Corte Di Cassazione Penale Sez. Vi, 18 Maggio 2017, N. 24864 (Ud. 19 Aprile 2017)

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Arch. nuova proc. pen. 5/2017
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 18 MAGGIO 2017, N. 24864
(UD. 19 APRILE 2017)
PRES. CONTI – EST. CORBO – P.M. DI LEO (DIFF.) – RIC. CIOLAN
Notif‌icazioni in materia penale y All’imputato
irreperibile y Domicilio dichiarato o eletto y Man-
cato reperimento del domiciliatario y ImpossibilitĂ 
di procedere alla notif‌icazione ex art. 161, comma
4 c.p.p. y Sussistenza y Adempimenti di cui all’art.
157, comma 8 c.p.p. y PossibilitĂ  y Esclusione.
. In tema di notif‌iche, il mancato reperimento del do-
miciliatario o dello stesso imputato nel luogo indicato
in sede di dichiarazione o elezione di domicilio integra
l’ipotesi della impossibilità della notif‌icazione, qua-
le prevista dall’art. 161, comma 4, c.p.p., per cui non
è consentito, in tal caso, dar luogo agli adempimenti
di cui all’art. 157, comma 8, c.p.p., ma la notif‌icazione
dev’essere effettuata mediante consegna al difensore.
(c.p.p., art. 157; c.p.p., art. 161) (1)
(1) In realtà la questione è controversa; nello stesso senso della pro-
nuncia in commento si esprime la giurisprudenza maggioritaria. Si
vedano a titolo esemplif‌icativo Cass. pen., sez. IV, 1° settembre 2014,
n. 36479, in www.latribunaplus.it e Cass. pen., sez. V, 9 dicembre
2013, n. 49488, in questa Rivista 2015, 402. In senso difforme, secon-
do un diverso orientamento, per potersi avere una vera e propria
situazione di impossibilità di notif‌ica, non è suff‌iciente la semplice
attestazione promanante dall’uff‌iciale giudiziario di non aver trovato
l’imputato, ma occorre un vero e proprio accertamento che quest’ul-
timo deve effettuare in loco a seguito del quale si possa affermare
con certezza che l’elezione di domicilio è mancante o insuff‌iciente
o comunque che possa far presumere che l’imputato si è trasferito
altrove e da qui l’attivazione della procedura ex art. 161, comma
quarto c.p.p. In tal senso si vedano Cass. pen., sez. V, 26 agosto 2015,
n. 35724, in www.latribunaplus.it e Cass. pen., sez. II, 28 dicembre
2011, n. 48349, in questa Rivista 2012, 274.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(Omissis)
2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di leg-
ge, in riferimento agli artt. 601, 157 e 161 comma 4 c.p.p.,
a norma dell’art. 606 comma 1, lett. c), c.p.p., avendo ri-
guardo alla validità della notif‌ica del decreto di citazione
per il giudizio di appello.
Si deduce la nullità della notif‌ica effettuata presso il
difensore a norma dell’art. 161 comma 4, c.p.p., posto che
il Ciolan aveva eletto domicilio in un luogo precisamente
determinato, e che, del resto, in tale luogo erano giĂ  state
effettuate le notif‌iche relative al giudizio di primo grado;
di conseguenza, l’irreperibilità dell’imputato presso quel
domicilio, e l’assenza di persone idonee a ricevere l’atto,
non consentivano la notif‌ica presso il difensore, ma im-
ponevano il rispetto della procedura di deposito presso la
casa comunale (si cita, in proposito, sez. III, n. 4033 del
21 febbraio 1997; Scarlato, Rv. 207763). Si aggiunge che
tale nullità, se non assoluta ed insanabile, è comunque di
ordine generale, e, siccome verif‌icatasi in grado di appello,
può essere eccepita f‌ino alla deliberazione della sentenza
nel grado successivo ex art. 180 c.p.p.. (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito pre-
cisate.
2. Il primo motivo di ricorso lamenta l’invalidità della
notif‌ica del decreto di citazione all’imputato per il giu-
dizio di appello, perchè effettuata, in presenza del mero
mancato reperimento dell’imputato nel domicilio eletto e
dell’assenza in tale luogo di persone idonee a ricevere l’at-
to, presso il difensore di f‌iducia ex art. 161 comma 4, c.p.p.,
invece che mediante deposito presso la casa comunale.
2.1. La questione della validità dell’esperimento della
notif‌ica presso il difensore, a norma dell’art. 161 comma 4,
c.p.p., in caso di assenza dell’imputato o di altre persone
idonee presso il domicilio dichiarato o eletto, risulta og-
getto di divergenti orientamenti giurisprudenziali.
Secondo un orientamento, che appare quantitativa-
mente maggioritario, l’impossibilità della notif‌icazione al
domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione
presso il difensore di f‌iducia secondo la procedura previ-
sta dall’art. 161 comma 4, c.p.p., può essere integrata an-
che dalla temporanea assenza dell’imputato al momento
dell’accesso dell’uff‌iciale notif‌icatore, senza che sia neces-
sario procedere ad una verif‌ica di vera e propria irreperibili-
tà, così da qualif‌icare come def‌initiva l’impossibilità di rice-
zione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall’imputato,
considerati gli oneri imposti dalla legge a quest’ultimo - ove
avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico
- e segnatamente l’obbligo di comunicare ogni variazione
intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione
di domicilio, resa all’avvio della vicenda processuale (cfr.,
in questo senso, per citare le piĂą recenti massimate: sez.
VI, n. 42548 del 15 settembre 2016, Corradini, Rv. 268223;
sez. III, n. 12909 del 20 gennaio 2016, Pinto, Rv. 268158; sez.
III, n. 21626 del 15 aprile 2015, Cetta, Rv. 263502; sez. IV, n.
36479 del 4 luglio 2014, Ebbole, Rv. 260126; sez. V, n. 13051
del 19 dicembre 2013, Barra, Rv. 262540; sez. V, n. 49488 del
10 ottobre 2013, Nicoletti, Rv. 257840; sez. VI, n. 42699 del
27 settembre 2011, Siragusa, Rv. 251367; sez. V, n. 22745 del
21 aprile 2011, Poggi, Rv. 250408).

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