione dell’imputato alla stregua della nuova

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