Corte Di Cassazione Penale Sez. I, 12 Maggio 2017, N. 23716 (C.C. 15 Dicembre 2016)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 5/2017
LEGITTIMITÀ
“tragitto” che verrà compiuto dai dati trasmessi in occasio-
ne di una determinata connessione telefonica, rendendo
dunque del tutto prevedibile che il passaggio degli stessi
attraverso il nodo posto nel territorio di uno stato diver-
so da quello di invio e di ricezione della comunicazione
renderà tecnicamente possibile e giuridicamente lecita la
captazione. Ne consegue, pertanto, che nel caso di specie
non è conf‌igurabile alcun vulnus all’art. 8 § 2 della Con-
venzione EDU, nella parte in cui esso richiede che le di-
sposizioni limitative siano accessibili alla persona interes-
sata, la quale deve poterne prevedere le conseguenze per
sé (cfr. Corte EDU, Khan c. Regno Unito, n. 35394/97 § 26
e Coban e. Spagna, dee. n. 17060102, 25 settembre 2006).
E secondo quanto affermato, anche recentemente,
dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella senten-
za del 23 febbraio 2016, Ricorso n. 28819/12, Capriotti c.
Italia, ove l’atto investigativo sia compiuto nel territorio
italiano, sfruttando un nodo telefonico situato in Italia, e
senza procedere ex art. 727 c.p.p. all’uso preventivo della
rogatoria internazionale, l’attività captativa deve consi-
derarsi realizzata nel contesto di un adeguato sistema di
garanzie, sicché l’intrusione nella vita privata altrui che si
realizza con le intercettazioni non viola il diritto del singo-
lo al rispetto della sua vita privata e delle sue comunica-
zioni, riconosciuto dall’art. 8 della CEDU.
Pertanto, i primi due motivi di impugnazione devono
ritenersi infondati. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 12 MAGGIO 2017, N. 23716
(C.C. 15 DICEMBRE 2016)
PRES. CORTESE – EST. BONI – P.M. SPINACI (CONF.) – RIC. SODDU
Misure cautelari reali y Sequestro preventivo y
Conf‌isca per equivalente y Conf‌isca obbligatoria y
In sede di esecuzione y Dopo il passaggio in giudi-
cato y Della sentenza di applicazione della pena a
richiesta delle parti y Applicabilità y Condizioni.
. La conf‌isca obbligatoria, anche per equivalente,
prevista come obbligatoria nei casi indicati nell’art.
322 ter c.p., può essere disposta, ai sensi dell’art. 676
c.p.p., anche in sede di esecuzione, dopo il passaggio
in giudicato della sentenza di applicazione della pena
a richiesta delle parti, quando con essa non vi sia sta-
to provveduto. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 322 ter; c.p.p.,
art. 676) (1)
(1) Sulla natura sanzionatoria del sequestro preventivo anche per
equivalente si vedano Cass. pen., sez. III, 5 maggio 2014, n. 18311, in
questa Rivista 2016, 80 e Cass. pen., sez. III, 31 maggio 2013, n. 23649,
in www.latribunaplus.it. Nello stesso senso della massima in com-
mento si veda Cass. pen., sez. II, 20 maggio 2011, n. 20046, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(Omissis)
d) Contraddittorietà della motivazione sul punto della
ritenuta ammissibilità della conf‌isca per equivalente in
sede esecutiva e violazione di legge in relazione agli artt.
533 e 648 c.p.p. e art. 32 ter c.p.. La conf‌isca per equiva-
lente ha natura di sanzione e, dovendo essere applicata
in assenza di qualsiasi valutazione discrezionale quanto
all’ammontare da espropriare, non può essere applicata in
via esecutiva; nel provvedimento impugnato si è affermato
che, in quanto pena accessoria conseguente alla condanna
irrevocabile, analogamente alla conf‌isca quale misura di si-
curezza, la stessa sarebbe applicabile anche al di fuori della
sentenza di condanna, ma trattasi di affermazione contrad-
dittoria e contraria al diritto, che viola il giudicato. Nel caso
di specie, per avere il ricorrente patteggiato la pena di anni
due di reclusione, condizionalmente sospesa, l’unica vera
sanzione per i suoi effetti patrimoniali negativi è divenuta
la conf‌isca, che è equiparabile alla pena pecuniaria prin-
cipale e non è accessoria. Inoltre, non è stato considerato
che a norma dell’art. 20 c.p. le pene principali sono appli-
cate con la sentenza ed in senso corrispondente prevede
anche l’art. 322 ter c.p., mentre soltanto le pene accessorie,
in quanto effetti penali della condanna, possono essere di-
sposte in fase esecutiva e che la conf‌isca per equivalente,
ancorata alla percezione di un prof‌itto, da accertarsi nel-
l’"an" e nel "quantum", non discende in via automatica dalla
condanna e non è per nulla scontata, tanto più quando il
procedimento sia def‌inito con sentenza di patteggiamento
che non contiene alcuno specif‌ico accertamento. L’art. 676
c.p.p. che regola le attribuzioni del giudice dell’esecuzione
comprende la possibilità di applicare la conf‌isca intesa solo
quale misura di sicurezza in funzione della pericolosità del
soggetto e delle sue variazioni, che non attengono, invece,
alla pena, che non è modif‌icabile, nè retrattabile, se non a
determinate condizioni, che non ricorrono nel caso; pertan-
to, il giudice dell’esecuzione può conf‌iscare il prof‌itto del
reato, ma non i beni ad esso equivalenti. Anche la giurispru-
denza di legittimità ha escluso la possibilità di applicazione
della conf‌isca per equivalente da parte del giudice dell’ese-
cuzione perchè sganciata dal presupposto della pericolosità
e legata in via esclusiva alla obbligatorietà quale ulteriore
sanzione patrimoniale, per cui è contraddittorio ritenere,
come fatto dal g.i.p. nell’ordinanza impugnata, che dall’ob-
bligatoria applicazione discendano spazi per l’equipara-
zione tra conf‌isca sanzione e conf‌isca misura di sicurezza
poichè l’obbligatorietà contraddistingue solo la pena, non
la misura di sicurezza. Pertanto, avrebbe dovuto soltanto ri-
conoscersi la sopravvenuta ineff‌icacia del sequestro ex art.
323 comma 3, c.p..(Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis)
4. Il G.i.p. ha già risolto con argomenti diffusi ed in larga
parte condivisibili anche il tema della ammissibilità della
conf‌isca per equivalente, disposta nella fase esecutiva del
procedimento. Il ricorrente ripropone l’assunto più restrit-
tivo, secondo il quale la conf‌isca per equivalente, avendo
natura giuridica di pena, assimilabile alla pena principale,
non potrebbe essere disposta che con la sentenza di con-
danna emessa all’esito del giudizio dibattimentale o con la
sentenza di patteggiamento, secondo quanto testualmen-

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