Corte Di Cassazione Penale Sez. V, 17 Maggio 2017, N. 24494 (C.C. 21 Marzo 2017)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 5/2017
LEGITTIMITÀ
normativo essenziale, il che rende ragione della manifesta
infondatezza della questione. Del resto, la giurisprudenza
costituzionale, di recente, ha rimarcato, per un verso, che
"la individuazione degli strumenti attraverso cui consen-
tire al giudice di verif‌icare che l’assenza dell’imputato al
processo sia espressione (...) di una consapevole rinuncia
a comparire non può che essere aff‌idata alla discrezionali-
tà del legislatore, trattandosi di scelte che investono la di-
sciplina degli istituti processuali, nella specie quello delle
notif‌icazioni degli atti introduttivi del giudizio penale": in
questi termini si è espressa la Corte costituzionale con la
sentenza n. 31 del 2017, che ha ritenuto inammissibile la
questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferi-
mento agli artt. 2, 3, 21, 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo
in relazione all’art. 14 del Patto internazionale relativo ai
diritti civili e politici e all’art. 6 della CEDU (e, dunque, a
parametri in larga misura coincidenti con quelli evocati
- peraltro del tutto genericamente - dal ricorrente, risul-
tando, altresì, del tutto inconferente il richiamo all’art. 10
Cost.), degli artt. 161 e 163 c.p.p. nella parte in cui non
prevedono la notif‌ica personale dell’atto introduttivo del
giudizio penale, almeno nell’ipotesi di elezione di domici-
lio presso il difensore d’uff‌icio; per altro verso, il giudice
delle leggi ha sottolineato che, a fronte dei rilievi della
giurisprudenza di Strasburgo circa la necessaria previsio-
ne di strumenti preventivi o ripristinatori, per evitare pro-
cessi a carico di contumaci inconsapevoli o per assicurare
in un nuovo giudizio, il legislatore italiano, con la norma in
esame, "ha scelto lo strumento delle misure ripristinato-
rie, per garantire comunque al contumace inconsapevole
la possibilità di esercitare adeguatamente il suo diritto di
difesa in giudizio" (Corte cost., sent. n. 317 del 2009).
Trova, dunque, la conferma la centralità sistematica
rivestita, nella disciplina anteriore alla novella del 2014
ed al f‌ine di assicurare la partecipazione dell’imputato al
giudizio e l’effettività delle garanzie difensive allo stesso
riconosciute, dall’istituto della restituzione del termine
ex art. 175 c.p.p. e, con essa, la manifesta infondatezza
dell’eccezione proposta dal ricorrente.
Per completezza, deve aggiungersi, che il ricorrente
non ha in alcun modo adempiuto all’onere di allegazione
di situazioni tali da far dubitare che, nonostante la piena
ritualità della notif‌ica, non sia stata conseguita l’effetti-
va conoscenza da parte del destinatario (sez. V, n. 25406
del 15 febbraio 2013 - dep. 10 giugno 2013, Levacovic, Rv.
256316; conf. ex plurimis, sez. II, n. 9776 del 22 novem-
bre 2012 - dep. 01 marzo 2013, El Badaoui, Rv. 254826,
secondo cui sul richiedente la restituzione nel termine
grava l’"onere di allegazione di circostanze rilevanti ad
hoc, suscettibili di verif‌ica da parte dell’A.G., a carico del
soggetto interessato ad ottenere la rimessione in termi-
ni"), laddove, dall’esame degli atti (consentito a questa
Corte in ragione della natura processuale della questione
in esame: sez. un., n. 42792 del 31 ottobre 2001 - dep. 28
novembre 2001, Policastro, Rv. 220092), emergono, al con-
trario, dati conferenti nel senso della effettiva conoscenza
degli atti notif‌icati: invero, nel verbale di identif‌icazione e
di dichiarazione o elezione di domicilio del 29 luglio 2015,
P.A. ha dichiarato il proprio domicilio in (omissis), ossia
nel medesimo recapito presso il quale sono state effettua-
te le notif‌icazioni relative al giudizio di primo grado (la
cui regolarità, mette conto ribadire, non è contestata dal
ricorrente).
Il che conferma il rilievo della Corte di appello di Trento
secondo cui lo stesso imputato ha sempre riconosciuto detto
indirizzo come quello di effettiva di residenza: rilievo che,
paralizzando in radice (ed anche a prescindere della presen-
za dell’imputato nel giudizio di appello), l’applicabilità del
rimedio ex art. 175 c.p.p. previsto dalla disciplina codicistica
anteriore alla novella del 2014, esclude anche la rilevanza
della questione che investe detta disciplina. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 17 MAGGIO 2017, N. 24494
(C.C. 21 MARZO 2017)
PRES. PALLA – EST. ZAZA – P.M. TOCCI (CONF.) – RIC. BALLATA
Giudizio penale di primo grado y Dibattimento y
Rinvio e sospensione y Assenza dell’imputato y Di-
sposizioni introdotte dalla L. 28 aprile 2014, n. 67 y
Ex art. 420 quater c.p.p. y Procedimenti cautelari y
Applicabilità y Limiti.
. L’art. 420 quater c.p.p., che prevede, nella formula-
zione introdotta dalla legge n. 67/2014, la “sospensio-
ne del processo” e non, genericamente, del “procedi-
mento”, per assenza dell’imputato, non può trovare
applicazione nell’ambito dei procedimenti cautelari
(principio affermato, nella specie, con riguardo ad un
caso in cui, su appello proposto dal pubblico ministero
ai sensi dell’art. 310 c.p.p. e nonostante l’irreperibilità
dell’indagato, era stata disposta l’applicazione nei con-
fronti di quest’ultimo di una misura cautelare). (Mass.
Redaz.) (c.p.p., art. 310; c.p.p., art. 420 quater) (1)
(1) Sull’argomento si vedano Cass. pen., sez. II, 18 aprile 2017, n.
18813, questa Rivista. 2017, 385 e Cass. pen., sez. V, 27 dicembre
2016, n. 54921, in www.latribunaplus.it. Sul tema, in dottrina, si
veda M. PAPPONE, Richiesta di sospensione del procedimento con
messa alla prova: l’inammissibilità della richiesta tardiva ai proces-
si pendenti non costituisce violazione delle norme costituzionali ed
internazionali, in Riv. pen. 2016, 317.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(Omissis)
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge
e vizio motivazionale sul rigetto, con ordinanza emessa
dal Tribunale nel corso dell’udienza camerale, dell’istanza
difensiva di sospensione del procedimento per l’irrepe-
ribilità dell’indagato ai sensi dell’art. 420-quater c.p.p..
La decisione, motivata con la ritenuta inapplicabilità
della normativa di cui all’art. 420-bis c.p.p., e s.s. ai pro-
cedimenti svolti nelle forme di cui all’art. 127 c.p.p., non
avrebbe tenuto conto che la partecipazione dell’indagato
all’udienza di discussione dell’appello è funzionale, nel
sistema processuale, al bilanciamento della limitazione

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