Corte Di Cassazione Penale Sez. Vi, 22 Maggio 2017, N. 25517 (C.C. 11 Maggio 2017)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 5/2017
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 22 MAGGIO 2017, N. 25517
(C.C. 11 MAGGIO 2017)
PRES. CONTI – EST. CAPOZZI – P.M. ROSSI (DIFF.) – RIC. FAZIO
Misure cautelari personali y Custodia cautelare
in carcere y In caso di reati associativi y Notevole
distanza temporale dei fatti contestati y Presunzio-
ne relativa di sussistenza delle esigenze cautelari y
Motivazione da parte del giudice y Sulla permanen-
za di un’attuale e concreta pericolosità del sogget-
to y Necessità y Sussistenza.
. Anche per i reati associativi relativamente ai quali
operi, ai f‌ini dell’applicazione di misure cautelari, la
presunzione di adeguatezza esclusiva, in presenza dei
gravi indizi di colpevolezza, della custodia cautelare in
carcere, ai sensi dell’art. 275, comma 3, c.p.p., deve rite-
nersi comunque necessario, quando dall’epoca dei fatti
contestati sia trascorso un notevole lasso di tempo, che
il giudice fornisca specif‌ica motivazione in ordine alla
ritenuta permanenza di una attuale e concreta perico-
losità del soggetto, specie quando a quest’ultimo venga
addebitata la semplice partecipazione, circoscritta nel
tempo, a sodalizi criminali che, pur qualif‌icabili come
di tipo maf‌ioso o assimilato, non siano tuttavia compre-
si tra quelli notoriamente caratterizzati da tendenziale
stabilità nel tempo. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 275) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento si vedano Cass.
pen., sez. V, 13 dicembre 2016, n. 52628, in www.latribunaplus.it e
Cass. pen., sez. IV, 19 maggio 2016, n. 20987, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania
- a seguito di istanza di riesame nell’interesse di Massi-
miliano Fazio avverso la ordinanza cautelare emessa in
data 1 dicembre 2016 dal G.i.p. del medesimo Tribunale
con la quale è stata applicata la misura della custodia in
carcere - ha confermato la decisione con la quale sono sta-
ti riconosciuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a
carico del predetto in ordine al reato di cui all’art. 416 bis
c.p. per partecipazione alla associazione di tipo maf‌ioso
denominata “clan della Borgata” f‌ino al febbraio 2010 e di
tre estorsioni pluriaggravate anche ai sensi dell’art. 7 L. n.
203/91 (capi E,F, ed L) e la misura applicata.
2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassa-
zione il difensore del Fazio deducendo: (Omissis)
2.2. Violazione dell’art. 274 c.p.p. e vizio di motivazione
in relazione alle ritenute esigenze cautelari rispetto all’e-
poca di commissione dei fatti, aventi termine nel febbra-
io 2010, senza alcuna successiva commissione di reati da
parte dell’indagato che risulta aver svolto regola re attività
lavorativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis)
3. Il secondo motivo è fondato.
4. L’ordinanza impugnata premette alla valutazione
della deduzione difensiva avente ad oggetto le esigenze
cautelari - e della adeguatezza della misura applicata - il
rilievo circa la sussistenza della duplice presunzione vi-
gente in materia, correlata alla contestazione associativa,
rispetto alla quale, secondo il Tribunale, nessun rilievo
assume il decorso del tempo dalla commissione del reato.
Richiama, quindi, l’orientamento di legittimità secondo
il quale la presunzione di pericolosità sociale può essere
superata solo dalla dimostrazione della stabile rescissione
del vincolo associativo, che nella specie esclude in ragione
della conf‌luenza del clan della Borgata nel clan Bottaro -
Attanasio, del quale costituisce una articolazione.
5. Ritiene questa Corte che gli assunti in diritto sul
quale si poggia la decisione impugnata meritano di essere
riconsiderati.
5.1. Sin da risalente orientamento si è affermato che in
tema di misure cautelari, per quanto concerne il reato di
associazione per delinquere di stampo maf‌ioso, l’elemento
“decorso del tempo”, cui fa riferimento l’art. 292 c.p.p., può
essere utilmente valutato ai f‌ini di superare la presunzio-
ne di sussistenza delle esigenze cautelari solamente se e
da quando risulti che l’indagato è receduto dall’associa-
zione o che la stessa si è sciolta: invero essendo il reato
in questione permanente non può rilevare la circostanza
che i gravi indizi risalgano nel tempo posto che la data di
questi ultimi non equivale a quella della cessazione della
consumazione del reato associativo (sez. VI, n. 1810 del 30
aprile 1996, Carnana, Rv. 205769).
5.2. Nell’alveo di tale orientamento sez. II, n. 11029 del
20 gennaio 2016, Franco e altro, Rv. 267727 ne ha ricordato
le ragioni sottostanti quando ha osservato che in consi-
derazione “della nota stabilità delle maf‌ie storiche (maf‌ia
siciliana, camorra, ‘ndrangheta, sacra corona unita, anche
nelle manifestazioni delocalizzate presenti nel Nord italia)
il tempo dalla consumazione del reato non è elemento da
solo idoneo ad annullare le esigenze cautelari, ritenute dal
legislatore immanenti all’accertamento della gravità indi-
ziaria in ordine alla condotta di partecipazione. Del pari:
quando si riconoscano i gravi indizi della partecipazione
ad una maf‌ia storica, non può ritenersi che la presunzione
di esistenza delle esigenze cautelari patisca alcuna atte-
nuazione conseguente alla necessita di valutare attualità
e concretezza del pericolo di reiterazione, attributi questi
che sono immanenti alla associazione maf‌iosa. Si ritiene
cioè che gli attributi della attualità e della concretezza del
pericolo di reiterazione richiesti (in generale) dalla legge
n. 47 del 2015 siano impliciti alla verif‌ica della ragionevole
probabilità di colpevolezza ad associazioni maf‌iose e che
dunque la (speciale) presunzione assoluta prevista dal-
l’art. 275 comma 3 c.p.p., con la conseguente attenuazione
degli oneri motivazionali non risulti incisa dalla recente
modif‌ica normativa”.
5.3. Ebbene, va, innanzitutto, osservato che il regime
presuntivo applicabile nella specie non deroga ai criteri
generali previsti in materia cautelare - segnatamente
quello che richiede la concretezza e l’attualità delle esi-
genze - quanto - invece - alla relativa valutazione e giu-

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