Corte Di Cassazione Penale Sez. V, 18 Maggio 2017, N. 24796 (Ud. 27 Aprile 2017)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 5/2017
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 18 MAGGIO 2017, N. 24796
(UD. 27 APRILE 2017)
PRES. PALLA – EST. CAPUTO – P.M. DI LEO (DIFF.) – RIC. PEDROTTI
Giudizio penale di primo grado y Dibattimento y
Rinvio e sospensione y Assenza dell’imputato y Di-
sposizioni introdotte dalla L. 28 aprile 2014, n. 67
y Applicabilità y Questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 15 bis della predetta legge y Fondatez-
za y Esclusione.
Giudizio penale di primo grado y Dibattimento y
Rinvio e sospensione y Sospensione del dibattimen-
to per assenza dell’imputato y Questione di legitti-
mità costituzionale degli artt. 420 bis, 420 ter, 603,
comma 4 e 604 c.p.p. y Nella formulazione antece-
dente all’entrata in vigore della L. 67/2014 y Fonda-
tezza y Esclusione y Compatibilità della disciplina
del processo contumaciale con le pronunce della
Corte europea dei diritti dell’Uomo y Sussistenza.
. È manifestamente infondata la questione di illegitti-
mità costituzionale dell’art. 15 bis della legge 28 aprile
2014 n. 67 nella parte in cui stabilisce che la nuova di-
sciplina in materia di processo “in absentia” introdotta
dalla stessa legge sia applicabile ai procedimenti in
corso alla data della sua entrata in vigore solo a condi-
zione che nei medesimi procedimenti non sia stato pro-
nunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.
(Mass. Redaz.) (l. 28 aprile 2014, n. 67, art. 15 bis) (1)
. È manifestamente infondata la questione di legittimi-
tà costituzionale degli artt. 420 bis, 420 ter, 603, comma
4 e 604 c.p.p., nella formulazione antecedente all’en-
trata in vigore della legge n. 67/2014, atteso che la di-
sciplina del processo contumaciale contenuta in dette
norme era stata resa compatibile con i pronunciamenti
della Corte europea dei diritti dell’uomo mediante la
riformulazione dell’art. 175 c.p.p. in materia di resti-
tuzione in termini. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 420 bis;
c.p.p., art. 420 ter; c.p.p., art. 603; c.p.p., art. 604) (2)
(1) Condivide il medesimo orientamento della massima in commen-
to, nel senso che la disciplina ex art 15 bis della L. 2014, n. 67 non si
applica quando sia già stata emessa sentenza di primo grado, Cass.
pen., sez. II, 18 aprile 2017, n. 18813, in questa Rivista 2017, 385. In-
teressante sull’argomento in dottrina D. POTETTI, Il nuovo processo
in assenza dell’imputato (L. n. 67 del 2014) e il caso specif‌ico delle
riunioni e separazioni dei “Procedimenti”, ivi 2015, 1.
(2) Per utili riferimenti in argomento si vedano Cass. pen., sez. V, 3
agosto 2016, n. 34180, in wwwlatribunaplus.it e Cass. pe., sez. III,
16 dicembre 2015, n. 49584, ibidem. Sulla restituzione nel termine
per appellare la sentenza contumaciale si veda Cass. pen., sez. un., 7
dicembre 2016, n. 52274, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(Omissis)
2.1. Il primo motivo denuncia nullità ex art. 604 comma
5-bis, c.p.p.. Premessa la legittimità delle notif‌icazione nei
confronti dell’imputato, il ricorso lamenta la mancata, in-
colpevole, conoscenza effettiva, da parte sua, del processo
a suo carico, come confermato dalla nota con la quale la
Corte di appello di Trento ha chiesto alla polizia giudizia-
ria di invitare l’imputato ad eleggere domicilio, laddove
erroneamente la stessa Corte di appello ha ritenuto suf-
f‌iciente la notif‌ica per compiuta giacenza all’indirizzo di
residenza ai f‌ini della conoscenza effettiva del processo.
Anche alla luce di un’interpretazione convenzionalmente
orientata, non può essere condiviso lo spartiacque tra ap-
plicabilità della nuova disciplina del processo in assenza
dell’imputato e quella anteriore alla L. 28 aprile 2014, n.
67 individuato dall’art. 15 bis della stessa legge nella pro-
nuncia o meno del dispositivo della sentenza di primo gra-
do, in quanto il dispositivo della sentenza non def‌initiva
è atto a struttura plurifasica, i cui effetti sono destinati a
protrarsi nel tempo.
2.1.1. Qualora non fosse ritenuta possibile un’interpre-
tazione costituzionalmente orientata della norma censu-
rata, il ricorso chiede che sia sollevata questione di legitti-
mità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 e
117 Cost., dell’art. 15 bis della L. n. 67 del 2014 nella parte
in cui limita l’applicabilità della disciplina introdotta dalla
stessa legge ai procedimenti in corso alla data della sua
entrata in vigore a condizione che nei medesimi procedi-
menti non sia stato pronunciato il dispositivo della senten-
za di primo grado.
2.1.2. Il ricorrente chiede altresì che sia sollevata que-
stione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3, 10, 24, 111 e 117 Cost., dell’art. 604 comma 5 bis, c.p.p.,
nella parte in cui attribuisce all’imputato l’onere di pro-
vare che l’assenza è stata dovuta ad un’incolpevole man-
cata conoscenza della celebrazione del processo di primo
grado, con ciò presumendo la suff‌icienza normativa della
mera conoscibilità del procedimento da parte dell’impu-
tato.
2.1.3. In via subordinata, il ricorrente chiede che sia
sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferi-
mento agli artt. 3, 10, 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in
relazione all’art. 6 Cedu, degli artt. 420 bis e 420 ter, 603
comma 4, e 604 c.p.p., nella formulazione anteriore alla L.
n. 67 del 2014, denunciando, altresì, il difetto di motivazio-
ne sul punto della sentenza impugnata. (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis)
2. Muovendo dalle questioni processuali prospetta-
te con il primo motivo (e con le sue varie subordinate),
mette conto rilevare, in limine, come i vari argomenti
proposti dal ricorrente, anche richiamando pronunce di
questa Corte, nella prospettiva di un’interpretazione - co-
stituzionalmente o convenzionalmente orientata - tesa ad
accreditare l’applicabilità al caso di specie della discipli-
na delineata dalla L. 28 aprile 2014, n. 67 trovino un in-
sormontabile ostacolo nella disciplina transitoria ad hoc
prevista dall’art. 15 bis della stessa L. n. 67 del 2014, intro-
dotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 118: alla luce di detta di-
sciplina transitoria, essendo stato il dispositivo della sen-
tenza di primo grado pronunciato il 14 marzo 2014 e non

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